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n. 10-2009 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 18 settembre 2009 n. 5618
Pres. Ruoppolo - Est. Taormina
Chirico (Avv. Infantino) c/ Ministero dell’interno (Avv. Dello stato)


Giurisdizione e competenza – Vittime del terrorismo e della criminalità – Erogazione denaro - G.O. - Sussiste

Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 302 del 1990, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative l’erogazione di somme di denaro per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 11225 del 2004, proposto da:
Chirico Giuseppa, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Infantino, con domicilio eletto presso Antonietta Scopelliti in Roma, via di Trasone, 22;

contro



Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma o l’annullamento



della sentenza del Tar Calabria – Sede di Reggio Calabria - n. 00557/2004, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE BENEFICI VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dall’ odierna appellante l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno dell’8/3/2001 di rigetto dell’istanza per i benefici previsti dalla legge n.302/1990 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e del parere contrario espresso dalla Commissione Consultiva il 30/3/2000.
Erano state prospettate le doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’appellante in punto di fatto aveva rappresentato di essere moglie e madre dei defunti Bonforte Giuseppe e Andrea, uccisi a seguito di un evento criminoso occorso in Catona di Reggio Calabria, e di aver presentato in data 8/3/2001 istanza per la concessione dei benefici previsti dalla legge n.302/1990 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Detta richiesta, in passato, era stata rigettata con provvedimento del 9/1/1996 in quanto la legge si sarebbe applicata soltanto ad eventi di matrice terroristica e non alle ipotesi delittuose di altro genere. Detto provvedimento era stato annullato con sentenza del Tar della Calabria n.1111 del 1998 che aveva affermato che l’azione terroristica è anche quella posta in essere dalle associazioni di tipo mafioso.
In sede di esecuzione della citata sentenza, con gli impugnati provvedimenti la istanza era stata rigettata sul presupposto del mancato raggiungimento della prova obiettiva della completa estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali di cui all’art.1, comma 2, lett.b) della legge n.302/1990.
Con la sentenza in epigrafe i primi Giudici hanno respinto il ricorso, rilevandone la infondatezza.
Secondo il Tar, infatti, la legge 20 ottobre 1990, n.302 nel prevedere una speciale elargizione in favore di chiunque subisca un’invalidità permanente a causa di ferite o lesioni in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, ovvero di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità previste dall’art.416 bis c.p., attribuiva all’Amministrazione un autonomo potere di valutare l’esistenza nel caso concreto dei presupposti legittimanti l’erogazione del beneficio, sia in caso di sentenza penale che abbia accertato i fatti e stabilito le responsabilità, sia nel caso in cui il procedimento penale non sia sfociato in sentenza, potendosi in questa ipotesi esaminare le risultanze emerse in corso dell’istruttoria
Pur in presenza di un rapporto del Comando Provinciale dei Carabinieri nel quale si riferiva che le persone degli uccisi erano incensurate, non era precluso all’Amministrazione di valutare dal complesso della documentazione la riconducibilità delle lesioni prodotte alla matrice mafiosa degli eventi che ne hanno costituito la causa.
Il provvedimento oggetto di impugnazione era immune da vizi, in quanto correttamente era stato valutato che l’omicidio dei sigg. Bonforte Giuseppe e Andrea poteva essere inquadrato in un’azione di rappresaglia da parte di componenti di altra famiglia mafiosa nei confronti del sig. Bonforte Giovanni, altro figlio della sig.ra Chirico (quest’ultimo successivamente condannato alla pena dell’ergastolo per omicidio e associazione per delinquere di stampo mafioso).
Non era stata conseguentemente raggiunta la prova obiettiva della completa estraneità delle vittime ad ambienti e rapporti delinquenziali.
L’odierna parte appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errore ed illegittima ribadendo le prospettazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e riproponendo le censure di violazione di legge ed eccesso di potere ivi già illustrate.
Ha sostenuto che il primo provvedimento reiettivo annullato aveva escluso la concedibilità della elargizione unicamente a cagione di una inesatta interpretazione della legge, successivamente corretta dal Tar: dunque non si era mai affermato in punto di fatto il difetto dei presupposti per la concedibilità del beneficio.
Era pertanto precluso all’amministrazione, in sede di ottemperanza al giudicato annullatorio, escludere la oggettiva spettanza del beneficio a cagione dell’asserita non provata estraneità a rapporti con organizzazione criminali delle vittime.
In ogni caso, tale motivazione era comunque palesemente errata. Rispondeva al vero che Bonforte Giovanni, altro figlio della sig.ra Chirico era stato successivamente condannato alla pena dell’ergastolo per omicidio e associazione per delinquere di stampo mafioso (e che Bonforte Domenico, altro figlio dell’appellante, è stato attinto da precedenti penali).
Tuttavia, se il bersaglio dell’agguato era un altro soggetto, seppur malavitoso, il fatto che questi (il Bonforte Giovanni, successivamente condannato alla pena dell’ergastolo) fosse congiunto delle vittime non escludeva che costoro, immuni da contatti con ambienti criminali, potessero rivestire la qualità di vittime della mafia.
In via subordinata ha prospettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo la tesi che la controversia perteneva alla cognizione del Giudice Ordinario.
L’appellata amministrazione ha depositato una articolata memoria chiedendo il rigetto dell’appello.
Quanto al profilo relativo alla presunta carenza di giurisdizione in capo al plesso giurisdizionale amministrativo, ha rilevato che la qualificazione della posizione attiva vantata quale diritto soggettivo atteneva ai presupposti generali di concedibilità del beneficio, di cui all’art. 7 della legge n. 302/990.
Il diniego, invece, nel caso de quo, discendeva dalla previsione di cui all’art. 9 bis del predetto testo legge; il vaglio in questione concretava l’esercizio di discrezionalità amministrativa; la posizione era qualificabile quale interesse legittimo, con conseguente spettanza della giurisdizione al Giudice amministrativo.
Nel merito, ha rilevato che nessuna manifestazione di contraddittorietà poteva fondatamente rilevarsi con riguardo all’azione amministrativa spiegata.
Ciò perchè il primo diniego si fondò sulla (preliminare e pregiudiziale) constatatzione che non ricorreva un crimine di matrice terroristico-eversiva (il primo vaglio, quindi, si arrestò alla constatazione dell’assenza del presupposto di astratta ammissibilità dell’istanza).
Il successivo diniego, invece, conseguì all’esame del merito dell’istanza (una volta ammessane la concedibilità anche in ipotesi di crimine di matrice mafiosa): la non dimostrazione dell’assoluta estraneità al milieu criminale impediva l’accoglimento dell’istanza predetta.

