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n. 10-2009 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 25 settembre 2009 n. 5794
Pres. Varrone - Est. Fera
Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) c/ Istituto di Vigilanza Europol s.a.s di Catone Gennaro & Comapny (Avv. Scoca)


1. Servizi – Sevizi di vigilanza – Tariffe minime ed inderogabili –Adozione con caratteri di generalità - Poteri dei prefetti - Non sussiste

 

2. Appalti pubblici – Servizi di vigilanza - Tariffe prefettizie - Derogabilità

1. Non vi è alcuna specifica disposizione normativa che autorizza i Prefetti a fissare , in via preventiva e con caratteri di generalità, tariffe minime ed inderogabili per i servizi di vigilanza.

 

2. Il singolo istituto di vigilanza, ai sensi dell’art. 257 del r.d. 6.5.1940 n. 635, può derogare non solo il limite minimo della tariffa di legalità, ma anche quello della propria tariffa, approvata dal Prefetto, per quanto riguarda la presentazione di offerte in sede di gara.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 10016 del 2007, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro



Istituto di Vigilanza Europol S.a.s. di Catone Gennaro & C., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Longo, Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55; Ist.Di Vig.Diurna e Nott.La Vigile San Giorgio;

per la riforma



della del Tar Friuli Venezia Giulia - Trieste n. 327/2007, resa tra le parti, concernente recessione contratto di appalto per la vigilanza - sospensione licenza esercizio vigilanza.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/06/2009 il dott. Aldo Fera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



L’Istituto di Vigilanza Europol S.a.s. di Catone Gennaro & C. ha impugnato davanti al Tar Friuli Venezia Giulia il decreto della Prefettura di Pordenone del 5.5.2005, con cui l’Amministrazione ha sospeso la licenza all’esercizio di vigilanza, a suo tempo rilasciata, ed ha ingiunto di recedere immediatamente dal contratto stipulato con la base dell’U.S. Air Force di Aviano, nonché il presupposto decreto del Prefetto della Provincia di Pordenone del 18.4.2000, di determinazione delle tariffe di legalità. A sostegno del provvedimento, la Prefettura ha addotto la circostanza che la ditta avrebbe illegittimamente pattuito il servizio appaltato sulla base di tariffe inferiori a quelle minime di legalità, approvate con decreto del Prefetto dd. 18.4.2000, e che avrebbe illegittimamente utilizzato come guardia giurata un soggetto non autorizzato. Con motivi aggiunti, la ditta ha esteso l’impugnazione alle misure sanzionatorie adottate sul presupposto dell’inottemperanza all’ingiunzione.
Il Tar ha accolto il ricorso, avendo ritenuto, per un verso, che manca una norma che consenta all’autorità amministrativa il potere di stabilire la sospensione o la decadenza dell’autorizzazione per aver sottoscritto un contratto con compensi inferiori a quelli indicati in tariffa, “e ciò sia che ci si riferisca ai minimi tariffari di legalità che a quelli contenuti nella tariffa approvata”, e, per altro verso, che la circostanza che un soggetto, già in possesso della qualifica di guardia particolare giurata presso altro istituto, avesse svolto 5 ore di servizio presso la ricorrente, senza aver ancora ottenuto un nuovo decreto che lo qualificasse anche presso la società istante, non costituisce violazione idonea, di per sé sola, a giustificare la sanzione inflitta.
L’appello è proposto dall’Amministrazione dell’Interno, che contesta le motivazioni addotte dal primo giudice, sostenendo:
- la tardività dell’impugnazione dell’atto prefettizio presupposto di approvazione della tariffa dell’Istituto, che andava impugnato autonomamente, in quanto immediatamente lesivo dell’interesse della pretesa alla libertà tariffaria;
- l’errore di giudizio, nella parte in cui non si considera che l’addebito contestato alla ditta era non tanto la violazione delle tariffe di legalità ma di quelle approvate ai sensi dell’art. 257, comma 4, del TU delle leggi di PS;
- l’erronea interpretazione delle circolari ministeriali in materia e, quindi, la sufficienza dell’istruttoria condotta dall’ufficio;
- la circostanza che l’utilizzo di una guardia giurata non autorizzata costitutiva un aggravante rispetto ad una situazione già compromessa per il mancato rispetto della tariffa.
Conclude, quindi, chiedendo l’accoglimento dell’appello.
Resiste al giudizio l’Istituto di Vigilanza Europol, che controbatte le tesi avversarie e conclude per il rigetto dell’appello.

