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n. 10-2009 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 15 ottobre 2009 n. 6338
Pres. Cirillo - Est. Montedoro
Bruno ed altri (Avv. Nappi) c/ Provincia di Venezia (Avv. Vinti)


Pubblico impiego – Passaggio di categoria – Presupposti – Requisiti professionali - Non sufficienza – Ampliamento dell’organico - Necessità

Nel pubblico impiego, i presupposti per il passaggio di categoria non sono semplicemente da rinvenirsi nel possesso di determinati requisiti professionali del personale, ma nella positiva verifica delle effettive necessità di ampliamento dell’organico , in sede di concertazione con le organizzazione sindacali ed a seguito dell’atto di aumento della dotazione organica, condizionato ovviamente dalle disponibilità finanziarie.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 2496 del 2007, proposto da:

 

Tommasella Bruno, Mario Fontanel, GiancarloBoscoli, Ermanno Onor, Giuliano Vecchiato, Daniele De Poli e Walter Beggio rappresentati e difes dagli avv. Pasquale Nappi, Renato Speranzoni, con domicilio eletto presso Pasquale Nappi in Roma, via Agri 1;

contro



Provincia di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Vinti, Cristina De Benetti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88; Commissione Giudicatrice Proced.Selettiva Progres.Verticale;

per la riforma



della sentenza del Tar Veneto - Venezia :sezione II n. 3922/2006, resa tra le parti, concernente PROCEDURA SELETTIVA PER PROGRESSIONE VERTICALE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2009 il dott. Giancarlo Montedoro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso in primo grado Tommasella Bruno ed altri ricorrenti Mario Fontanel, GiancarloBoscoli, Ermanno Onor, Giuliano Vecchiato, Daniele De Poli e Walter Beggio, tutti caposquadra della Polizia Provinciale, chiedevano l’annullamento della determina 25 settembre 2001 n. 299 del Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Provincia di Venezia, avente ad oggetto la stessa procedura selettiva, nella parte in cui limita il reclutamento a n. 8 candidati anziché disporre il reclutamento di n.9 candidati, o , quantomeno, dei ricorrenti.
Con il predetto ricorso venivano impugnati anche gli atti presupposti ossia 1) la deliberazione 12 febbraio 2001 n. 108805 della Giunta Provinciale della Provincia di Venezia, avente ad oggetto applicazione dell’art. 29 , 1 comma, lett. c) del CCNL del 14 settembre 2000, relativa al personale dell’area di vigilanza con particolari responsabilità e contestuale modifica della dotazione organica, nella parte in cui limita a soli n. 7 posti di cat D la modifica in aumento della dotazione organica della categoria D nonché nella parte in cui dispone la copertura mediante selezioni per titoli culturali, professionali e di servizio di soli 8 posti di categoria D con il profilo di specialista di vigilanza anziché estendere l’aumento della dotazione organica a n. 17 unità e cioè a tutti i capisquadra della Polizia Provinciale e 2 ) il provvedimento 12 giugno 2001 n. 32 429 del Dirigente del Settore organizzazione e sviluppo delle Risorse Umane della Provincia di Venezia di indizione della predetta procedura selettiva nei termini limitati ritenuti illegittimi.
Il ricorso è basato sulla disposizione dell’art. 29 , comma 1 , lett. c) del CCNL 14 settembre 2000 comparto autonomie locali, che prevede, per quanto interessa ai fini di causa, che in “sede di prima applicazione dell’art. 4 del CCNL del 31 marzo 1999, le parti convengono di assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell’area di vigilanza dell’ex sesta qualifica funzionale, nelle seguenti ipotesi : c) personale addetto all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e di controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti istituiti successivamente al d.p.r. n. 268/1987 che prevedessero formalmente l’esercizio delle predette funzioni.
Il Tar ha rigettato il ricorso ritenendo che non vi fosse alcun obbligo dell’ente di procedere all’aumento della pianta organica nel senso richiesto dagli istanti, ma che vi fosse semplicemente l’obbligo di verificare la possibilità di indire procedure di progressione verticale previo adeguamento della pianta organica in conformità alle esigenze organizzative dell’ente.
Resiste la Provincia di Venezia.

