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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE II - Parere 22 ottobre 2008
Pres. S. Riccio, Est. A. Pozzi
D & D s.n.c. di D'Agnese Andrea & C. s.a.s. (Avv. G. Morbidelli) contro la Provincia di Pisa


Ambiente - Art. 5, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 22/97 - Principio di territorialità ed autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi - Rifiuti speciali e pericolosi - Inapplicabilità

In nessuna norma di legge statale o regionale è contenuto il principio di territorialità nello smaltimento dei rifiuti "speciali" non tossici né nocivi. Infatti anche per i rifiuti speciali al pari di quelli pericolosi, il legislatore non predetermina un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l'obiettivo specifico dell'autosufficienza nello smaltimento, fissato in modo espresso dall'art. 5, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 22/97 per i soli rifiuti urbani non pericolosi (fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo l'obbligo imposto ad una impresa di provvedere alla selezione ed allo stoccaggio di rifiuti speciali provenienti esclusivamente dal territorio provinciale identificato con una A.T.O.)


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