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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 3 settembre 2009 n. 5194
Pres. C. Varrone – Est. B. R. Polito
Ministero dell’Interno, UTG di Caserta (Avv. Stato) c/ Caprio (n.c.) e < (n.c.). Caserta di>


1. Pubblica amministrazione – Informativa antimafia – Presupposti -Ingerenza criminale – Sufficienza.

 

2. Pubblica amministrazione – Informativa antimafia – Ingerenza criminale – Sentenza penale di assoluzione - Finanziamenti pubblici erogati – Revoca – Illegittimità – Ragione.

1. L’area di discrezionalità di cui dispone il Prefetto quanto al riscontro del pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nelle imprese può basarsi su elementi solo indiziari, presuntivi e/o sintomatici e, quindi, privi di quell’accertamento rigoroso che il nostro ordinamento esige in sede penale.

 

2. E’ illegittimo il provvedimento di revoca di contributi già assegnati per l’esercizio di attività di impresa agricola, nonché di sospensione ed inibitoria della concessione di ogni altra agevolazione finanziaria, quando il giudizio presuntivo e sintomatico di contiguità mafiosa e di pericolo di condizionamento dell’attività di impresa espresso nell’informativa del Prefetto abbia trovato smentita all’esito di un procedimento penale e non sussistano ulteriori elementi rivelatori dell’appartenenza, contiguità o collegamento del destinatario del provvedimento con associazioni malavitose, in quanto la valutazione compiuta dal Prefetto deve recedere a fronte del più rigoroso ed esaustivo accertamento cui sono stati sottoposti, nella sede processuale, gli elementi sui quali la valutazione dell’Autorità preposta alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ha trovato sostegno.


N.5194/09
Reg. Dec.
N. 6877 Reg. Ric.
ANNO 2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’ Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro



CAPRIO Luigi, non costituitosi in giudizio;

e nei confronti



della Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t., non costituitasi in giudizio;

per l’ annullamento



della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sez. I^, n. 7601/2006 del 20.07.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 9 giugno 2009 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Udito l’avv.to dello Stato Gerardis;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