DIRITTO



L’appello è infondato nel merito in disparte ogni questione preliminare relativa all’irricevibilità o inammissibilità del ricorso di primo grado.
L’art. 29 comma 1 , del CCNL del 14 settembre 2001, comparto delle Regioni e delle autonomie locali, sul quale è incentrata la domanda dei ricorrenti in appello, dispone che : “ le parti convengono di assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell’area di vigilanza dell’ex VI qualifica funzionale nelle seguenti ipotesi : …
c) personale addetto all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex VI qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti istituiti successivamente al d.p.r. n. 268/1987, che prevedessero formalmente l’esercizio delle predette funzioni, non in applicazione dell’art. 21 , comma 6, del d.p.r. n. 268/1987 stesso, i cui titolari sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo.”
I successivi commi 4 e 6 dello stesso articolo dispongono che “in applicazione del disposto del comma 1 lett. c ) , nel rispetto delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti prevedono in dotazione organica il numero di posti di specialisti di vigilanza , di categoria D, necessari, una volta effettuata la preventiva verifica circa lo svolgimento d’effettive funzioni di coordinamento e di controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, il cui numero sarà da definirsi in sede di concertazione , sulla base della realtà organizzativa di ciascun ente , in conseguenza della verifica effettuata. La copertura finanziaria relativa potrà avvenire anche ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL del 1 aprile 1999…
Il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1 lett. c) avviene sulla base di selezioni mediante valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizio; gli enti individuano i criteri per lo svolgimento delle procedure selettive, attuando le procedure di consultazione previste dall’art.8 del CCNL del 1 aprile 1999.”
La Provincia ha svolto la procedura di concertazione come documentata dal verbale del 14 settembre 2000.
In detta sede il Comandante della Polizia provinciale ha precisato che la soluzione organizzativa ottimale sarebbe stata quella di attivare sei posizioni di specialisti della vigilanza.
La deliberazione della Giunta provinciale del 13 febbraio 2001 si è attestata sulla previsione di otto posizioni di specialisti di vigilanza.
La procedura è stata indetta per otto posizioni, in coerenza con gli atti di aumento della dotazione organica.
In conseguenza di ciò l’amministrazione provinciale ha assunto solo i primi otto classificati nella graduatoria di merito.
La disciplina contrattuale summenzionata non prevede alcun obbligo di consentire il passaggio di tutto il personale appartenente alla ex sesta qualifica funzionale alla categoria D, prevede invece un obbligo di porre in essere , nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, le iniziative necessarie per realizzare , nei limiti delle esigenze organizzative e delle disponibilità finanziarie dell’ente, tale previsto passaggio, previo svolgimento di apposite procedure selettive.
La selezione è quindi svolta nei limiti della dotazione organica quale determinata dall’ente locale, in ossequio, alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, con atto ampiamente discrezionale.
Gli unici obblighi che l’amministrazione aveva da rispettare sono gli obblighi di natura procedurale, inerenti la necessità della concertazione che si è svolta e gli obblighi di proporzionalità delle proprie scelte organizzative da dimensionarsi in relazione alle esigenze del servizio ed alle disponibilità finanziarie.
In sostanza i presupposti per il passaggio di categoria non sono semplicemente da rinvenirsi nel possesso di determinati requisiti professionali del personale, ma nella positiva verifica delle effettive necessità di ampliamento dell’organico dell’area di vigilanza, in sede di concertazione con le organizzazioni sindacali ed a seguito dell’atto di aumento della dotazione organica, condizionato ovviamente dalle disponibilità finanziarie.
L’interpretazione secondo cui sussisterebbe un obbligo di automatico ampliamento della pianta organica in modo da assorbire tutto il personale aventi i requisiti di cui all’art. 29 comma 1 lett. c) è contrario ai principi di economicità, buon andamento, autorganizzazione e discrezionalità dell’amministrazione.
In base ai principi generali del pubblico impiego, il conferimento di una determinata qualifica presuppone l'istituzione del relativo posto nell'organico dell'ente.
