REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
D E C I S I O N E IN FORMA SEMPLIFICATA
ex art. 9 legge 21 luglio 2000, n. 205
sul ricorso in appello iscritto al NRG. 3207 dell’anno 2009 proposto da
BADIALI RAFFAELLA, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Lijoi, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Britannia, n. 54;
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Sportelli, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, n. 136 del 14 gennaio 2009;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e la relativa memoria difensiva;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza in camera di consiglio, del 5 giugno 2009, il Consigliere Carlo Saltelli; Uditi, altresì, gli avvocati Lijoi e Sportelli;
VISTO l’art. 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato ed integrato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Uditi per le parti gli avvocati Lijoi e Sportelli, resi edotti dell’intenzione della Sezione di decidere la causa con sentenza in forma semplificata, stante l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria;
CONSIDERATO in fatto:
- che con sentenza n. 136 del 14 gennaio 2009 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto dalla signora Raffaela Badiali avverso la determinazione prot. n. GB/52715 del 23 giugno 2008, con cui il dirigente del Dipartimento I – Politiche delle risorse umane e decentramento – del Comune di Roma ha annullato la precedente autorizzazione alla sua assunzione a tempo indeterminato per asserita carenza dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva per la stipula di n. 357 contratti a tempo indeterminato nel profilo professionale di istruttore amministrativo – categoria C (posizione economica C1);
- che con atto di appello notificato il 26 marzo 2009 la signora Raffaela Badiali ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone la erroneità alla stregua di due ordini di motivi, rubricati rispettivamente, il primo “Travisamento ed erronea valutazione degli atti e dei fatti di causa nonché conseguente motivazione infondata, insufficiente ed incongrua della sentenza”, sostenendo di non aver proposto di non aver proposto alcuna domanda giudiziale nei confronti della società RPR S.p.A., ed il secondo “Violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del D. Lvo. 29/93, nel testo sostituito dall’art. 29 del D. Lvo 80/l998 ed infine trasfuso nell’art. 63 del T.U. 165/2001”, riproponendo peraltro anche tutte le censure spiegate con i motivi articolati nel ricorso introduttivo del giudizio;
- che il Comune di Roma, costituitosi in giudizio, ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto;
RITENUTO in diritto:
- che ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, restano devolute al giudice amministrativo soltanto le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (oltre che, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3, ivi comprese quelle relative ai diritti patrimoniali connessi);
- che la giurisprudenza ha precisato che per controversie in materia di procedure concorsuali devono intendersi quelle attinenti alla fase del concorso, all’adozione del bando (con il quale l’amministrazione manifesta all’esterno la decisione di reclutare un certo numero di dipendenti), fino all’approvazione della graduatoria definitiva con cui si concludono le operazioni, mentre resta irrilevante che dall’annullamento dell’atto possa derivare il diritto all’assunzione (Cass. SS.UU., 27 ottobre 2006, n. 23075; C.d.S., sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3331);
- che nel caso in esame, diversamente da quanto prospettata dall’appellante, la controversia non attiene alla legittimità della fase concorsuale per l’assunzione alle dipendenza presso una pubblica amministrazione, quanto piuttosto di un atto che ha inciso in un rapporto di lavoro già in atto, facendo venire meno l’atto autorizzativo dell’assunzione;
- che, pertanto, in tale situazione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, irrilevante essendo la dedotta circostanza che la revoca dell’autorizzazione all’assunzione sarebbe fondata sul sopravvenuto accertamento della carenza dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, tanto più che sotto tale profilo l’accertamento dei requisiti è attività priva di valenza provvedimentale e/o discrezionale (cosa che, sotto altro concorrente profilo, rende insufficiente a fondare la giurisdizione del giudice amministrativo anche l’impugnazione del bando della procedura selettiva di assunzione);
- che la sentenza impugnata deve essere pertanto confermata, non potendo predicarsi la sua erroneità neppure la indicazione nella sua epigrafe della società RPR S.p.a., che non è stata intimata, trattandosi al riguardo di un mero lapsus calami;
- che quanto alle spese del giudizio essere possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo respinge, confermando la sentenza impugnata, con la precisazione che la RPR S.p.A. non è parte del giudizio.
Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 5 giugno 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
MARZIO BRANCA - Presidente
FRANCESCO CARINGELLA - Consigliere
CARLO SALTELLI - Consigliere, est.
GABRIELE CARLOTTI - Consigliere
ROBERTO CAPUZZI - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.................03/09/2009...............