DIRITTO



Il primo motivo di appello sostiene che il ricorso di primo grado, diretto contro i provvedimenti monitori e sanzionatori adottati dal Prefetto nei confronti dell’Istituto di Vigilanza Europol per aver illegittimamente assunto un appalto avente tariffe inferiori a quelle minime a suo tempo approvate, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per la tradiva impugnazione del decreto di approvazione di dette tariffe.
L’assunto non può essere condiviso, perché la questione di fondo su cui ruota la controversia non sta sull’approvazione delle tariffe ma sul significato da dare a tale approvazione ed in definitiva sulla libertà dell’impresa di praticare prezzi inferiori alla tariffa stessa.
L’Avvocatura dello Stato, poi, con i due successivi motivi d’appello, sostiene, sia pur sotto diversi profili, che la sentenza impugnata, con la quale il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso proposto dall’Istituto di Vigilanza Europol per l’annullamento delle misure sanzionatorie per aver praticato tariffe inferiori a quelle approvate, avrebbe fatto confusione tra le tariffe di legalità, cioè una serie di limiti tariffari fissati a livello provinciale, e tariffe approvate per il singolo istituto ai sensi dell'art. 257 del regolamento di attuazione del TU delle leggi di PS, approvato con R.D. n. 635 del 1940, ovviamente nel testo antecedente alla sostituzione operata dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, che ha eliminato ogni riferimento alle tariffe.
L’assunto non può essere condiviso.
Il primo giudice, infatti, non solo ha esplicitamente affermato che “manca un’espressa previsione normativa che conferisca all’autorità i relativi poteri, non essendo sufficienti, in quanto difettano di un’indicazione precettiva in tal senso, gli artt. 9 e 134 del TULPS e il (qui invocato) art. 257 del R.D. 6.5.1940 n. 635 per stabilire un’automatica decadenza del titolo – e in questo caso la sua sospensione – per aver proposto offerte economiche o per aver, come nella fattispecie, sottoscritto un contratto con compensi inferiori a quelli indicati in tariffa, e ciò sia che ci si riferisca ai minimi tariffari di legalità che a quelli contenuti nella tariffa approvata”, ma ha anche precisato come “altro indirizzo giurisprudenziale non meno autorevole (cfr. CDS VI Sez. n. 2367/2002; V Sez. 3.6.2002 n. 3065; 17.10.2002 n. 5674) ha ritenuto che il singolo istituto di vigilanza può derogare non solo dal limite minimo della tariffa di legalità ma anche da quello della propria tariffa, approvata dal Prefetto, per quanto riguarda la presentazione di offerte in sede di gara.”
Ora il Collegio ritiene di dover aderire a questo indirizzo giurisprudenziale, non solo perché più vicino ai principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento che ormai rappresentano i valori principali su cui si fonda il sistema comunitario e nazionale, ma anche perché consente una lettura dell’art. 257 del regolamento coerente con la legge di approvazione del TU di PS. La legge, infatti, si limitava a porre un obbligo di affissione della tariffa vidimata dal Prefetto solo per gli investigatori privati ( art. 135 t.u. n. 773 del 1931), senza nulla dire per le autorizzazioni in materia di vigilanza e custodia. E ciò per di più col chiaro intento di tutelare i clienti da possibili abusi. Non certo per moderare la concorrenza fra operatori.
Con l’ultimo motivo, l’appellante sostiene che l’altro motivo addotto dal Prefetto e ritenuto marginale dal Tar, cioè l’aver utilizzato per poche ore una guardia giurata senza aver ancora ottenuto un nuovo decreto che lo qualificasse anche presso la società istante, costitutiva pur sempre un aggravante rispetto ad una situazione già compromessa per il mancato rispetto della tariffa.
In tal modo, però, riconosce che si tratta effettivamente di un episodio marginale inidoneo da solo a giustificare l’adozione di misure di così grave entità.
.L’appello, pertanto, va respinto.
Appare, tuttavia, equo compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato, sezione sesta, respinge l'appello.
Spese del grado compensate. .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Claudio Varrone, Presidente
Aldo Fera, Consigliere, Estensore
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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