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n. 10-2009 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 29 settembre 2009 n. 5759
Pres. Varrone Est. Scanderbeg
Bisaglia ( Avv. Janna) Ministero Atiività Produttive, 8 Avv. dello stato)
ed altri


Fallimento e procedure concorsuali – Stato d’insolvenza – Procedura - Commissario straordinario - Commissario liquidatore – Continuità - Assenza

Ai sensi dell’art. 7, L. 12 n. 273/2002, è prevista un’interruzione temporale tra la decadenza degli organi commissariali, nominati ai sensi della legge 1979, e la nomina dei commissari liquidatori ai sensi della nuova disposizione normativa . Tale norma, prefigurando un distacco temporale tra la decadenza degli organi di gestione straordinaria e la nomina dei nuovi commissari liquidatori, ha inteso elidere ogni possibile profilo di continuità nella carica gestoria.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 637 del 2004, proposto da:
Bisaglia Fernando, rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Janna, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea A in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro



Ministero delle Attività Produttive, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di
Melandri Mario, Mancini Sergio; Bonivento Riccardo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni C. Sciacca, con domicilio eletto presso Giovanni Sciacca in Roma, via della Vite, 7;

per la riforma



della sentenza del Tar Lazio - Roma :sezione Iii Ter n. 07214/2003, resa tra le parti, concernente NOMINA COMMISSARI LIQUIDATORI DEL GRUPPO SACCARIFERO VENETO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2009 il dott. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. E’impugnata la sentenza del Tar Lazio n.7214 del 2003 con la quale detto tribunale ha respinto il ricorso proposto dal dr Fernando Bisaglia per l’annullamento del decreto ministeriale di nomina del dr Bonivento, dell’avv. Mancini e del dr Melandri a commissari liquidatori nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla società Cavarzese Produzioni Industriali spa nonché alle altre società a quest’ultima collegate.
A motivo del gravame l’appellante, già commissario straordinario del predetto gruppo societario a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza dello stesso, deduce la illegittimità sotto svariati profili della contestata nomina della suindicata terna di professionisti, avvenuta a suo dire in spregio ai principi fondamentali dell’art. 241/90 nonché in aperta violazione dell’art. 7 della legge n. 273/2002. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto in primo grado gravato, in totale riforma della impugnata decisione.
Si è costituito in giudizio il dr. Bonivento per resistere all’appello e per chiederne la reiezione. All’udienza del 26 giugno 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2.L’appello è infondato e non merita accoglimento.
La questione da dirimere può essere compendiata nel seguente quesito: se sia o meno legittimo, sotto i profili censori riproposti dal dr Bisaglia in appello, il provvedimento di nomina dei citati professionisti a commissari liquidatori del predetto gruppo industriale, adottato ai sensi dell’art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, tenuto conto che con l’atto impugnato – d.m. del 10 marzo 2003 – l’autorità ministeriale non ha inteso riconoscere una posizione giuridica differenziata al ricorrente, nonostante che questi avesse rivestito la carica di commissario straordinario del gruppo dal 5 aprile 1989 fino all’entrata in vigore della citata disposizione e che, quindi, avesse un qualificato interesse – reso appariscente dalla intrapresa iniziativa giurisdizionale – ad essere egli stesso nominato commissario liquidatore, in continuità rispetto all’incarico di commissario straordinario disimpegnato precedentemente.
Il quesito, cui va data, per le ragioni che si esporranno, risposta positiva, va naturalmente scrutinato alla luce dei motivi d’appello.
