CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 3 settembre 2009 n. 5170
Pres./ Est. Branca
Vignoni, Trapè, Fiorini ed altri( Avv. Boari) c/ Regione Marche ( Avv. Romano) |
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Pubblico impiego – Da tempo determinato a tempo indeterminato - Provvedimento legislativo – Necessità - Ragioni.
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La trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in presenza delle circostanze (tra cui la continuazione del rapporto stesso oltre i prescritti limiti) previste dalla l. 18 aprile 1962 n. 230 è possibile nel pubblico impiego solo quando l’amministrazione ne riceva legittimazione da apposito provvedimento legislativo che ciò espressamente preveda.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9312 del 1997, proposto dai signori
VIGNONI LUIGI, TRAPE' GIAMMARIO, TITTARELLI SANDRO, STOPPOLONI ROBERTO, SMARGIASSO MARIO, SINIGAGLIA MAURO, SEBASTIANELLI MAURIZIO, SALVATORI GIUSEPPE, RAFFAELI MASSIMO, POLONARA FLAVIO, NATALI CARLO, NASINI SARA, MOGLIE MARCO, LOFFREDA GIUSEPPE, ISOLINI FRANCESCA, GIULIOLI MASSIMILIANO, GIACCHETTA ALESSANDRO IN PR. E Q.LE EREDE GIACCHETTA DANIELA, FORINI MASSIMO, FELIZIANI RUGGERO, DIOTALLEVI LUIGI, CRISTOFANELLI VALERIO, CINTI RENZO, CERIONI MARCO, CASCIO TIZIANA, BRINATI DANIELE, BIONDI EMIDIO, BILATI ENRICO, BALDONI STEFANO, DIOTALLEVI LUIGI, tutti rappresentati e difesi inizialmente dall’avv. Claudio Netti, poi dall’avv. Marco Boari, presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare 71
contro
la Regione Marche, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Costanzi, elettivamente domiciliata presso l’avv. Michele Romano in Roma, via D. Morichini 41
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 7 febbraio 1997 n. 95, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione appellata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 5 giugno 2009 il presidente cons. Marzio Branca, e udito l’avv. Marco Boari per gli appellanti.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto dai dipendenti della Regione Marche, elencati in epigrafe, a) per l’annullamento della deliberazione della Giunta 21 giugno 1993 n. 2808 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alle DDGR n. 48 dell’11.1.1993 e n. 665 del 1.3.1993 – Progetto finalizzato al censimento di edifici siti in zone ad elevato rischio sismico”; b) per l’accertamento della costituzione del rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato; c) per l’accertamento del diritto a beneficiare delle disposizioni di cui al d.l. 20 maggio 1993 n. 148; d) per l’accertamento del diritto alla retribuzione della attività svolta dal 1 gennaio 1993; e) per l’accertamento della costituzione di un rapporto di pubblico impiego per i dipendenti che hanno svolto prestazioni in data anteriore al 1° luglio 1990 con retribuzione a fattura, e alle conseguenti differenze retributive.
La vertenza si collega alla assunzione dei ricorrenti da parte della Regione Marche per la realizzazione di un progetto finalizzato al censimento degli immobili situati in zone ad alto rischio sismico. La maggior parte degli interessati fu assunta il 1° luglio 1990, altri il 1° luglio 1992.
Negli atti di assunzione era precisato che il termine del progetto era fissato al 31 dicembre 1992.
Con nota n. 470 dell’8 gennaio 1993 n. 470 il dirigente del Servizio del personale della Regione dispose che agli interessati fosse comunicata la intervenuta cessazione dei relativi rapporti di lavoro, ma la Giunta Regionale con deliberazione 11 gennaio 1993 n. 48 dispose la prosecuzione del progetto pilota e la proroga dei rapporti sino al 30 giugno 1993.
Il provvedimento fu interloquito dalla Commissione di controllo sugli atti della Regione Marche e la Giunta fornì chiarimenti con deliberazione 1° marzo 1993 n. 665.
A seguito della emanazione del d.lgs. 13 febbraio 1993 n. 40 la deliberazione n. 48 del 1993 fu restituita senza provvedimenti perché non più rientrante nel novero degli atti assoggettabili al controllo della Commissione.
La deliberazione n. 48 del 1993 fu poi annullata con nuova determinazione della Giunta 21 giugno 1993 n. 1808 che ha formato oggetto della impugnazione in primo grado, intentata anche per svolgere le rivendicazioni richiamate sopra.
La sentenza di rigetto del TAR delle Marche ha formato oggetto del presente appello, ai fini della integrale riforma.
La Regione Marche si è costituita in giudizio per resistere al gravame, presentando poi memoria illustrativa delle proprie ragioni.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Un primo punto di impugnazione concerne il preteso diritto di alcuni appellanti, utilizzati dalla Regione Marche per prestazioni remunerate a fattura tra il 1988 e il 30 giugno 1990, alle differenze retributive rispetto a quanto loro corrisposto a seguito della assunzione a tempo determinato per il progetto finalizzato relativo alle zone a particolare rischio sismico.
