REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7557 del 2003, proposto dalla
sig.ra Paola Turilli, in qualità di procuratrice di Ettore o Ezio Turilli Licinio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Parigi e Salvo Pettinato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Bertoloni 29;
contro
il Consorzio SAPRO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Giulio Cerceo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia, in Roma, via Principessa Clotilde 2;
e nei confronti di
Comune di Pescara, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio,
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, n. 427/03.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio appellato;
Visto che non si è costituito in giudizio il Comune di Pescara;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 5 maggio 2009 il Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Salvo Pettinato per l’appellante e l’avv. Giulio Cerceo per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierno appellante, a mezzo di procuratrice speciale, per il risarcimento del danno conseguente all’illecita appropriazione, da parte del Consorzio odierno appellato quale concessionario del Comune di Pescara, di suolo, contraddistinto in mappa e catasto alla partita 34451 (ex 11522) fg. 32, già di proprietà di suo dante causa iure hereditatis, utilizzato per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia di Pescara in Comune di Pescara.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, ha in particolare ritenuto inammissibile il ricorso “per non avere la parte ricorrente fornito la prova della sua legittimazione attiva”.
L’appellante contesta detta decisione, riproponendo le censure non esaminate dal T.A.R.
Resiste al gravame il Consorzio appellato, opponendosi, anche con successiva memoria, all’accoglimento dell’appello.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Pescara.
Con memoria in data 23 aprile 2009 l’appellante ha analiticamente illustrato e ribadito le deduzioni svolte con l’atto di gravame.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 5 maggio 2009.
DIRITTO
1 - L’appellante ha proposto ricorso in primo grado per il risarcimento del danno conseguente all’illecita appropriazione, da parte del Consorzio odierno appellato quale concessionario del Comune di Pescara, di suolo, contraddistinto in mappa e catasto alla partita 34451 (ex 11522) fg. 32, già di proprietà di suo dante causa iure hereditatis, utilizzato per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia di Pescara in Comune di Pescara.
Secondo il tribunale amministrativo regionale il ricorso di primo grado è inammissibile, perché la parte ricorrente, che agisce, a mezzo procuratrice speciale, nella sua qualità di erede del proprietario del compendio immobiliare, della cui illecita appropriazione da parte dei convenuti qui si discute, “non solo non ha fornito la prova in ordine al possesso di tale qualità di erede, tramite ad esempio la dimostrazione del rapporto di parentela con il defunto o di un eventuale titolo testamentario, ma non ha neanche dimostrato l’avvenuto decesso del suo dante causa e la circostanza che i diritti relativi ai terreni in parola erano caduti in successione ed erano in concreto pervenuti all’attuale ricorrente” (pagg. 4 – 5 sent.).
L’appellante contesta la decisione del Giudice di primo grado, che ritiene “non condivisibile in sé” e comunque “in ogni caso superata e confutata dalla documentazione prodotta con la presente impugnativa” (pag. 5 app.); chiede, poi, conseguentemente, l’esame del mérito della domanda risarcitòria dispiegata con l’atto introduttivo.
L’appellato Consorzio difende la pronuncia di inammissibilità resa in primo grado, eccependo inoltre l’irritualità delle nuove produzioni documentali, ritenute contrastanti con il disposto dell’articolo 345 del codice di procedura civile; contesta, poi, sia la sua legittimazione passiva, che la sussistenza di legittimazione ad agire e/o di interesse ricorrere in capo all’odierno appellante e, infine, la fondatezza della pretesa risarcitoria.
L’appello è da respingere.
Al riguardo basti osservare che il Giudice di primo grado ha puntualmente applicato il principio, acquisito in giurisprudenza, secondo il quale l’effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, ed in particolare la qualità di erede che in tale veste agisca in giudizio, quale fatto costitutivo del diritto azionato (inerente alla c.d. legitimatio ad causam), dev’essere non solo affermata, ma anche provata con idonea a documentazione atta, appunto, a provare tale qualità di erede: certificato di morte del dante causa, denuncia di successione, stato di famiglia, dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, dalla quale risulti sia la detta qualità sia l’inesistenza di altri eredi.
Infatti, è giurisprudenza costante (cfr., ex multis, Cass., sez. II, 29 aprile 2003, n. 6649 e 26 gennaio 2006, n. 1507) quella, secondo cui - tenuto conto che la legitimatio ad causam è una condizione dell'azione, che si determina sulla base della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, fatta valere - colui che proponga l’azione deducendo di essere subentrato a una parte quale erede deve non soltanto allegare ma anche offrire la prova sia del decesso della parte, sia della sua qualità di erede; e che, inoltre, sulla sussistenza o meno di tali fatti, che costituiscono i presupposti della sua legitimatio ad causam, è chiamato a pronunciarsi, con insindacabile discrezionalità, il Giudice adìto (Cass., sentt. n. 1848/2006, n. 3299/2000, n. 3112/1999 e n. 6240/1996).
Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa dell’appellante, detta circostanza e’ rilevabile anche d'ufficio, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di agire per la tutela della posizione giuridica fatta valere e, come tale, alla regolare costituzione del contraddittorio, per cui resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte.
