CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 15 settembre 2009 n. 5505
Pres. Carboni, Est. D’Agostino
ATI Soc. Coop. sociale Sirio (Avv. G. Di Pardo) c/ Comunità Montana
della Maieletta “Zona P” (Avv. A. Bosco) |
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Contratti della P.A. – Gara - Servizi sanitari e sociali – All. II B – Operatività esclusiva artt. 65, 68 e 225 - Conseguenze - Omessa dichiarazione sui disabili – Irregolarità della polizza fideiussoria – Omessa dichiarazione sui requisiti generali – Irrilevanza – Ragioni
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Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 163/06 l’aggiudicazione degli appalti aventi ad aggetto i servizi sanitari e sociali (categoria 25 dell’allegato II B) è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati); pertanto, nell’ambito di una gara per l’affidamento di servizi sanitari e sociali, la mancata dichiarazione preventiva da parte del concorrente aggiudicatario in relazione all’articolo 17 L. n. 68/99 (prescrizioni di salvaguardi dei disabili), l’irregolarità della polizza fideiussoria e l’omessa dichiarazione dei procuratori generali e direttori tecnici (ex art. 38 D.Lgs. 166/06), trattandosi di incombenti non dovuti stante la particolare natura della gara, non rilevano ai fini dell’annullamento dell’aggiudicazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 5762 del 2008, proposto dalla
Società cooperativa sociale Sirio, con sede in Campobasso, in persona della dottoressa Maria Leone, in proprio e nella qualità dell’associazione temporanea di imprese con la società cooperativa sociale C.C.S. – Cooperativa Servizi Sanitari, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato;
contro
la Comunità Montana della Maielletta "Zona P", con sede in Pennapiedimonte, costituitasi in giudizio in persona del presidente della giunta, signor Giuseppe Pizzi, difesa dall'avvocato Antonella Bosco, con domicilio eletto in Roma, via Susa, 1; presso l’avvocato Ida Di Domenica;
nei confronti di
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-del consorzio di Solidarietà Con.Sol., con sede in Chieti, cost-tuitosi in giudizio in persona della signora Teodora Di Santo, in proprio e quale capogruppo dell’associazione temporanea di imprese con le cooperative sociali Futura e Sorriso Amico e il consorzio Città Solidale, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pina Benedetti, con domicilio eletto in Roma, via della Giuliana, 66; presso l’avvocato Annamaria Lovelli;
- la società cooperativa sociale Futura, con sede in Atessa, non costituita in giudizio in proprio;
- la cooperativa sociale Sorriso Amico, con sede in Casoli, non costituita in giudizio in proprio;
- il consorzio Città Solidale, con sede in Lanciano, no0n costituito in giudizio in proprio;
- il consorzio di cooperative sociali S.G.S. Servizi Globali Socio Sanitari, con sede in Pescara, non costituito in giudizio in proprio;
- la società cooperativa sociale CAD, con sede in Forlì, non costituita in giudizio;
- la società cooperativa sociale Sangro – Aventino, con sede in Roccascalegna, non costituita in giudizio;
- la società cooperativa sociale Prisma, con sede in Ortona, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza 3 giugno 2008 n. 537 del tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, prima sezione interna della sezione staccata di Pescara.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto il controricorso della comunità montana della Maielletta zona P;
visto il controricorso swk consorzio Con.Sol.;
vista la propria ordinanza 26 agosto 2008, con la quale è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;
vista la memoria difensiva presentata dall’appellante;
visti tutti gli atti della causa;
visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2009 il consigliere Filoreto D'Agostino e uditi per le parti i difensori indicati nel verbale d’udienza;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Comunità montana della Maielletta “Zona P” con determinazioni n. 102 del 17 settembre 2007 e 103 del 19 settembre 2007 indiceva gara per l’affidamento dell’appalto dei servizi sociali associati nell’ambito territoriale sociale n. 27.
La procedura ad evidenza pubblica, alla quale partecipavano sette concorrenti di cui alcune costituende associazioni temporanee di imprese (a.t.i.), si concludeva con l’aggiudicazione prima provvisoria e poi definitiva al Consorzio di solidarietà Consol, cooperativa sociale capogruppo di a.t.i. costituita con Cooperativa sociale futura, Cooperativa sociale sorriso amico, Consorzio città solidale.
Avverso tali atti e l’intera procedura proponevano gravame avanti il tribunale amministrativo per l’Abruzzo – sezione staccata di Pescara la Cooperativa sociale Sirio e la Cooperativa sociale C.S.S.
Il ricorso veniva respinto con la sentenza in epigrafe, che è stata impugnata con il presente appello.
Quest’ultimo riproduce con accenni critici le doglianze proposte in prime cure, che attengono:
alla mancanza di dichiarazione preventiva di cui all’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (in ordine alla posizione dell’impresa rispetto alle prescrizioni di salvaguardia del lavoro dei disabili);
all’irregolarità della polizza fideiussoria;
all’omessa dichiarazione dei procuratori generali e direttori tecnici di quanto richiesto dall’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Si sono costituiti il raggruppamento aggiudicatario e l’Amministrazione della comunità montana, contestando ogni fondamento alle avverse deduzioni.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Si richiamano, innanzi tutto, i contenuti delle doglianze proposte dagli appellanti.
Esse riguardano:
la mancanza di dichiarazione preventiva di cui all’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (in ordine alla posizione dell’impresa rispetto alle prescrizioni di salvaguardia del lavoro dei disabili);
l’asserita irregolarità della polizza fideiussoria;
l’omessa dichiarazione dei procuratori generali e direttori tecnici di quanto richiesto dall’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Per ritenere non fondate le su indicate censure è necessario e sufficiente considerare la peculiare natura del bando, destinato ad affidare la gestione di servizi sociali associati.
Al riguardo si richiama quanto prescrive il primo comma dell’articolo 20 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che così recita: “L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).”
Tra i servizi elencati nell’allegato IIB sono espressamente previsti alla categoria 25 i servizi sanitari e sociali.
Ne consegue che nessuno degli incombenti dei quali gli appellanti assumono la violazione o l’elusione era comunque dovuto in ragione della peculiare natura della gara.
Né tanto meno incombeva sull’aggiudicatario l’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 17 della legge 123 marzo 1999, n. 68, avendo quest’ultimo meno di quindici dipendenti (giusta il combinato disposto degli articoli 3 e 17 della citata legge n. 68 del 1999).
La sentenza impugnata non ha invero indicato in modo esaustivo la ragione unica e fondamentale che impediva l’ingresso alle censure qui richiamate, ma ha colto nella sostanza le ragioni ostative all’accoglimento.
Si impone pertanto di confermare, seppure con diversa motivazione, la pronuncia del tribunale amministrativo regionale.
La sostanziale novità della questione costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, respinge l’appello.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2009 con l'intervento dei signori:
Raffaele Carboni, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere
Filoreto D'Agostino, Consigliere, Estensore
Gabriele Carlotti, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere
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