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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 3 settembre 2009 n. 5189
Pres. Varrone - Est. Buonvino
Università “La Sapienza” (Avv. dello Stato) c/ De Prosperi, Mazzocchi, Cerri ed altri (Dei Rossi)


Pubblico impiego – Atto di inquadramento – Valore costitutivo - Conseguenza - Decorrenza effetti giuridici ed economici – Dies a quo – Emanazione provvedimento

In materia di pubblico impiego l’atto di inquadramento ad un livello superiore ha valore costitutivo e a tale natura deve ricollegarsi la decorrenza dei benefici giuridici ed economici che si ricollegano al provvedimento, avente idoneità ad innovare l’ordinamento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello nrg. 8065/2004 proposto

dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Magnifico Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12,

contro



i sigg.ri Vincenzo DE PROSPERI, Luigina MAZZOCCHI, Marcello PASQUETTI, Gerardo ROSSETTO, Renato FAINELLI, Remo BELARDINELLI, Bernardina CERRI, Antonino MARZIALI, Franco IEGRI, Luciano LUCCI, Domenico CAPPELLI, Federico BORRINI, Liberato VALLUCCI, Anna ZABATTA, Giuliano OSVALDO, Sandro MARINI, Antonina SCUDERI, Maurizio PONTESILLI, Giancarlo DEMURO, Gaetano MILANA, Immacolata NONNI, Enrico STRAMAZZOTTI, Sandro DE PETRIS, Nadia TOMASSINI, Girolamo BAUCO, Vincenzo CALANCA, Eliana ROSATI, Fiorella ANZINI, Maria PECORARO, Alvaro CICIANI, Fosca CROCIONI, Enrico SOVERCHIA, Ernesto MIRANDA, Nicola GIULIANO, Pasqualino AMARANTO, M. Carmela BELLUCCI, Miria COCCIA, Daniela BIANCHINI, Piero MONTI, Adrio PENNI, Giancarlo TIBERI, Giuliano QUEROLI, Andrea BINI, Marinella PATRIARCA, Loris SEVERI, Franco STURBA, Piero IEGRI, Sergio STEFANELLI, Pietro Maria PIZZOLI, Paolo PAGNOTTI, Reccia TAMMARO, Marina ORTIS, Marco PIERRELLA, Maria Mariani e Katia Gabrielle, queste ultime nella qualità di eredi del sig. Enrico GABRIELLI, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’avv. Dino Dei Rossi, presso il suo studio elettivamente domiciliati in Roma, Via G. G. Belli n. 36,

per la riforma



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione III bis, 28 aprile 2004 n. 3610;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati e la memoria dagli stessi prodotta a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza della Sezione 23 settembre 2004, n. 4326;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 9 giugno 2009, relatore il Consigliere Paolo Buonvino;
Uditi l'Avv. Dei Rossi e l'Avv. dello Stato Gerardis;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



1) – Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati per il parziale annullamento del provvedimento del direttore amministrativo dell’Università La Sapienza di Roma dell’1 dicembre 1998 di inquadramento dei ricorrenti nella VII qualifica dell’area tecnico scientifica e socio sanitaria con il profilo di Capo tecnico dei servizi diagnostici nella parte in cui è stata disposta la decorrenza di tale inquadramento dalla suddetta data dell’1.12.1998 anziché dalla data dell’1 gennaio 1988 e, in subordine, dalla diversa data ritenuta di giustizia.
Hanno precisato, in particolare, i primi giudici che con sentenze di identico contenuto nn. 799, 844 e 845, pubblicate, la prima il 4 aprile 1998 e le altre due il 16 aprile 1998 la III Sezione del TAR Lazio aveva accolto i ricorsi proposti dagli attuali appellati dichiarando illegittimo l’impugnato silenzio-rifiuto formatosi sugli atti di intimazione e diffida da essi notificati all’Università La Sapienza di Roma in data 3 aprile 1995 con i quali avevano chiesto all’Università di essere inquadrati nella settima qualifica funzionale – settimo livello retributivo - con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1988 ed economica dal 1° luglio successivo, nel profilo di capo tecnico dei servizi diagnostici o, in subordine, di operatore professionale di prima categoria, con conseguente regolarizzazione retributiva e previdenziale ai sensi dell’art. 22, comma 7, del d.p.r. n. 319/1990 che prevedeva l’estensione degli istituti giuridici ed economici riconosciuti, in sede di rinnovo dell’accordo di lavoro per il triennio 1988/90, a favore del corrispondente personale del servizio sanitario nazionale.
Ha ricordato, inoltre, il TAR che dette sentenze erano state notificate all’Università in data 6 maggio 1998 e che, non essendo state impugnate, erano passate in giudicato; seguiva la notificazione, in data 3 agosto 1998, all’Università degli Studi La Sapienza di Roma di atto di intimazione, diffida e messa in mora al fine di dare esecuzione entro trenta giorni all’obbligo di perché desse riscontro all’atto di intimazione e diffida notificatole in data 3 aprile 1995 al fine del loro inquadramento nella settima qualifica funzionale – settimo livello retributivo - con le predette decorrenze, avvertendo che in caso di ulteriore omissione avrebbero proceduto mediante azione per l’esecuzione del giudicato.
Non avendo l’Università La Sapienza nel termine intimato provveduto a dare esecuzione al predetto giudicato, i ricorrenti – hanno ricordato, ancora, i primi giudici - proponevano giudizio di ottemperanza, accolto con la nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato nel caso di inottemperanza dell’Università; e che, a questo punto, l’Università intimata, con provvedimento del direttore amministrativo del 23 ottobre 1998, rigettava la richiesta dei ricorrenti sopra precisata.
Seguiva un nuovo ricorso al TAR Lazio avverso detto provvedimento; e, a questo punto, l’Università, nel riesaminare la propria attività, con provvedimento del direttore amministrativo del 1° dicembre 1998, riconosceva ai ricorrenti il diritto a vedersi applicato l’art. 22, comma 7, del d.p.r. n. 319/1990, con inquadramento nella VII qualifica dell’area tecnico scientifica e socio sanitaria con il profilo di capo tecnico dei servizi diagnostici; inquadramento, peraltro, disposto ex nunc dalla data di adozione del provvedimento di reinquadramento, ossia dal 1° dicembre 1998; donde la parziale impugnativa oggetto del ricorso di primo grado, volta al conseguimento della decorrenza giuridica dell’inquadramento dal 1° gennaio 1988 e di quello economico dal 1° luglio 1988.
Per il TAR il ricorso era fondato e meritava, pertanto, accoglimento, avendo l’Università di Roma riconosciuto, in maniera non satisfattiva e con oltre dieci anni di ritardo rispetto a quando il relativo diritto avrebbe dovuto essere concretamente garantito ed attuato, che dovesse trovare applicazione, nei confronti dei ricorrenti, l’art. 22, comma 7, del DPR n. 319/1990 in combinato disposto con il DPR n. 384/1990 (in particolare, con l’allegato 1 dell’art. 39) e, quindi, doversi operare il reinquadramento nella VII qualifica funzionale, con il profilo di capo tecnico dei servizi diagnostici, ma solo ex nunc e, cioè, dal 1° dicembre 1998, data di adozione del provvedimento, anziché ex tunc e, cioè, proprio in applicazione delle succitate norme, dal 1° gennaio 1988 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1988 ai fini economici.
I primi giudici hanno ritenuto, in particolare, che le medesime decorrenze andavano regolate in base alle norme di carattere generale specificamente previste nei contratti applicati; e, posto che l’inquadramento dei ricorrenti nella VII qualifica effettuato dall’Università era avvenuto ai sensi del combinato disposto dell’art. 22, comma 7, del DPR n. 319 e dell’art. 39, all. 1, del DPR n. 384 del 1990, e che tali norme non avevano previsto alcuna decorrenza speciale o particolare per la loro applicazione, ne conseguiva che, al fine di stabilire la data di decorrenza degli inquadramenti dei ricorrenti effettuati ai sensi delle predette norme, non potesse che farsi riferimento alle norme di carattere generale dei citati DD.P.R. nn. 319/1990 e 384/1990 per ciò che concerneva la decorrenza giuridica ed economica delle norme in essi comprese; decorrenze da individuarsi, nel caso specifico, nel 1° gennaio 1988 per quella giuridica e nel 1° luglio 1988 per quella economica, ex artt. 1, c. 2, dei citati decreti, che non creavano tra loro conflitti di date, entrambi avendo disposto che gli effetti giuridici ed economici decorressero, rispettivamente, dal 1° gennaio 1988 e dal 1° luglio 1988; né per il TAR, potevano essere condivise le giustificazioni del proprio comportamento omissivo rese, in sede interlocutoria, dalla stessa Università intimata; al riguardo dovendosi convenire con i ricorrenti nel ritenere che il fatto che l’Università avesse impiegato circa dieci anni per dare applicazione all’art. 22 del DPR n. 319/1990 era un dato scontato e che proprio per questo era sorta la fondata rivendicazione dei medesimi.