Difatti, come rilevato in giurisprudenza (Cass., sentenze 13 giugno 2006, n. 13685; 29 aprile 2003, n. 6649 e 11 gennaio 2005, n. 379), nonostante la mancanza di controversia sulla specifica circostanza, si è al di fuori del dominio esclusivo dell'autonomia delle parti ed è pur sempre necessario un controllo probatorio.
Orbene, a tanto non ha adempiuto il ricorrente in sede di gravame introduttivo, sì che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto lo stesso inammissibile.
Né elemento probatorio sufficiente poteva ivi trarsi dalla prodotta “procura per le pratiche inerenti a successione”, essendo la stessa inidonea ad allegare i fatti costitutivi di detta qualità (il decesso del de cuius con la conseguente apertura della successione, la delazione dell’eredità in proprio esclusivo favore e l’intervenuta accettazione, espressa o tacita, dell’eredità, peraltro ivi demandata alla stessa procuratrice senza che la stessa abbia poi in giudizio dimostrato l’esistenza dei relativi presupposti e senza, perciò, che lo stesso inizio dell’azione giudiziaria de qua possa considerarsi come fattispecie di accettazione tacita) di successore universale della parte deceduta e, in particolare, di quella di “erede unico di tutto il patrimonio del defunto” (come dall’appellante invocato in sede di memoria conclusiva), dal momento che la procura medesima non reca certo tale indicazione e che essa, pur avendo ad oggetto, il “compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente a tutti i singoli beni caduti nella successione”, non dà con tale formula (con il riferimento a “tutti i singoli beni”), a differenza di quanto ritiene l’appellante, di per sé conto di tale sua situazione, essendo comunque la qualità di erede, anche in presenza di più chiamati, unitaria ed indivisibile, non acquistandosi mai, con l’accettazione dell’eredità, neanche in tale ipotesi, questo o quel bene.
Né il T.A.R., in difetto di prova siffatta, avrebbe dovuto, come pure sostiene l’appellante, invitare il ricorrente a fornire, anche mediante produzione di pertinente documentazione, chiarimenti in ordine all’asserita qualità ereditaria.
E ciò perché la regola generale dell’ònere probatorio, di cui all’art. 2697 c.c. (secondo cui spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti – ivi compresi quelli costitutivi della legitimatio ad causam - su cui si fonda la pretesa avanzata), deve infatti trovare integrale applicazione allorquando non ricorra quella disuguaglianza di posizioni tra Amministrazione e privato, che giustifica in generale l’applicazione, nel processo amministrativo, del principio dispositivo con método acquisitivo; principio, questo, che comunque non consente al Giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata disponendo d’ufficio quelle acquisizioni istruttorie, a cui era tenuta quest’ultima, quando, come appunto accade nel caso di specie, il ricorrente non si trova affatto nell’impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione, essendo gli atti e documenti idonei a supportare le sue allegazioni nella sua esclusiva disponibilità, sì che rientra nella sua autonoma valutazione la scelta di farli o meno acquisire agli atti del giudizio.
Né, per finire, la prova della legittimazione non offerta in primo grado può essere fornita in grado di appello, a ciò ostando il disposto dell’art. 345, comma 2, c.p.c., la cui applicabilità al processo amministrativo nella sua interezza è stata definitivamente sancita dalla giurisprudenza più recente di questo Consiglio (cfr. sez. V, 7 maggio 2008, n. 2080; sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 306 e 6 marzo 2006, n. 1122; ad. plen., 29 dicembre 2004, n. 14, cui si rinvia a mente dell'art. 26, comma 4, della legge n. 1034 del 1971).
Una volta assodata l'estensione del divieto dei nova previsto dal menzionato art. 345 c.p.c. anche al processo amministrativo, è poi giocoforza recepirne l'interpretazione fornita di recente dalle sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. sentt. 20 aprile 2005, nn. 8202 e 8203), secondo cui il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello riguarda anche le prove cc.dd. precostituite, quali i documenti, la cui produzione è subordinata, al pari delle prove cc.dd. costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado, ovvero alla valutazione della loro indispensabilità; e nel caso di specie non si rinviene alcuno degli speciali motivi previsti dall'art. 345 c.p.c., atteso, in particolare, che non può ritenersi che la valutazione, demandata al Giudice, circa il requisito della “indispensabilità” dei documenti nuovi ai fini della decisione della causa, possa consentirgli di derogare a quella funzione di garanzia dell’equilibrio sostanziale delle parti in causa assegnatagli dall’art. 111, comma 2, Cost.
2. - Sulla scorta delle rassegnate conclusioni l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza nei confronti delle parti costituite, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:
- respinge l’appello e, per l’effetto, conferma, la sentenza impugnata;
- condanna l’appellante alla rifusione di spese ed onorarii del presente grado in favore dell’appellato Consorzio, liquidandoli in complessivi Euro 3.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A.;
- nulla per le spese nei confronti del Comune non costituito.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 5 maggio 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Gaetano TROTTA - Presidente
Luigi MARUOTTI - Consigliere
Goffredo ZACCARDI - Consigliere
Salvatore CACACE - Consigliere,rel.est.
Sergio DE FELICE - Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE