REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6111 del 2008, proposto da:
Coscia Battista, Nato Ferdinando, Nato Ubaldo, Polselli Domenico, Rosano Vincenzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Gerardo Consiglio e Pasquale Consiglio, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104;
contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui per legge domicilia, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Caputo Vincenzo, De Pascalis Mario;
per l’annullamento o la riforma
della sentenza del Tar Puglia – Bari, sezione II, n. 01519/2007, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avv. Pasquale Consiglio e l’avvocato dello Stato F. Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti (Coscia Battista, Nato Ferdinando, Nato Ubaldo, Polselli Domenico, Rosano Vincenzo), con il ricorso di primo grado hanno impugnato:
a) la nota prot. 82209 del 21 maggio 2004, di diniego di ammissione ai benefici di cui all’art.1, co.1 bis, l. n. 237/1993, di accollo a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore di cooperative in stato di insolvenza;
b) la nota prot. 85015 del 27 ottobre 2003;
c) i decreti ministeriali 18 dicembre 1995 e 2 ottobre 1995, di approvazione dei risultati della istruttoria di ammissione a beneficio ex art.1, co. 1 bis, l. n. 237/1993;
d) la circolare n.17 del 14 luglio 1994, recante istruzioni per la presentazione di istanze da parte dei soci garanti e per la successiva trasmissione da parte dei curatori fallimentari e dei commissari liquidatori;
e) la circolare n. 6 del 26 luglio 1995 con la quale si stabilisce che i risultati della istruttoria sarebbero stati resi noti mediante pubblicazione di apposito provvedimento ministeriale sulla gazzetta ufficiale.
1.1. Nella loro qualità di soci e fideiussori della cooperativa Ortodaunia, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trani del 13 gennaio 1993, lamentano di essere stati esclusi dai benefici concessi con l. n. 237/1993 che ha previsto l’assunzione a carico dello Stato delle garanzie prestate dai soci in favore di cooperative agricole insolventi.
Premettono di avere prestato garanzia fideiussoria in favore della cooperativa per una esposizione debitoria nei confronti del Banco di Napoli che, con decreto ingiuntivo del 26 aprile 1998, aveva agito nei loro confronti per il pagamento di lire 572.574.294 per residuo scoperto di c/c. agrario e per lire 192.030.292 per spese di lavorazione grano oltre interessi (il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva respinto dal Tribunale di Trani con sentenza n. 1527 del 5 luglio 2004 che veniva appellata dai ricorrenti).
Nelle more e indipendentemente dall’esito del giudizio, trasmettevano al curatore fallimentare e al Ministero delle Risorse agricole le istanze di ammissione al beneficio di cui alla l. n. 237/1993 e apprendevano successivamente che non era stata ammessa al beneficio né la cooperativa, né i soci.
Presentata istanza di riesame in data 18 settembre 2003, con nota del 27 ottobre 2003 l’amministrazione comunicava che i crediti di cui chiedevano l’accollo non erano stati iscritti al passivo della procedura fallimentare, per cui alla data di presentazione della istanza non sussistevano i presupposti per accedere ai benefici previsti dalla l. n. 237/1993.
Con successiva nota del 21 maggio 2004, l’Amministrazione riscontrando successiva richiesta di riesame, precisava tra l’altro che il credito del Banco di Napoli risultava iscritto al passivo in data 19 gennaio 1998, data non più utile per l’accollo ai sensi della legge predetta che richiedeva la iscrizione al passivo al momento della presentazione della istanza e quindi entro il 22 settembre 1994 e che non v’era notizia alcuna sul credito nei confronti del Banco di Santo Spirito.
1.2. Il Tar Puglia – Bari, adito, con la sentenza n. 1519/2007 ha respinto nel merito il ricorso.
2. Hanno proposto appello gli originari ricorrenti.
2.1. Con istanza depositata per l’udienza odierna hanno chiesto il rinvio della causa per asserita pendenza di un giudizio davanti alla Corte di cassazione relativo ad una questione di diritto rilevante per il presente giudizio.