DIRITTO



La sentenza deve essere annullata senza rinvio in accoglimento del motivo del ricorso in appello postulante il difetto di giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo con riguardo alla odierna controversia.
Sebbene sia stata sollevata soltanto in via subordinata, invero la prima questione da prendere in esame concerne la sussistenza della giurisdizione del plesso amministrativo in subiecta materia.
Ciò in adesione al consolidato orientamento secondo il quale “l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito ha carattere preliminare anche se detta eccezione è stata proposta, in sede di appello, in via gradata.” (Consiglio di Stato , sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5831).
Non osta alla proponibilità del motivo di impugnazione in questione, peraltro, la circostanza che la parte che lo ha prospettato abbia rivestito in primo grado la posizione processuale di ricorrente, dovendosi ribadire (pur in presenza del recente evolutivo orientamento della Corte di Cassazione in tema di giudicato implicito in tema di giurisdizione) il tradizionale divisamento secondo cui “il ricorrente in appello, già attore e soccombente in primo grado, ha interesse a proporre il motivo di difetto di giurisdizione del giudice adito con il ricorso di primo grado, in quanto, pur considerando che l'appellante ha rivestito nel giudizio di primo grado la posizione di ricorrente principale e che, di conseguenza, dall'accoglimento del motivo dovrebbe discendere l'inammissibilità del ricorso da lui proposto in primo grado, va ritenuto ugualmente sussistente l'interesse sostanziale del medesimo alla proposizione del motivo, interesse da individuarsi nel vantaggio di sostituire, in caso di accoglimento da parte del giudice d'appello, una pronuncia di inammissibilità del ricorso di primo grado ad una pronuncia di infondatezza del ricorso stesso emessa dal giudice di primo grado.” (Consiglio di Stato , sez. VI, 13 luglio 1979, n. 521).
La censura, certamente ammissibile per le anzidette ragioni, è fondata.
Invero,secondo l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, i familiari superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla relativa normativa, essendo la p.a. priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti dell'erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell'evento criminoso come riconducibile ad atti di terrorismo o di criminalità organizzata e dovendo considerarsi, peraltro, che nell'accertamento del requisito previsto dall'art. 1 punto b) l. n. 302 del 1990, l'amministrazione si limita ad attuare un accertamento di natura costitutiva; pertanto, il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sulla relativa controversia. (Consiglio di Stato , sez. VI, 14 marzo 2006, n. 1338).
Più di recente, la Cassazione ha ribadito tale convincimento, affermando che
“le vittime di terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia, essendo la p.a. priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all’entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti della derogabilità, rispetto ai quali l’Amministrazione svolge un accertamento che, ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estraneo al concetto di discrezionalità amministrativa; pertanto nelle controversie concernenti il contributo previsto dalla l. 20 ottobre 1990 n. 302 va dichiarata la giurisdizione dell’A.G.O.” (Cassazione civile , sez. un., 18 dicembre 2007, n. 26627).
L’appellata amministrazione sostiene invece che, fondandosi la decisione appellata sul disposto di cui all’art. 9 bis della legge n. 302/1990 (le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari) ricorrerebbe una fattispecie differente da quella presa in esame dalla giurisprudenza dianzi richiamata: la posizione attiva sarebbe qualificabile quale interesse legittimo, a cagione della sussistenza di un apprezzamento discrezionale demandato all’amministrazione.
Tale tesi non è persuasiva, sol che si consideri che la invocata disposizione di cui all’art. 9 bis della legge n. 302/1990 non introduce in alcun modo ulteriori e/o differenti parametri valutativi rispetto a quelli di cui agli artt.1 e 2 della citata legge, limitandosi ad estendere il richiesto requisito generale di ammissibilità a tutti i possibili richiedenti.
Il parametro valutativo è pertanto identico: e d’altro canto, sarebbe stato ben singolare, anche sotto il profilo squisitamente logico, che la posizione attiva vantata subisse una differenziazione in relazione alla “qualità” del soggetto richiedente, e che analoga differenza attingesse i parametri valutativi demandati all’amministrazione in punto di concedibilità del beneficio.
In relazione a tale constatazione appare certamente predicabile al caso di specie il richiamato orientamento giurisprudenziale che postula in subiecta materia la spettanza della Giurisdizione al Giudice ordinario.
Ne discende l’accoglimento del ricorso in appello, l’annullamento senza rinvio dell’appellata decisione ai sensi dell’art. 34 comma I della legge n. 1034/1971 , e la declaratoria della spettanza al Giudice ordinario della giurisdizione in subiecta materia tenuto conto altresì del disposto di cui all’art. 59 della legge n. 69/2009.
Devono essere compensate le spese processuali sostenute dalle parti in ragione della natura della controversia.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo accoglie nei termini di cui alla motivazione e, per l’effetto, annulla senza rinvio l’ appellata sentenza e dichiara la spettanza della giurisdizione sulla presente controversia al Giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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