Ultraflex S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Borioni, Silvio Quaglia, con domicilio eletto presso Paolo Borioni in Roma, via Caposile, 10;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico; Mcc S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Guglielmo Fioramonti, Rodolfo Mancini, con domicilio eletto presso Spa - Unit Legale Unicredit Mediocredito Centr. in Roma, via Piemonte, 51; Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Gigliola Benghi, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, V. Giulio Cesare, 14 Sc A/4;
per la riforma
della sentenza del Tar Liguria - Genova :sezione II n. 1941/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE NELLE IMPRESE INDUSTRIALI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2009 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società Ultraflex chiede la riforma della sentenza del Tar della Li-guria che ha respinto il ricorso presentato per l’annullamento del provvedimento con il quale la regione Liguria ha negato l’ammissione agli incentivi previsti a sostegno dell’innovazione nelle piccole-medie imprese industriali dall’art. 13 dl n. 79 del 1997, convertito nella legge n. 140 del 1997.
Espone la ricorrente di essere una piccola-media impresa attiva nel settore della progettazione e produzione di sistemi di comando per la guida delle imbarcazioni e relativi accessori, settore nel quale svolge attività di ricerca e sviluppo, e di aver avanzato domanda per accedere ai benefici di cui alla predetta norma e al regolamento attuativo, adottato con dm n. 235 del 1998. Sulla materia è intervenuta anche la cir-colare del ministero dell’industria n. 900290 del 10 luglio 1998, alla quale non può essere attribuito valore di fonte del diritto.
La domanda è stata respinta perchè la ricorrente (contrariamente a quanto dispone la predetta circolare, ma non le fonti regolatrici della materia e in armonia con il bando) non ha inserito in bilancio, nella relazione di cui all’art. 2428 cod. civ., la specifica indicazione dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, la loro natura e la loro imputazione ad attività agevolabili e la descrizione delle stesse.
Avverso tale diniego la ricorrente ha proposto ricorso davanti al Tar, deducendo anche motivi aggiunti in relazione alla deduzione, da parte della regione Liguria, della mancata impugnazione del bando; con la sentenza impugnata il Tar ha respinto il ricorso, sul presupposto che l’art. 2 del regolamento contenuto nel dm n. 235 del 1998, non impugnato da Ultraflex, richiede che dalla relazione di cui all’art. 2428 cod. civ. risultino i costi per il personale impiegato, le strumentazioni e le attrezzature, i servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione di conoscenze. Tale previsione non si limiterebbe ad individuare le cate-gorie di costi ammissibili, come sostiene Ultraflex, ma richiederebbe che le relative poste siano indicate a bilancio con evidenziazione nella relazione di cui all’art. 2428 cod. civ.
Avverso tale sentenza la ricorrente deduce: Violazione art. 13 dm n. 235 del 1998, in particolare artt. 2 e 5, art. 2428 cod.civ., anche in relazione al divieto di aggravamento previsto dall’art. 1 legge n. 241 del 1990, in quanto l’art. 2 dm cit, interpretato alla luce dell’art. 13 dl n. 79 del 1997 (norma prevalente, secondo la gerarchia delle fonti) non prescrive, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tar, l’indicazione analitica nella relazione di cui all’art. 2428 cod. civ. Le attività e i costi ammissibili sono specificati nell’art. 2 del dm, che all’art. 5 codifica in dettaglio le procedure per la richiesta e l’ottenimento dell’agevolazione, senza richiedere la relazione di cui si discute: per-tanto, il regolamento ha indicato le tipologie oggettive di costi finanziabili e non ha invece posto una regola inderogabile nel senso ritenu-to dal Tar, come emerge anche dall’ultimo comma dell’art. 2, che rivela come vi siano imprese finanziabili che neppure redigono la relazione di cui all’art. 2428 cod. civ.
A tutto voler concedere, pertanto, la relazione suddetta può essere una, e non l’unica, modalità di dimostrazione dell’ammissibilità al finanziamento delle spese sostenute, ma non rappresenta una modalità vin-colante, non essendo prevista come tale nè dalla norma primaria prevalente (l’art. 13), nè dall’art. 5 del dm che contiene previsioni del tutto coerenti con tale norma.
Sarebbe, inoltre, un aggravamento del procedimento pretendere la medesima dimostrazione sia con la relazione di cui all’art. 2428 cod. civ., sia con la dichiarazione certificata e la perizia giurata di cui all’art. 13 dl cit. e all’art. 5 dm n. 235 del 1998, queste ultime due for-nite all’amministrazione dalla ricorrente, che nei precedenti esercizi è stata ammessa ai benefici. Neppure l’art. 2428 cod. civ. prescrive una indicazione ed imputazione specifica dei costi finanziabili ai sensi dell’art. 13 dl n. 79 del 1997, limitandosi a prevedere che dalla relazione risultino le attività di ricerca e di sviluppo e non anche l’indicazione specifica e disaggregata; e neanche il bando regionale pretende la dimostrazione del requisito solamente attraverso la relazione; anzi, la regione ha addirittura espressamente previsto, come alternativa all’indicazione delle voci indicate nelle istruzioni allegate al-la deliberazione di giunta n. 1115 del 2006, recante l’approvazione del bando, una dichiarazione sostitutiva che Ultraflex ha reso nel procedimento.
