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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 30 luglio 2009 n. 4802
Pres. Ruoppolo, Est. De Michele
Telecom Italia s.p.a. (Avv. Fattori, Avv. Lattanzi) c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato)


1. Concorrenza e mercato – Codice del consumo – AGCM – Avvio del procedimento – Denuncia di un’associazione di consumatori – Legittimità – Sussiste.

 

2. Processo amministrativo – Sindacato del GA – Valutazioni discrezionali dell’ AGCM – Estensione.

 

3. Processo amministrativo – Sindacato del GA – Discrezionalità tecnica – Effettività della tutela giurisdizionale – Condizioni.

 

4. Concorrenza e mercato – Codice del consumo – Pubblicità ingannevole – Ratio del divieto.

 

5. Concorrenza e mercato – Codice del Consumo – Pubblicità ingannevole – Omissione informativa – Omissione per mero rinvio ad altre fonti informative – Legittimità – Sussiste – Condizioni.

1. È legittimo l’avvio del procedimento per l’accertamento dell’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario sulla base di una denuncia di un’associazione di consumatori. L’intervento dell’Agcm, nell’ambito del “Codice del consumo” approvato con DL n. 206/2005 può trovare impulso in una denuncia di “concorrenti, loro associazioni ed organizzazioni” (art. 26, comma 2 DLgs 206/05), avendo come finalità in ogni caso non la risposta ad una domanda, ma la tutela del consumatore in senso ampio, anche al di là dello specifico oggetto della segnalazione ricevuta: la normativa in esame, infatti, affida all’Autorità l’accertamento del carattere ingannevole, o meno, dei messaggi pubblicitari, limitandosi ad assicurare, per i singoli operatori coinvolti, la garanzia del contraddittorio.

 

2. Le valutazioni effettuate dall’ AGCM costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono, in quanto tali, sindacabili non solo se immotivate o irragionevoli, ma anche in ogni caso in cui oltre ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza – sia possibile estendere l’oggetto del giudizio – con cognizione piena – alla esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile [1]. Se è vero, infatti, che il Giudice non può sostituire all’apprezzamento dell’Amministrazione il proprio apprezzamento, è anche vero che il medesimo Giudice non può esimersi dal valutare i casi di oggettiva erroneità in rapporto a parametri tecnici di univoca lettura, ovvero a dati di comune esperienza e ad orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. L’esercizio della discrezionalità tecnica, invero, deve risultare attendibile (in quanto rispondente ai dati concreti), logico e non arbitrario.

 

3. Affinché il sindacato sulla discrezionalità tecnica garantisca l’effettività della tutela giurisdizionale, è necessario che la pretesa fatta valere in giudizio trovi, se fondata, la sua concreta soddisfazione1, che il giudice abbia una giurisdizione piena (abbia, cioè, il potere di valutare sia le questioni di fatto che di diritto [2]), o ancora che il controllo giurisdizionale su un atto amministrativo non sia limitato alla compatibilità di esso con l’oggetto e lo scopo della norma attributiva del potere [3].

 

4. L’art. 20, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 206/05 introduce parametri di necessaria disciplina di un settore, caratterizzato dalla finalità di condizionare il comportamento dei consumatori, inducendoli a scegliere i prodotti pubblicizzati, senza precludere l’enfasi tipica dei messaggi pubblicitari, nel descrivere le caratteristiche di un certo prodotto, ma con divieto di indicazioni non veritiere, o comunque tali da indurre il consumatore medio all’assunzione di un impegno economico, per l’acquisizione di beni inidonei a soddisfare i bisogni suscitati nel messaggio stesso. Al medesimo risultato, di induzione ad un acquisto non del tutto consapevole, evidentemente, può giungere una pubblicità che occulti dati conoscitivi sostanziali, circa le caratteristiche o le modalità di fruizione del prodotto offerto.

 

5. Ai fini del giudizio in ordine all’ingannevolezza di un’omissione informativa sotto il profilo della completezza della comunicazione commerciale, è essenziale l’individuazione dei parametri applicativi dell’art. 20, comma 2, lett. b), del Dlgs n. 206/05 sotto il profilo delle modalità di acquisizione del prodotto. A tale riguardo deve operarsi una distinzione tra omissione ingannevole e omissione per mero rinvio ad altre fonti informative, queste rese immediatamente accessibili e da considerare necessarie, per la complessità dell’informazione commerciale da fornire: nel primo caso, il messaggio deve risultare finalizzato – o quanto meno idoneo – ad indurre il consumatore medio ad un acquisto non pienamente consapevole delle caratteristiche, e/o dei costi, del bene pubblicizzato; nel secondo, le informazioni suppletive configurano un “passaggio obbligato” per l’acquisizione del bene stesso, secondo un percorso legittimo per la complessità o i particolari profili tecnici dell’offerta, bilanciati dalle caratteristiche medie dell’utenza, cui l’offerta stessa deve ritenersi indirizzata.

 

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[1] Corte Cost. sent. n. 63, 1.4.1982.
[2] CEDU, Albert et Le Compte c. Belgio, § 29, 10.2.1983.
[3] CEDU, Obermeir c. Austria, § 70, 28.6.1990.


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