2) – La sentenza è impugnata dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” che ne deduce l’erroneità, anzitutto, per non avere tenuto conto, i primi giudici, che la corretta interpretazione dell’art. 22, comma 7, del d.P.R. n. 319/1990 avrebbe comportato espressamente che la sua applicazione fosse subordinata alla sua compatibilità con le disposizioni vigenti nel comparto Università e, quindi, anche con quelle attinenti al budget dei singoli Atenei.
Il TAR, inoltre, non avrebbe tenuto conto di un proprio precedente in termini (sentenza n. 3133 del 1997), confermata dal Consiglio di Stato con decisione di questa Sezione n. 3191 del 2004 ai cui contenuti l’appellante si richiama.
Deduce, infine, l’appellante, quanto alla decorrenza economica, che gli interessati non avrebbero subito alcuna perdita dalla contestata decorrenza, l’atto impugnato avendogli garantito, comunque, una retribuzione che avrebbe loro garantito un trattamento economico pari a quello riconosciuto al corrispondente personale del SSN.
Gli appellati, ritualmente costituitisi in giudizio, insistono, in memoria, per il rigetto dell’appello perché infondato, deducendo, tra l’altro, che le sentenze citate dall’appellante non potrebbero essere utilmente invocate in questa sede, non vertendosi in tema di mobilità.
Con ordinanza n. 4326/2004 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