esposizione del fatto e motivi della decisione



Con impugnativa proposta avanti al T.A.R. per la Campania il sig. CAPRIO Luigi impugnava per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere i seguenti provvedimenti:
- nota della Provincia di Caserta – Settore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca del 25.1.2006, prot. n. 1664, con la quale veniva archiviata la pratica di finanziamento per i POR Campania 2000-2006 Misura 4.8 relativa al II bimestre di operatività anno 2003;
- nota della Provincia di Caserta – Settore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – del 13.2.200, prot. n. 3095, recante la revoca del decreto di concessione contributo n. 890 e la restituzione di euro 64.565,24 già erogati;
- nota della Provincia di Caserta – Settore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – del 24.2.2006, prot. n. 4141, con la quale sono state sospese nei confronti del sig. CAPRIO tutte le agevolazioni previste dalla normativa in materia di agricoltura ( POR – Calamità – U.M.A.);
- nota della Prefettura di Caserta prot. n. 445/12b.16/ant/area 1^ del 15.12.2005, con la quale si afferma che a carico del signor Caprio Luigi "sussistono le cause interdittive di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 8. 8. 94 n. 490, pure in assenza delle cause di cui all'art. 10 della legge 31.5.65 n. 575", unitamente ad di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione della ricorrente, e segnatamente di tutte le informative fornite dagli organi preposti alla tutela della sicurezza e dell’ ordine pubblico interpellati dal Prefetto.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito accoglieva il ricorso ed annullava l’ impugnata informativa antimafia e le determinazioni della Provincia di Caserta che da detta informativa avevano tratto ragione e presupposto ponendo, in particolare, in rilievo che, in ordine a svariati assunti a sostegno della misura interdittiva, erano intervenute decisioni dell’ Autorità giudiziaria che ne avevano escluso l’ esistenza o comunque ridotto se non azzerato la significatività.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R., sottolineando la legittimità del provvedimento adottato dal Prefetto di Caserta in applicazione degli artt. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e 10 del d.P.R. n. 152/1998, in base ad un compiuto contributo istruttorio delle forze di polizia incaricate, della Direzione Investigativa Antimafia e del Gruppo Ispettivo Antimafia di Caserta, da cui è emerso il fondato pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata delle attività imprenditoriali svolte dal sig. CAPRIO.
Il sig. CAPRIO e la Provincia di Caserta non si sono costituiti in giudizio.
All’ udienza del 9 giugno 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). L’ appello è infondato.
2.1). L’ informativa rilasciata dal Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell’ art. 4 del d.lgs. n. 47/1994, sulla scorta delle attività istruttorie e degli elementi forniti dalle forze di polizia, dalla Direzione Investigativa Antimafia e dal Gruppo Ispettivo Antimafia di Caserta – cui hanno fatto seguito le determinazioni della predetta Provincia di revoca nei confronti del sig. Di Caprio di contributi già assegnati per l’ esercizio di attività di impresa agricola, nonché di sospensione ed inibitoria della concessione di ogni altra agevolazione finanziaria - si riconduce “ob relationem” alle conclusioni rassegnate in sede di riunione del 09.12.2005 dai componenti del Gruppo Ispettivo Antimafia.
In tale sede è stato, infatti, affermato che - sulla scorta del congiunto esame delle verifiche ed attività informative effettuate – “emerge che il Caprio avrebbe conferito in maniera fittizia prodotti agricoli ad un’ associazione guidata da un soggetto affiliato al clan camorristico dei casalesi, per cui dall’ Autorità giudiziaria è stata evidenziata la concreta partecipazione dello stesso alla realizzazione degli scopi del citato clan coinvolto nell’ attività di perpetrazione di truffe in danno della CEE, oltre alla sua appartenenza al suddetto sodalizio malavitoso”.
Dalle medesime risultanze istruttorie risulta tuttavia che con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capuavetere n. 1689/2003 il CAPRIO è stato assolto dai reati in danno degli organi comunitari per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. A conclusione della medesima vicenda giudiziaria anche il suocero del CAPRIO, sig. DIANA Silvio, è stato assolto con la stessa formula dalle imputazioni per i reati sub artt. 569 e 702. Inoltre il Tribunale di Santa Maria Capuavetere con decreto del 10.10.2003, confermato in appello, ha negato la sussistenza delle condizioni e presupposti per l’ applicazione nei confronti del CAPRIO di misure di prevenzione personale, in quanto gli elementi segnalati non consentono di far ritenere l’appartenenza dello stesso all’organizzazione di stampo camorristico denominata “clan dei casalesi”.
Con la sentenza appellata il T.A.R., alla luce di dette emergenze, ha ritenuto che il giudizio di contiguità mafiosa dell’ odierno appellato ed il pericolo di condizionamento dell’ attività di impresa dallo stesso esercitata, espresso nell’ informativa del Prefetto, in presenza di contrari elementi per di più riconducibili a provvedimenti dell’ autorità giudiziaria non si configura sorretto da una completa ed esaustiva valutazione istruttoria delle cennate circostanze, raccordando in particolare all’attualità il riscontro della condizioni preclusive dell’ ammissione a contributi e agevolazioni con onere a carico della Pubblica Amministrazione.
Le conclusioni del T.A.R. meritano conferma.
Se, invero, può convenirsi con l’ ordine argomentativo del Ministero appellante teso a valorizzare – in funzione di prevenzione e difesa avanzata dell’ ingerenza della criminalità organizzata nelle imprese – l’ area di discrezionalità di cui dispone il Prefetto quanto al riscontro del pericolo di detto condizionamento anche sulla base di elementi solo indiziari, presuntivi e/o sintomatici e, quindi, privi di quell'accertamento rigoroso che il nostro ordinamento esige nella sede penale è, per converso, evidente che un fatto che ha trovato smentita all'esito di un procedimento penale non può esser richiamato per assumere nel suo oggettivo accadimento capacità qualificatoria dal punto di vista dell'informativa antimafia (Sez. V, n.491/2008 del 12.02.2008; n. 2828 del 31 maggio 2007; n. 4135 del 27 giugno 2006 ).
In tale ipotesi la valutazione presuntiva e sintomatica viene a recedere a fronte del più rigoroso ed esaustivo accertamento cui sono stati sottoposti nella sede processuale gli elementi sui quali la valutazione dell’ Autorità preposta alla tutela dell’ ordine e della sicurezza pubblica ha trovato sostegno.
In assenza, pertanto, in capo al CAPRIO di ulteriori elementi rivelatori di una sua a appartenenza, contiguità o collegamento con associazioni malavitose correttamente il T.A.R. è pervenuto alla statuizione di annullamento per l’ assenza di adeguata motivazione a sostegno dell’ informativa resa ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e per l’ insufficienza delle verifiche da cui il provvedimento stesso ha tratto fondamento.
L’ appello va, quindi, respinto.
Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese del giudizio non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI^ - nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2009, con l'intervento dei Signori:


Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Maurizio Meschino Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere rel. ed est.






DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2009


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