CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 2 ottobre 2009 n. 5987
Pres. Varrone Est. De Nictolis
Poste Italiane S.p.a. (Avv. M. Filippetto, G. Pollio) c/ M.L.Parise. |
|
1. Accesso agli atti amministrativi – Gestore servizio pubblico – Attività di diritto privato – Diritto di accesso – Sussiste – Condizioni – Strumentalità alla gestione del servizio.
|
| |
|
2. Accesso agli atti amministrativi –Dati aggregati – Richiesta – Elaborazione dati – Necessità – Esclusione - Dati disaggragati – Diritto di accesso – Sussiste.
|
|
1. In tema di accesso agli atti amministrativi, l'attività amministrativa indicata dagli artt. 22 e 23 l. n. 241/1990 cui è correlato tale diritto, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante anche dalla intensa conformazione pubblicistica 1. Nella specie è consentito l’accesso agli atti relativi all’attività di Poste Italiane, attinente alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, in quanto attività strumentale al servizio gestito da Poste.
|
| |
|
2. In tema di accesso agli atti amministrativi, il dovere da parte della P.A. di consentire l’accesso non implica anche un dovere di consentire l’elaborazione di dati, di conseguenza ove l’Amministrazione non sia in possesso di dati aggregati e ritenga di non essere in grado di aggregarli senza eccessivo dispendio, è tenuta a consentire l’accesso a tutti i dati richiesti disaggregati, mettendo a disposizione degli interessata tutti i documenti necessari affinché l’opera di aggregazione sia compiuta eventualmente a cura degli interessati stessi.
|
| |
|
_______________________________________
|
| |
|
1 Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2006 n. 229; Id., 30 dicembre 2005 n. 7624; Id., 7 agosto 2002 n. 4152; Id., 8 gennaio 2002 n. 67. |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7273 del 2009, proposto da:
Poste Italiane spa, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Filippetto, Gaetano Pollio, con domicilio eletto presso Direz. Aff. Leg. Poste It. Spa in Roma, viale Europa, 175;
contro
Maria Luisa Parise;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 04061/2009, resa tra le parti, concernente ACCESSO AD ATTI RELATIVI A RAPPORTO DI LAVORO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2009 il cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Filippetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con lettera raccomandata recapitata in data 9 marzo 2009 l’odierna appellata, in qualità di ex dipendente a tempo determinato della Società Poste Italiane S.p.A. inoltrava al predetto Ente istanza di accesso ai sensi della l. n. 241/1990, al fine di ottenere copia di:
libro matricola;
registro delle presenze – mod 70 P;
fascicolo personale;
documenti da cui risultino il numero degli addetti con specifica se a tempo determinato o meno;
organigramma dell'ufficio postale di Lonate Pozzolo.
La richiesta era dichiarata finalizzata all’esercizio del diritto di difesa dell’interessata davanti al giudice del lavoro ai fini della conservazione del posto, mediante prosecuzione del rapporto di lavoro, previo annullamento delle clausole di apposizione del termine di cessazione del rapporto medesimo.
1.1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, veniva proposto ricorso per l’accesso al Tar Lombardia – Milano che, con la sentenza in epigrafe, ordinava l’accesso.
2. Ha proposto appello Poste Italiane s.p.a., lamentando che sebbene ai sensi della l. n. 241/1990 l’accesso sia consentito anche nei confronti di soggetti (formalmente) privati, tuttavia l’accesso è limitato alla loro attività di «pubblico interesse».
Si assume che per Poste Italiane, che è una società di diritto privato, l’attività di pubblico interesse sarebbe solo quella di raccolta del risparmio postale e di fornitura del servizio postale universale.
Tale non sarebbe, invece, l’attività inerente il rapporto di lavoro tra Poste Italiane e i propri dipendenti, rapporto di lavoro di natura privatistica e rientrante nei poteri di autorganizzazione dell’Ente.
Si lamenta, inoltre, che Poste Italiane non avrebbe obbligo di redazione e tenuta di un organigramma, ma solo di un « libro unico del lavoro », comprensivo del calendario delle presenze, ai sensi dell’art. 39, d.l. n. 112/2008, sicché la sentenza di primo grado avrebbe ordinato l’accesso ad un atto (l’organigramma), inesistente.
Si lamenta, infine, che l’obbligo di consentire l’accesso non implica anche l’obbligo di elaborare dati disaggregati; nella specie l’accesso al libro unico del lavoro non conterrebbe i dati in forma aggregata relativi all’ufficio postale di Lonate Pozzuolo.
3. Va anzitutto esaminato il motivo con cui Poste Italiane sostiene di non essere assoggettata alla normativa in tema di accesso o, quanto meno, di non esserlo quando agisce in regime di concorrenza.
3.1. Il motivo è infondato.
La Sezione ritiene di non doversi discostare dal già espresso orientamento, secondo cui l'attività amministrativa, cui gli artt. 22 e 23 l. n. 241/1990 correlano il diritto d'accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica (Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2006 n. 229; Id., 30 dicembre 2005 n. 7624; Id., 7 agosto 2002 n. 4152; Id., 8 gennaio 2002 n. 67).
Con le citate decisioni, la Sezione ha ritenuto che i dipendenti di Poste Italiane s.p.a., anche cessati dal rapporto, avessero diritto ad accedere ad alcuni atti relativi all’organizzazione interna della società, quali gli atti di un procedimento privatistico per la selezione dei dirigenti o i fogli firma delle presenze giornaliere, a nulla rilevando che l’attività di Poste si svolga in parte in regime di concorrenza.
In tali casi l’attività di Poste Italiane, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, è stata ritenuta strumentale al servizio gestito da Poste ed incidente potenzialmente sulla qualità di un servizio, il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva di Poste Italiane.
Deve, di conseguenza, ritenersi che Poste Italiane è soggetta alla disciplina in tema di accesso nei limiti già precisati con i citati precedenti della Sezione e che lo è nel caso di specie, in cui appunto l’accesso è stato richiesto in relazione alla predetta attività di organizzazione delle forze lavorative e quindi del servizio postale.
4. Quanto alla censura con cui si lamenta che non esisterebbe un organigramma, ma solo un libro unico del lavoro, osserva il Collegio che non risulta specificato negli atti di causa il periodo in cui si è svolto il rapporto di lavoro della dipendente. Il libro unico del lavoro è previsto dall’art. 39, d.l. n. 112/2008; pertanto, ove il rapporto di lavoro si sia svolto, in tutto o in parte, prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, va esibito il documento corrispondente, contenente le notizie richieste in sede di istanza di accesso; ove il rapporto si sia svolto, in tutto o in parte, dopo l’entrata in vigore della norma citata, va esibito il libro unico del lavoro.
5. Quanto alla censura con cui si lamenta che il dovere di consentire l’accesso non implica anche un dovere di consentire l’elaborazione di dati, va precisato che Poste Italiane potrà, ove non sia in possesso di dati aggregati e ritenga di non essere in grado di aggregarli senza eccessivo dispendio, consentire l’accesso a tutti i dati richiesti disaggregati, mettendo a disposizione dell’interessata tutti i documenti necessari affinché l’opera di aggregazione sia compiuta a cura dell’interessata.
6. In conclusione, l’appello va respinto.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di costituzione dell’appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
|
|