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n. 10-2009 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 18 settembre 2009 n. 5622
Pres. Ruoppolo - Est. Taormina
Malki Aziz (Avv. La riccia) c/ Ministero dell’interno (n.c.) ed altri


Extracomunitari – Provvedimento di espulsione –Divieto di revoca - Art. 1, comma 8, lett.a), d.l. 9 settembre 2002 n. 195 – Fattispecie - q.l.c. – Manifesta infondatezza

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art.1, comma 8, lett.a), d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari),convertito, con modificazioni, nella l. 9 ottobre 2002, n. 222, per violazione dell’art. 3. Cost., nella parte in cui esclude dalla legalizzazione del rapporto di lavoro gli extracomunitari che siano stato espulsi con provvedimento da eseguire mediante accompagnamento alla frontiera, in quanto la norma non appare manifestamente irragionevole, tenuto conto che la regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale si collega alla discrezionale ponderazione da parte del legislatore dei diversi interessi in gioco.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 5232 del 2007, proposto da:

 

El Malki Aziz, rappresentato e difeso dagli avv. Marina La Ricca, Antonella Zerbone, con domicilio eletto presso Marina La Ricca in Roma, via Ezio, 19;

contro



Ministero dell'Interno, non costituitosi in giudizio;

nei confronti di



Gregis Simone;

per la riforma o l’annullamento



della sentenza del Tar Liguria - Genova n. 01277/2006, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dall’ odierna parte appellante l'annullamento del provvedimento emesso dal Prefetto di Savona in data 6/6/2003 avente ad oggetto il rigetto della dichiarazione di emersione da questi presentata
Erano state prospettate le doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere, e la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 8 della legge 9.10.2002, n. 222.
Con la sentenza in epigrafe i primi Giudici hanno respinto il ricorso, rilevandone la manifesta infondatezza alla luce del dictum della Consulta di cui alla decisione n. 206/2006
L’odierno appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errore ed illegittima ribadendo le prospettazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e riproponendo le censure di violazione di legge ed eccesso di potere ivi già proposte, talune delle quali anche di natura procedurale (omessa sottoscrizione del Prefetto nella copia del provvedimento reiettivo notificatagli, omessa traduzione del medesimo e degli atti sottesi nella lingua-madre dell’appellante).
Alla camera di consiglio del 28/08/2007 fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza.

DIRITTO



La sentenza deve essere confermata previa declaratoria di infondatezza dell’appello.
Le censure procedimentali sono senz’altro infondate.
Quanto alla omessa sottoscrizione della copia del decreto notificata all’appellante, è sufficiente, in chiave reiettiva, richiamare il condivisibile orientamento secondo il quale “la mancanza della sottoscrizione (o della dizione "firmato") nella copia conforme di un provvedimento amministrativo non è causa di nullità (né tanto meno annullabilità), dando luogo al più ad una mera irregolarità. Infatti, la sottoscrizione autonoma è richiesta come condizione di validità dell'atto solo per l'originale e non anche per le copie conformi".(Consiglio di Stato , sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 6517).
Quanto alla problematica della omessa traduzione dell’atto, la doglianza è infondata alla stregua dell’orientamento della Sezione secondo cui “ai fini del giudizio instaurato per l'impugnazione di un atto preclusivo in tema di permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, l'eventuale mancata traduzione del provvedimento di diniego, dall'italiano in lingua conosciuta dall'interessato, costituisce semplice irregolarità, suscettibile, in ipotesi, di riflettersi sui termini di impugnazione, senza che comporti l'annullabilità e, tanto meno, la nullità del provvedimento stesso. La conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo di traduzione, dunque, si manifesta nel salvaguardare il diritto di difesa del destinatario, reintegrandolo nelle sue facoltà impugnatorie laddove, in presenza della mancata traduzione, non abbia tempestivamente proposto il ricorso giurisdizionale.”(Consiglio di Stato , sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2552, ma si veda anche Consiglio di Stato , sez. VI, 03 febbraio 2006, n. 376).
Con la censura di cui al terzo ed al quarto motivo del ricorso in appello vengono prospettate ( senza peraltro offrire alcun supporto probatorio, men che meno di natura documentale a sostegno delle stesse) doglianze afferenti, rispettivamente a presunti vizi del procedimento di convalida innanzi al Giudice di pace, ed alla inefficacia del decreto di espulsione, non pertinenti all’odierno giudizio e come tali inaccoglibili.
Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso in appello ci si duole, peraltro in termini generici, dell’omesso esame del grado di inserimento sociale del lavoratore extracomunitario in Italia.
Il vero è che – come esattamente osservato dal Tar – la Consulta ha risolto in senso negativo alle aspirazioni dell’appellante il dubbio di costituzionalità della disposizione sottesa al provvedimento reiettivo pervenendo all’affermazione per cui “non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 1, comma 8, lett. a), d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella l. 9 ottobre 2002, n. 222, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude dalla legalizzazione del rapporto di lavoro gli extracomunitari che siano stati espulsi con provvedimento da eseguire mediante accompagnamento alla frontiera, in quanto la norma non appare manifestamente irragionevole, tenuto conto che la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale si collega alla discrezionale ponderazione da parte del legislatore dei diversi interessi in gioco. Non risulta violato neppure l'art. 35, comma 1, Cost., poiché il legislatore può subordinare la configurabilità di un rapporto di lavoro al fatto che la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato non sia di pregiudizio per gli interessi pubblici coinvolti.”(Corte Costituzionale, 26 maggio 2006, n. 206)
Ciò perché, si è evidenziato nella citata decisione, la scelta del legislatore di escludere i lavoratori extracomunitari in questione dalla sanatoria prevista dal d.l. n. 195/2002 non è manifestamente irragionevole e la disposizione censurata, tenuto conto del complesso degli interessi da tutelare, non incorre nel vizio di trattamento normativo eguale per situazioni sostanzialmente difformi, poiché, nel contesto normativo di riferimento, l'accompagnamento alla frontiera è correlato, non già a lievi irregolarità amministrative, ma alla situazione di soggetti che hanno dimostrato la pervicace volontà di rimanere in Italia in una posizione di irregolarità, ovvero che lasciano presumere tale volontà, all'esito di una valutazione delle singole ipotesi condotta sulla base di specifici elementi, quali la sottrazione ai controlli di frontiera e la mancanza di un documento di identità. (Corte Costituzionale, 26 maggio 2006, n. 206).
A tali condivisibili affermazioni, si è uniformata la decisione impugnata: né l’appello contiene argomenti atti a superare tali approdi.
L’appellata decisione resiste pertanto alle censure proposte nel ricorso in appello e merita conseguentemente di essere confermata, con conseguente reiezione della impugnazione.
Nessuna statuizione è dovuta sulle spese a cagione della mancata costituzione in giudizio dell’appellata amministrazione.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo respinge con conseguente integrale conferma della appellata sentenza.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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