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n. 11-2009 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 27 ottobre 2009 n. 6568
Pres. Trotta - Est. Mollica
Comune di Volla (Avv. Capasso) c/ Esposito (Avv. De Vita)


Edilizia e urbanistica – Piani particolareggiati attuativi regolatori – Efficacia decennale – Allineamenti e prescrizioni di zona tempo indeterminato

In materia edilizia, i piani particolareggiati attuativi dei piani regolatori generali hanno efficacia decennale, con esclusione degli allineamenti e delle prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso destinati ad essere applicati a tempo indeterminato anche in presenza di uno strumento urbanistico generale e , conseguentemente, in considerazione della stabilità delle previsioni del piano attuativo, va affermato il principio per il quale le prescrizioni urbanistiche di un piano attuativo rilevano a tempo indeterminato, anche dopo la sua scadenza.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 5558 del 2008, proposto da:

 

Comune di Volla, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Capasso, con domicilio eletto presso Studio Di Bonito-Sarro in Roma, piazza di Spagna N. 35;

contro



Esposito Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto De Vita, con domicilio eletto presso Giuseppe Palladino in Roma, via Ottaviano N. 9;

per la riforma



della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI :Sezione II n. 02081/2008, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione di Esposito Luigi
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Consigliere Bruno Mollica e uditi per le parti, nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009, gli avvocati Capasso e Palladino, su delega di De Vita;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



I – Il signor Luigi Esposito ha impugnato in primo grado il provvedimento del dirigente del Comune di Volla n. 15028 del 6.10.2006, di annullamento del permesso di costruire rilasciato in favore dello stesso (n. 43 in data 14.10.2005), relativo ad un complesso residenziale da realizzare nel Comune medesimo, alla via Volta, su area ricompresa in un piano di zona ex lege 167/62, decaduto per decorrenza del termine di validità.
Il Tribunale amministrativo regionale adito ha accolto il ricorso con sentenza n. 2081/2008.
Avverso tale pronuncia propone ricorso in appello il Comune di Volla e ne chiede la riforma sulla base dei seguenti motivi, secondo i profili illustrati nell’appello medesimo:
1-2-3. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione art. 9 D.P.R. n. 380/2001 e art. 4 L. reg. Campania n. 17/82. Violazione L. n. 1150/42 e art. 17 L. 765/72.
Resiste l’appellato Esposito con articolate memorie difensive e sostiene diffusamente l’infondatezza delle argomentazioni esposte dall’Amministrazione; eccepisce nel contempo l’improponibilità/inammissibilità del terzo motivo di appello; il contrasto di giudicati, con conseguente richiesta di rimessione della questione all’Adunanza plenaria; l’esigenza di approfondimenti istruttori, con conseguente istanza in tal senso.

II – Sulla domanda di rimessione all’Adunanza plenaria, osserva il Collegio che l’orientamento di questa Sezione e della Sezione V si è di recente consolidato nel senso esposto al successivo punto III (cfr. giurisprudenza ivi richiamata).
Sulla richiesta istruttoria, risulta ininfluente, ai fini per cui è causa, la documentazione di cui si chiede l’acquisizione, investendo la prospettazione centrale all’esame nell’odierno giudizio una questione di stretto diritto.
Parimenti da disattendere è l’eccezione di inammissibilità/improponibilità del terzo mezzo: non si comprende perché sarebbe inibita alla parte la censura della sentenza gravata nella parte in cui “interpreta un precedente portato giurisprudenziale”.