3) – La presente controversia verte sulla data di decorrenza dell’inquadramento operato (dopo un’articolata vicenda contenziosa ) dall’Università appellante a favore degli odierni appellati in sede di applicazione del disposto di cui all’art. 22, comma 7, del d.P.R. n. 319 del 1990, a mente del quale:
“nei confronti del personale con le professionalità di infermiere professionale, vigilatrice di infanzia, assistente sanitaria, ostetrica, dietista, ortottista, logopedista, massaggiatore non vedente, tecnico di radiologia, tecnico dei laboratori clinici, ottico, appartenenti al profilo di assistente socio-sanitario dell'area funzionale socio-sanitaria di sesta qualifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981; capo sala, ostetrica capo, capo tecnico dei servizi diagnostici o capo tecnico di radiologia, dietista capo, fisioterapista capo, ortottico capo e capo dei servizi sanitari ausiliari, i cui profili sono stati ascritti, in applicazione dell'art. 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, nella settima qualifica, nonché nei confronti del personale rivestente la qualifica di assistente sociale e del personale rivestente altri profili professionali dell'area socio-sanitaria corrispondenti a quelli vigenti nelle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, ferma l'appartenenza al comparto di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , trovano applicazione, ove più favorevoli, gli istituti giuridici ed economici riconosciuti, in sede di rinnovo dell'accordo relativo al triennio 1988-1990, a favore del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, purché detti istituti risultino compatibili con le disposizioni vigenti nel comparto delle università e sussista una sostanziale identità delle mansioni”.
Si tratta, in particolare, di stabilire se, una volta riconosciuta la sussistenza, da parte dell’Università (nella specie, a seguito di un contenzioso avviato con ricorso per silenzio-rifiuto) dell’obbligo del pagamento delle differenze retributive riconducibili al nuovo inquadramento conseguente all’applicazione della norma in esame, il relativo trattamento giuridico economico sia quello direttamente riconducibile alla norma contrattuale collettiva di riferimento (1° gennaio 1988 per la decorrenza giuridica; 1° luglio 1988 per quella economica, con conseguente ricostruzione del trattamento giuridico-economico dalle date ora dette, con interessi e rivalutazione monetaria), ovvero quello, ex nunc, di concreta applicazione, da parte dell’Università, della normativa stessa.
Ritiene la Sezione che la decorrenza applicabile nella specie non sia quella – ex tunc - individuata dal TAR, bensì quella di adozione dei concreti provvedimenti di inquadramento.
E’ ius receptum, nella giurisprudenza del Consiglio, l’affermazione per cui l’atto di inquadramento ha valore costitutivo e a tale natura deve ricollegarsi la decorrenza dei benefici giuridici ed economici che si ricollegano al provvedimento, avente idoneità ad innovare l’ordinamento (ex plurimis: C. Stato, sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3191; 14 marzo 2002, n. 1513; sez. V, 18 gennaio 2002, n. 254; 4 febbraio 2002, n. 590; 26 gennaio 2002, n. 419; 4 febbraio 2002, n. 626).
A ciò si lega l’ulteriore affermazione (cfr. sez. V, 17 ottobre 2000, n. 5565) secondo cui nei confronti dei provvedimenti di inquadramento i pubblici dipendenti non vantano una posizione di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, atteso che i detti provvedimenti costituiscono estrinsecazione di un potere autoritativo della p.a., che non si riduce a mero adempimento di un obbligo posto a tutela di posizioni soggettive già definite e che è costitutivo dello status del dipendente stesso, trattandosi di atto il cui contenuto, ancorché vincolato dalla norma oggettiva, è pur sempre estrinsecazione di potere autoritativo.
Ebbene, per quanto riguarda il caso qui in esame, l’attività che l’Università doveva porre in essere non coincideva con automatiche procedure di inquadramento giuridico-economico, direttamente regolate dalla legge o dalla disciplina contrattuale di settore, ma doveva essere necessariamente mediata da un’attività valutativa, di carattere autoritativo-discrezionale, di preventiva verifica dei presupposti (“purché …………… sussista una sostanziale identità delle mansioni”) che soli potevano, se ne fosse stata acclarata la concreta sussistenza, dare adito all’applicazione dell’invocata disciplina normativa.
L’Università qui appellante, invero, doveva verificare se sussistessero, in concreto, i presupposti applicativi della disciplina in questione non solo, e non tanto, sotto il profilo retributivo (peraltro, non irrilevante, tenuto conto dei principi che presiedono all’autonomia universitaria), quanto, soprattutto, sotto quello della verifica della sussistenza del presupposto applicativo dell’invocata disciplina normativa, sostanziantesi non solo nella verifica di esistenza, nel proprio ordinamento, di posizioni funzionali astrattamente riconducibili a quelle proprie del S.S.N. dianzi elencate, ma anche al correlato accertamento della corrispondenza tra le mansioni in concreto espletate dal proprio personale in quelle posizioni e quelle, appunto, proprie del S.S.N.
Il provvedimento di inquadramento, quindi, in quanto frutto di apposite verifiche di natura valutativa e non di meri automatismi normativi, ha assunto, nella specie, il predetto carattere autoritativo, il trattamento differenziato reclamato dagli originari ricorrenti dovendo pur sempre essere mediato da un’attività amministrativa, di carattere discrezionale, volta a verificare le necessarie corrispondenze di mansioni tra le distinte categorie di personale universitario e socio-sanitario.
Con la conseguenza che correttamente l’Università ha assegnato alle operazioni di inquadramento il contestato carattere ex nunc.

4) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2009, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone - Presidente
Paolo Buonvino - Consigliere, rel.
Luciano Barra Caracciolo - Consigliere
Maurizio Meschino - Consigliere
Bruno Rosario Polito - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)





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