Il TAR ha giudicato inammissibile la domanda per genericità, non essendo stati indicati i nominativi dei soggetti interessati e i livelli retributivi di riferimento per ognuno di essi e non essendo stato quantificato neppure in maniera presuntiva l’ammontare degli emolumenti rivendicati.
Nell’atto di appello la motivazione del primo giudice non forma oggetto di alcuna specifica contestazione, posto che gli appellanti si limitano a reiterare la pretesa senza fornire gli elementi di cui la sentenza ha evidenziato la carenza.
Il motivo è quindi inammissibile, perdurando l’impossibilità di istituire alcun collegamento tra i contratti stipulati nel periodo indicato e il rapporto instaurato a termine il 30 giugno 1990.
2. Il secondo argomento di doglianza si risolve nella reiterazione della pretesa alla retribuzione per le prestazioni svolte dagli appellanti successivamente al 31 dicembre 1992, data di scadenza del progetto finalizzato.
La tesi è sostenuta affermando che l’Amministrazione ha posto in essere nel concreto dei rapporti di impiego a tempo indeterminato, avendo assegnato gli interessati a compiti ulteriori rispetto a quelli propri del progetto per cui erano stati assunti, così denotando la volontà dell’ente di inserirli stabilmente nella organizzazione dell’ente.
L’argomento non è sostenibile in punto di fatto.
Come ricordato dai primi giudici il Dirigente del Servizio personale della Regione con nota dell’8 gennaio 1993 n. 470, ribadita con successiva nota del 30 aprile 1993 n. 12748, aveva espresso la volontà di osservare di considerare esaurito il progetto finalizzato alla data del 31 dicembre 1992, invitando a restituire le tessere magnetiche per la rilevazione delle presenze.
Tali circostanze rendono evidente che il servizio ulteriormente prestato è stato svolto contro la volontà dell’ente, e ciò non è compatibile con la tesi della sussistenza degli indici rivelatori della costituzione di un rapporto di pubblico impiego.
L’inserimento nella struttura della Regione, la dipendenza gerarchica, la retribuzione prestabilita non sono elementi inconciliabili con un rapporto contrattuale destinato ad esaurirsi con la scadenza del termine prefissato, e perdono rilevanza ai fini della costituzione del rapporto a tempo indeterminato quando è palese la volontà di segno opposto espressa inequivocabilmente dall’Amministrazione.
Gli appellanti invocano la mancanza, con riguardo alle Regioni, diversamente da quanto accade per lo Stato e per gli enti locali, di una norma che commini esplicitamente la nullità degli atti di assunzione in forme diverse dal pubblico concorso, e ne deducono la applicabilità nella fattispecie della convertibilità del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 230 del 1962.
A tale riguardo la giurisprudenza di questo Consiglio afferma costantemente che la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in presenza delle circostanze (tra cui la continuazione del rapporto stesso oltre i prescritti limiti) previste dalla l. 18 aprile 1962 n. 230 è possibile nel pubblico impiego solo quando l'amministrazione ne riceva legittimazione da apposito provvedimento legislativo che ciò espressamente preveda (Consiglio Stato, sez. V, 27 maggio 2008 , n. 2518; sez. VI, 22 aprile 2008 , n. 1837).
Tale disposizione autorizzativa non può essere individuata nell’art. 7 della legge n. 554 del 1988, che contempla l’instaurazione di rapporti a tempo determinato per lo svolgimento di progetti obiettivo.
Il comma 8 di tale disposizione recita testualmente: “8. Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e 7, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e delle eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi rapporto con le amministrazioni interessate.”.
E va aggiunto che i commi 10 e 11 dell’art. 4 del d.l. n. 148 del 1993 sono stati soppressi con la legge di conversione n. 236 del 1993.
La sentenza di primo grado ha anche negato che per il personale regionale non potesse rinvenirsi una comminatoria di nullità dei rapporti di impiego di ruolo costituiti in difformità dalle procedure concorsuali previste, rilevando che le leggi regionali delle Marche (n.31 del 1984 e n. 42 del 1988) sull’impiego presso l’Ente fanno rinvio, per quanto non espressamente previsto, alle norme vigenti per i dipendenti dello Stato, quindi anche all’art. 3 del d.P.R. n. 3 del 1957.
Tale affermazione, dalla quale si è fatta derivare la nullità del rapporto che si fosse eventualmente costituito, non ha formato oggetto di alcuna replica in sede di appello.
In conclusione l’appello deve essere respinto.
Sussistono valide ragioni, in relazione alla natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2009 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca Presidente
Francesco Caringella Consigliere
Carlo Santelli Consigliere
Gabriele Carlotti Consigliere
Roberto Capuzzi Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.................03/09/2009................
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