2.2. L’istanza di rinvio va disattesa perché genericamente formulata, atteso che non indica i dati di riferimento del pendente giudizio in cassazione, della relativa data di udienza, delle parti in causa, sicché non consente al Collegio di valutare l’effettiva rilevanza delle questioni ai fini del giudizio in corso.
3. Con l’atto di appello si sostiene, anzitutto, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto di ufficio esaminare la questione di giurisdizione, e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Si chiede che il difetto di giurisdizione sia dichiarato dal giudice di appello, con indicazione del giudice ordinario come avente giurisdizione e dichiarazione della conservazione degli effetti della domanda originaria.
Nel merito, l’appello ripropone i motivi del ricorso di primo grado e articola motivate censure nei confronti della sentenza.
4. Va anzitutto esaminato il motivo di appello relativo alla giurisdizione.
4.1. Occorre stabilire se il ricorrente di primo grado, che sceglie di adire il giudice amministrativo, ove risulti, nel giudizio di primo grado, soccombente nel merito ma vittorioso (implicitamente o esplicitamente) sulla giurisdizione, sia legittimato e abbia interesse a proporre appello sul capo di sentenza (esplicito o implicito) che afferma la giurisdizione del giudice adito. La questione è dunque se il ricorrente possa contestare la sussistenza della giurisdizione quando è egli stesso ad aver optato per quella giurisdizione.
La questione è stata già affrontata da questo Consesso e risolta nel senso della sussistenza dell’interesse, con argomenti che il Collegio condivide.
Si è infatti affermato che la soccombenza che giustifica l’appello sussiste anche quando il ricorrente, soccombente nel merito, abbia visto risolta in suo favore una questione pregiudiziale di rito rilevabile d’ufficio, che, risolta diversamente, gli consentirebbe la riproposizione della domanda.
E’ quanto accade nel caso in cui il ricorrente di primo grado sia risultato vittorioso sulla questione di giurisdizione (sollevata da controparte, o affrontata esplicitamente o implicitamente dal giudice) e soccombente nel merito: si ammette la sua legittimazione a contestare in appello il capo di sentenza esplicito o implicito sulla giurisdizione, perché dall’eventuale accoglimento del pertinente motivo di gravame, discenderebbe l’annullamento, senza rinvio al T.a.r. ex art. 34, l. n. 1034/1971, dell’impugnata sentenza per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la translatio judicii davanti al giudice ordinario.
Pertanto, la statuizione del giudice di primo grado sulla giurisdizione è riesaminabile in appello allorché la relativa questione sia stata sollevata in termini, e ciò a prescindere dall’avere l’appellante prescelto col ricorso di primo grado il giudice che poi contesta, posto che tale deduzione riflette sì una contraddittorietà logica ma non tale da risultare incompatibile con la sussistenza dell’interesse ad appellare, essendo comunque idoneo il motivo così dedotto ad ovviare alla soccombenza derivante dalla decisione appellata (Cons. St., sez. V, 5 dicembre 2008 n. 6049; Cons. St., sez. IV, 24 febbraio 2000 n. 999).
4.2. Nel caso di specie, il giudice di primo grado, pronunciando nel merito senza affrontare espressamente la questione di giurisdizione, ha implicitamente ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Vi è dunque un capo di sentenza implicito sulla giurisdizione.
Tale capo di sentenza forma oggetto di espresso appello, rispetto al quale, come visto, sussiste un interesse strumentale all’impugnazione, in capo ai ricorrenti in primo grado.
4.3. Il motivo sulla giurisdizione è fondato.
L’art. 1, co. 1-bis, d.l. n. 149/1993 (conv. in l. n. 237/1993) prevede l’accollo da parte dello Stato delle garanzie rilasciate da soci in favore delle cooperative agricole, quando sia accertata l’insolvenza del debitore principale.