III – Nel merito, il ricorso si palesa fondato.
Presenta carattere assorbente l’esame del tema centrale in discussione, e cioè quello relativo agli effetti determinati dalla scadenza del termine di efficacia di un piano attuativo, nella fattispecie, di un p.e.e.p..
Secondo la sentenza impugnata, e secondo parte resistente, in caso d’inefficacia per scadenza del piano attuativo, la zona non diverrebbe “zona bianca” come tale normata dai limiti all’edificazione previsti dall’art. 4 ult. comma della legge n. 10 del 1977, ma riemergerebbe la disciplina del p.r.g. propria della zona in cui è inserito il piano attuativo scaduto, tanto più se esso è stato in parte già attuato, ciò che consentirebbe, ove occorresse, di applicare i parametri edili di dettaglio di quest’ultimo.
In ogni caso, non sarebbe impedita l’attuazione di un intervento edificatorio in via diretta, cosicché, ricorrendo le predette condizioni, il Comune non potrebbe negare il rilascio del permesso di costruire, e tanto meno, come in fattispecie, annullare un permesso di costruire già rilasciato, adducendo aprioristicamente l’assenza di regolamentazione dell’uso edilizio dell’area.
La questione è stata già più volte esaminata da questo Consesso.
Con sentenza n. 1375 del 15 marzo 2006 la Sezione quinta ha affermato che “anche dopo la scadenza del piano debbono continuare ad osservarsi le prescrizioni di zona previste dal piano scaduto, giusta l’art. 17, comma primo, L. 17 agosto 1942 n. 1150”.
La stessa Sezione ha ribadito il principio suddetto affermando che “l’avvenuta decadenza del piano di recupero non rende applicabili gli indici generali di edificabilità previsti per la zona dal piano regolatore generale né rende possibile all’amministrazione comunale di valutare caso per caso singole domande di intervento edilizio diretto sulla stregua di una ricognizione di fatto dello stato di urbanizzazione della zona, ma, in mancanza di una compiuta programmazione urbanistica, consente solo di effettuare quegli interventi previsti dall’art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977 n. 10” (sent. n. 650/2007).
Questa Sezione, infine, ha chiarito che “i piani particolareggiati attuativi dei piani regolatori generali hanno efficacia decennale, con esclusione degli allineamenti e delle prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso destinati ad essere applicati a tempo indeterminato anche in presenza di uno strumento urbanistico generale…” e che, conseguentemente, “in considerazione della stabilità delle previsioni del piano attuativo, va affermato il principio per il quale le prescrizioni urbanistiche di un piano attuativo rilevano a tempo indeterminato, anche dopo la sua scadenza”. (Sent. n. 6170/2007).
A tali pronunce hanno fatto seguito, da ultimo, le decisioni nn. 6178, 6179, 6181 e 6182 del 12 dicembre 2008, emesse su vicende analoghe, dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi, di tal che devono essere disattese tutte le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi della parte appellata.
E per vero – enunciano le decisioni da ultimo citate – l’art. 17 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 va inteso nel senso che, scaduto il termine di efficacia stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, nella parte in cui è rimasto inattuato non possono più eseguirsi i previsti espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, in particolare (prima parte del comma primo) e, per converso, non si può procedere all’edificazione residenziale per assenza di tale fondamentale presupposto (v. art. 31).
Dove invece il detto piano ha avuto attuazione, con la realizzazione di strade, piazze ed altre opere di urbanizzazione, l’edificazione residenziale è consentita secondo un criterio di armonico inserimento del nuovo nell’edificato esistente (seconda parte del primo comma), e cioè in base alle norme del piano attuativo scaduto, che mantengono la loro integrale applicabilità.
Cosicché, se il piano attuativo è un piano di zona, non può l’edificazione residenziale privata sostituire l’edificazione residenziale pubblica, senza che per ciò stesso si possa ritenere che ciò rappresenti l’illegittima introduzione di un vincolo d’inedificabilità a tempo indeterminato, essendo, piuttosto, la perpetuazione di un vincolo conformativo collegato alla subzonizzazione insita nel p.e.e.p. scaduto.
Le previsioni dello strumento attuativo (anche se non più eseguibile per il decorso del tempo), hanno quindi stabilmente determinato l’assetto definitivo e di dettaglio della parte del territorio interessato, su cui quindi non possono incidere le previsioni, e proprio perché tali, di carattere programmatorio del piano regolatore generale.
Pertanto, anche per la localizzazione degli edifici, le prescrizioni del piano esecutivo (malgrado la scadenza) continuano ad essere rilevanti per coloro che – non avendo ancora realizzato le costruzioni – intendano tardivamente chiedere il titolo abilitativo.

IV – Per le esposte considerazioni, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

V – Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di 1° grado.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Giuseppe Romeo, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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