Con riguardo agli enti locali, il potere di autorganizzazione quanto alla configurazione della dotazione di organico del personale è sottoposto a specifiche garanzie e controlli. In particolare, si è ricordato in una certa fattispecie che l'art. 7 d.l. n. 153 del 1980, conv. nella l. n. 299 del 1980, sottopone all'esame della Commissione centrale per la finanza locale (Ccfl) ogni modifica della pianta organica che determini aumento di spesa; da che si desume la rilevanza amministrativo contabile delle scelte adottate in tale delicato ambito dall’ente e la previa necessità di verificare che esse siano compatibili con le disponibilità di bilancio (Consiglio Stato , sez. VI, 28 febbraio 2006 , n. 852).
La possibilità del passaggio di categoria è legata alla necessità di verificare se le spese attivate con l’aumento della dotazione organica possono trovare la copertura idonea nell’ambito del bilancio dell’ente.
La previa necessità di scelte ampiamente discrezionali sull’assetto organizzativo dell’ente prima ed a monte dell’attivazione dei rapporti di lavoro, connotati dall’esistenza, in capo alla p.a., della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro ( art. 5 del d.lgs. n. 165/2001 ) vi sono le determinazioni organizzative sulle dotazioni organiche ( art. 2 ) che sono orientate alla verifica degli effettivi fabbisogni ed avvengono previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.
In conclusione l'art. 29 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000, comparto Regioni-enti locali, si interpreta nel senso che l'inquadramento nella categoria D del personale dell'area di vigilanza, destinatario della particolare disciplina contenuta nell'articolo, può essere conferito ai dipendenti solo all'esito del definitivo perfezionamento di tutti gli adempimenti (modifica della dotazione organica, espletamento delle procedure di verifica selettiva e atto di inquadramento e di affidamento delle nuove mansioni) prescritti nei commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 29 ( Cass. Sez. Lav. n. 10628 del 2006).
Non può affermarsi quindi che il rispetto delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale sia una mera clausola di stile, né ovviamente vi è un divieto di superare alcuno specifico limite numerico sancito per legge o per disciplina contrattuale ma ciò non comporta l’obbligo di assorbire tutto il personale avente i requisiti che consentono di partecipare alle procedure selettive per il passaggio di categoria.
In ultimo va rilevato che la verifica in sede di concertazione non significa di concerto con le organizzazioni sindacali che devono essere sentite, ma non esprimono alcuna volontà vincolante l’amministrazione in modo assoluto.
La concertazione infatti è la procedura che impone di sentire le organizzazioni sindacali mentre il concerto dà vita ad un atto riferibile a più autorità o centri di imputazione dei rapporti giuridici .
In tal senso è la giurisprudenza amministrativa sulla necessità di evocare in giudizio tutte le predette autorità quando la legge impone che un atto sia definito di concerto; giurisprudenza che ha interpretato l’art. 21 della legge sui t.a.r. nel senso che, quando è impugnato un provvedimento che la legge considera riferibile all'accordo di più autorità, il ricorso va notificato a ciascuna di esse, come nel caso di concerto tra amministrazioni statali (Sez. VI, 21 agosto 2002, n. 4245; Sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3785), di atti complessi di amministrazioni del decentramento istituzionale (Sez. V, ord., 12 febbraio 2002, n. 592; Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 304; Sez. II, 12 dicembre 1990, n. 358/90; Cons. giust. amm., 29 aprile 1988, n. 82; Sez. VI, 15 giugno 1983, n. 493; Sez. V, 13 maggio 1977, n. 447), ovvero di intesa tra l'amministrazione statale e quella regionale.
Nel caso di specie la disciplina legale e quella contrattuale non prevedono alcun accordo fra amministrazioni ed organizzazioni sindacali ma solo il rispetto del vincolo procedurale di concertazione, assolto lealmente dall’amministrazione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando , nel contraddittorio delle parti, sul ricorso indicato in epigrafe :
Respinge l’appello.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della Provincia che liquida in euro 2000 per ciascuno dei ricorrenti, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore
Nicola Russo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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