Tale accollo da parte dello Stato è configurato in termini di obbligo che postula l’accertamento di condizioni oggettive, senza alcuna valutazione di discrezionalità amministrativa. Sussiste, pertanto, un vero e proprio diritto soggettivo, nel ricorso dei presupposti di legge, a conseguire l’accollo.
Il contenzioso sulla spettanza o meno di contributi pubblici, laddove ne è prevista l’attribuzione sulla base di requisiti oggettivi, senza valutazioni discrezionali, è pacificamente attribuito al giudice ordinario.
Anche con riferimento al beneficio di cui al citato art. 1, co. 1-bis, d.l. n. 149/1003, la giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, così statuendo:
"l’art. 1 primo comma bis del d.l. n. 149 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione n. 237 del 1993) si occupa delle garanzie rilasciate dai soci in favore di cooperative agricole prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, e ne dispone la "assunzione a carico del bilancio dello Stato" quando sia stata accertata l'insolvenza delle debitrici principali, all'uopo approntando uno stanziamento annuo di venti miliardi di lire per un decennio;
- tale assunzione delle obbligazioni di garanzia, e, correlativamente, la facoltà dei creditori di reclamare l'adempimento da parte dello Stato si verificano ope legis, nel concorso del requisiti fissati dalla norma (con riferimento alla data degli impegni fideiussori, alle qualità dei garanti, alla qualità ed alle situazioni delle debitrici garantite), e, dunque, si determinano sulla scorta di un apprezzamento dell'opportunità dell'intervento pubblico direttamente effettuato dalla norma medesima, senza la previsione di alcun atto di tipo concessorio, con cui la pubblica amministrazione, oltre al controllo circa la sussistenza di quei requisiti, sia chiamata a valutazioni di carattere discrezionale;
- profili di discrezionalità amministrativa non sono desumibili dal limite di stanziamento in bilancio e dalla connessa possibilità d'inadeguatezza del relativo ammontare rispetto alla complessiva entità delle garanzie ammesse al beneficio, tenendosi conto che tale eventualità, in assenza di espresse disposizioni che pongano condizioni al beneficio medesimo ovvero affidino all'autorità amministrativa il compito di operare graduatorie o scelte (previa fissazione dei criteri), rimane sul piano dell'impedimento all'esazione dei crediti verso lo Stato, senza incidere sull'insorgenza e persistenza di essi;
- pertanto, in linea con gli orientamenti espressi da queste Sezioni unite con riguardo ad analoghe disposizioni inerenti a contributi, finanziamenti od assunzioni di obbligazioni da parte dello Stato, a seconda che si colleghino a provvedimenti amministrativi di natura discrezionale od a presupposti e circostanze direttamente stabiliti dalla legge (v. sentt. 28 marzo 1990 n. 2506, 9 agosto 2000 n. 554, 22 luglio 2002 n. 10696, 4 novembre 2002 n. 15439, 20 maggio 2003 n. 7893, 1 aprile 2004 n. 6405), si deve ricondurre la vicenda in esame nella seconda delle indicate ipotesi, e si deve di conseguenza affermare la giurisdizione del giudice ordinario, rispetto a domande rivolte a far valere posizioni di diritto soggettivo per le quali non sono contemplate eccezioni ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione (artt. 2, 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E)" (Cass., sez. un., 28 luglio 2004 n. 14346, ord.).
4.4. Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,con conseguente annullamento della sentenza di primo grado, e va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
4.5. I termini di prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario e la conservazione degli effetti dell’originaria domanda non possono essere rispettivamente fissati o dichiarati dal presente collegio, trovando la loro puntuale disciplina nell’art. 59, l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009.
5. Le spese di lite, avuto riguardo alla condotta processuale, possono essere interamente compensate per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per l’effetto annulla la sentenza di primo grado;
2) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio va riproposto con le modalità e termini di cui all’art. 59, l. n. 69/2009;
3) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)