3.Col primo motivo l’appellante lamenta che l’autorità ministeriale intimata, e lo stesso Tar nella parte della gravata pronuncia in cui ne avrebbe assecondato la lettura interpretativa, avrebbe erroneamente fatto applicazione nel caso all’esame della disposizione introdotta dal citato art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273 ( recante Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95). In particolare, l’appellante deduce che la citata disposizione non si porrebbe, a differenza di quanto evidenziato dai primi giudici, in linea di discontinuità con la legge 3 aprile 1979 n. 95 ( di conversione del DL 30 gennaio 1979 n. 26), di talchè la figura del commissario liquidatore prevista dalla legge del 2002 , ben potrebbe essere assimilata a quella del commissario straordinario prevista dalla legge del 1979 quale organo gestorio nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; di qui, a parere dell’appellante, la conseguenza della piena fondatezza della sua pretesa giuridica a vedersi riconfermato nell’incarico commissariale, tanto più ch’egli aveva di già intrapreso – peraltro con riconosciuta competenza e abnegazione - l’attività di liquidazione del gruppo societario suindicato nella veste di commissario straordinario, onde evidenti ragioni di opportunità e di semplificazione procedimentale avrebbero imposto la sua riconferma, peraltro sollecitata dal comitato di sorveglianza, nell’interesse generale e dei creditori in particolare .
La censura non appare meritevole di favorevole apprezzamento.
Dispone testualmente il citato art. 7 che < I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attività produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attività svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attività svolta presentati, il Ministero delle attività produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa.>
Come è evidente dalla semplice lettura della disposizione appena richiamata , è la legge che ha inteso prevedere una cesura temporale ben netta tra la decadenza degli organi commissariali nominati ai sensi della legge del 1979 – decadenza operante anch’essa ope legis - e la nomina dei commissari liquidatori ai sensi delle nuove disposizioni normative. E’ chiaro, in particolare, che la testè riportata disposizione, prefigurando un distacco temporale tra la decadenza degli organi di gestione straordinaria e la nomina dei nuovi commissari liquidatori, abbia inteso propriamente elidere ogni possibile profilo di continuità nella carica gestoria, pur senza escludere in linea astratta che detta nuova nomina commissariale potesse cadere sulla stessa persona fisica incaricata di svolgere le funzioni di commissario straordinario. Il dato testuale suindicato, nel frapporre uno iato temporale tra cessazione ope legis delle vecchie strutture commissariali e nomina dei nuovi liquidatori, vale peraltro a evidenziare, come correttamente argomentato dal giudice di prima istanza, la diversa finalità, almeno tendenziale, avuta di mira dal legislatore nei distinti interventi normativi ; ed infatti, mentre con la legge del 1979 la finalità primaria avuta di mira era quella del risanamento delle imprese in crisi, con la legge del 2002 l’intento è al contrario precipuamente liquidatorio, sul presupposto implicito della inutilità di procrastinare ulteriormente gestioni commissariali che il tempo avesse dimostrato infruttuose sul piano del recupero dell’efficienza aziendale.
Da tanto si ricava agevolmente, sul piano interpretativo, che anche le professionalità chiamate ai distinti ruoli gestori ( l’uno finalizzato alla sopravvivenza aziendale a seguito del positivo esperimento dell’attività di risanamento, l’altro alla liquidazione dell’attivo ed alla soddisfazione delle ragioni creditorie in vista dell’estinzione dell’ente societario) non risultano, per chiara opzione normativa, tendenzialmente sovrapponibili, tenuto conto dei distinti compiti e funzioni cui mettono capo le diverse attività, e cioè quella di amministrazione attiva in funzione del risanamento del compendio aziendale e quella della sua integrale liquidazione. Ben si giustifica pertanto che, a fronte di un dettato legislativo così chiaro nello scindere anche temporalmente i due momenti dell’unico fenomeno giuridico regolato ( decadenza ope legis delle precedenti strutture e nomina dei nuovi commissari), l’autorità ministeriale abbia ritenuto di aver mano libera nella individuazione dei nuovi professionisti da nominare, limitandosi a registrare della intervenuta decadenza dell’organo straordinario di amministrazione, quale presupposto ineludibile per la nomina dei liquidatori, ma senza far luogo in sede di investitura di costoro a previa scelta comparativa con il precedente commissario straordinario.