La ricorrente conclude per la riforma della sentenza impugnata, contrastata dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio.
All’odierna pubblica udienza l’appello è passato in decisione.
DIRITTO
L’appello concerne la legittimità o meno del diniego dell’ammissione, per l’anno 2005, della società Ultraflex alle agevolazioni previste dall’art. 13 legge n. 140 del 1997 a favore delle imprese industriali che realizzino progetti di ricerca e sviluppo.
.Tali agevolazioni, la cui gestione è stata affidata dalla regione Liguria a MCC spa, che ne cura l’istruttoria e comunica l’esito alla regione al fine dell’adozione del provvedimento finale, sono state oggetto, per l’anno 2006, del bando di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 1115 del 24 ottobre 2006 che, nel richiamare tutte le disposizioni che regolano la materia, ha citato, oltre alla predetta legge e al rego-lamento attuativo approvato con dm 27 marzo 1998, n. 235, la circolare ministeriale 900290 del 1998, specificando nelle istruzioni l’onere di allegazione del bilancio e della perizia asseverata nelle forme e se-condo le indicazioni contenute nella predetta circolare, ed imponendo che “la rilevazione dei costi deve seguire le indicazioni di cui alla relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2428 cod. civ., ovvero in accordo con le indicazioni dell’allegato 4 della circolare attuativa”.
Ultraflex è stata esclusa dalle agevolazioni per non aver indicato nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa allegate al bilancio allegato alla domanda i costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo, come prescritto espressamente dalla predetta circolare (punto 2.7 e punto 5.4, lettera b), circolare che, contrariamente a quanto si pretende in ricorso, contiene ed integra la legge di gara, ed è vincolante per l’amministrazione procedente, essendo richiamata nel bando che regola la procedura. A questo proposito la sentenza impugnata non si è pronunciata, avendo respinto il ricorso sul presupposto della conformità del diniego all’art. 2 comma 2 dm n. 235 del 1998; e la censura, contenuta nel ricorso di primo grado e non esaminata dal Tar, relativa alla pretesa illegittimità della circolare citata non è stata riproposta in questo secondo grado, rendendo così consolidate le norme in tale circolare contenute.
La mancata ammissione ai benefici richiesti discende, peraltro, anche dall’applicazione dell’art. 2 comma 2 del regolamento attuativo dell’art. 13 della legge n. 140 del 1997, come ha ritenuto il Tar: tale norma, infatti, è chiara nel disporre che per essere ammessi, i costi per il personale impiegato, per strumentazioni ed attrezzature, per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione di conoscenze devono essere stati sostenuti per le specifiche attività di cui al comma precedente e devono essere “imputati al relativo conto economico in conformità a quanto indicato nella relazione di cui all’art. 2428 del codice civile”. Diversamente da quanto pretende la ricorrente, e come ha sot-tolineato la sentenza impugnata, la disposizione citata non si limita ad individuare le categorie di costi astrattamente ammissibili, ma richiede che le relative poste siano indicate a bilancio, sia mediante imputazione nel conto economico che mediante evidenziazione nella relazione di cui all’art. 2428 cod. civ. Tale prescrizione risponde all’esigenza di garantire l’effettiva destinazione delle somme erogate alle attività che la normativa intende incentivare, e corrisponde alla funzione certificativa che l’art. 2428 cit. assegna al bilancio e alla relativa relazione, nella quale devono in ogni caso risultare, tra l’altro, “le attività di ricerca e di sviluppo”.
D’altra parte, non può essere condiviso l’argomento, sostenuto dalla ricorrente, secondo il quale la completezza della predetta reazione può essere utilmente sostituita dalle dichiarazioni contenute nella documentazione prevista dal secondo comma dell’art. 13 della legge n. 140 cit. (dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dal responsabile del progetto di innovazione; certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revi-sore dei conti o da un professionista iscritto in albo professionale; perizia giurata di un professionista competente in materia). Come ha sottolineato il Tar, tale documentazione, da allegare alla domanda di ammissione al beneficio e quindi redatta a posteriori, concerne la prova della congruità e pertinenza dei costi sopportati alle tipologie di spesa che il regolamento considera ammissibili, ma non può essere ritenuta sostitutiva della prova della effettiva sussistenza dei costi di ricerca e sviluppo secondo le precise indicazioni della normativa attuativa che, come detto, pretende la formale e preventiva iscrizione in bilancio. In ogni caso, la circolare ministeriale più volte citata, che inte-gra la legge del procedimento, è specifica nel prescrivere che solo le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o esonerate dalla redazione del bilancio (tra le quali non rientra la ricorrente) potrebbero integrare la relazione di cui all’art. 2428 cod. civ. attraverso una dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale o del revisore o professionista che firma la certificazione di cui alla dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici.
In conclusione, l’appello deve essere respinto, ma le spese del grado possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Claudio Varrone, Presidente
Aldo Fera, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)