Da tale punto di vista appare pertanto del tutto inconsistente la censura di difetto di motivazione dell’atto ministeriale in primo grado impugnato, se si tien conto soprattutto della natura eminentemente fiduciaria dell’incarico commissariale di che trattasi e della sua peculiarità desumibile dalla formulazione della fattispecie legislativa suindicata, che vale a ben distinguere l’atto stesso dai provvedimenti di nomina del personale apicale presso le amministrazioni pubbliche ( ed in particolare, dei dirigenti), cui si riferisce la giurisprudenza citata dall’appellante a proposito del necessario corredo motivazionale dei relativi atti di investitura.
Né ha pregio il rilievo secondo cui l’attività di liquidazione, in quanto già intrapresa presso il gruppo saccarifero veneto, meritava di essere continuata ad opera del medesimo professionista, dato che, così posta, la questione assume i tratti della quaestio facti incapace di spostare i termini giuridici del problema nei sensi dianzi indicati e suscettibile di essere apprezzata sul piano della sola opportunità ( id est del merito amministrativo), come tale insindacabile in questa sede.
D’altra parte nessun rilievo censorio risulta articolato in ordine alla professionalità dei nominati commissari liquidatori, di cui evidentemente non si contestano le qualità tecnico-professionali, né la coerenza dei profili curriculari di ciascuno rispetto all’incarico loro affidato; di tal che appare ancor più evidente il già indicato profilo di mera opportunità amministrativa riguardo alla nomina dei liquidatori nella persona di soggetti distinti rispetto al commissario straordinario, dato che era ragionevole e plausibile presumere che anche l’attività liquidatoria, ove già intrapresa dal commissario straordinario ( odierno appellante), potesse proficuamente essere portata a compimento dai nuovi professionisti nominati in forza del contestato decreto ministeriale.
4.Da ultimo, appare manifestamente infondata, come rilevato dal Tar, la questione della pretesa illegittimità costituzionale, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 97 della Cost., dell’art. 7 della citata legge n.273/2002, ove interpretata nel senso che essa trovi indistinta applicazione con riferimento a tutte le amministrazioni straordinarie di grandi imprese in crisi regolate dal DL 26/1979. Si è già detto, infatti, che con scelta non censurabile sul piano della ragionevolezza, il legislatore ha inteso sostituire automaticamente ( e cioè a prescindere dalla qualità dell’azione in concreto disimpegnata da ciascuno) gli amministratori straordinari in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge del 2002 secondo il già indicato meccanismo, che neppure indirettamente partecipa dei caratteri della misura a contenuto sanzionatorio; ma detta sostituzione automatica riguarda soltanto il profilo soggettivo dell’organo gestorio e non comporta naturalmente automatica inapplicabilità del DL 26/79, che anzi continua ad applicarsi per via del richiamo, contenuto nel terzo comma del citato art. 7, al regime transitorio di cui all’art. 106 del d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 ( che impone l’applicazione del regime anteriore disciplinato dal citato DL con riferimento a quelle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di riforma della amministrazione straordinaria, sia già stato dichiarato lo stato di insolvenza). A ciò aggiungasi che, nel caso all’esame, la questione è altresì irrilevante, dato che nella stessa prospettazione dell’appellante il gruppo societario affidato alle sue cure di amministratore straordinario aveva già intrapreso la liquidazione dell’attivo al momento della sostituzione commissariale; il che conferma la coerenza della scelta di far luogo, quantomeno nella specie, alla nomina di professionisti esperti nelle attività liquidatorie, in sostituzione dell’organo di amministrazione straordinaria. Né nella legge sospettata di incostituzionalità, nonchè nella interpretazione datane dalla amministrazione, potrebbe leggersi, come peraltro già evidenziato, un divieto legale assoluto di investitura dei vecchi commissari straordinari nel nuovo ruolo di commissari liquidatori, con conseguente vulnus per il principio costituzionale di buon andamento, restando piuttosto tale potere di nomina legato a valutazioni di opportunità che, nel caso in esame, non risultano per quanto detto inficiate da profili di palese irragionevolezza.
In definitiva, per le superiori considerazioni, l’appello va respinto e va confermata l’impugnata decisione.
Le spese del grado possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Claudio Varrone, Presidente
Aldo Fera, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2009

 

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