REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso n. 731 del 2009, proposto dalla
signora Resy Palermo, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Grandinetti e Attilio Nunziata ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po n. 2, presso lo studio dell’avvocato Paolo Canonico;
contro
la s.p.a. ANAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l’esecuzione
della decisione di questa Sezione n. 3752 del 27 giugno 2007, ai sensi dell’art. 27, n. 4, del testo unico n. 1054 del 1924 e dell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla camera di consiglio del 28 aprile 2009;
Udito l’avv. Allamprese su delega degli avv.ti Grandinetti e Nunziata;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. Con la decisione n. 3752 del 2004 (resa in riforma della sentenza del TAR per la Calabria n. 986 del 2004), questa Sezione ha accolto tra l’altro - il ricorso n. 1593 del 2001 ed ha disposto alcune misure e la condanna della s.p.a. ANAS al risarcimento del danno in favore dell’odierna ricorrente, in relazione ad una occupazione di un terreno sito nel territorio del Comune di Falerna.
Con il ricorso in epigrafe (proposto ai sensi dell’art. 27, n. 4, del testo unico n. 1054 del 1924 e dell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971), l’interessata ha dedotto che la s.p.a. ANAS non ha dato esecuzione alla decisione, malgrado la notifica dell’atto di costituzione di mora.
2. Rileva la Sezione che – a seguito del deposito del ricorso presso la Segreteria – la s.p.a. ANAS non si è costituita in giudizio.
Poiché neppure risulta che sia stata effettivamente recapitata la comunicazione della fissazione della camera di consiglio (trasmessa ai sensi del regio decreto n. 642 del 1907), la Sezione ritiene di fissare il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla eventuale previa notifica a istanza di parte della presente decisione, perché la ricorrente regolarizzi la notifica del ricorso introduttivo.
Infatti, poiché per l’art. 24 della Costituzione ogni parte ha il diritto di potersi difendere nel giudizio, anche amministrativo, l’art. 37 della legge n. 1034 del 1971 va interpretato nel senso che risultano abrogate le disposizioni del regio decreto n. 642 del 1907, nella parte in cui prevedevano che non occorreva la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza.
Ogni ulteriore statuizione resta riservata.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), riservata ogni ulteriore statuizione, dispone che la ricorrente regolarizzi la notifica del ricorso, entro il termine di trenta giorni fissato in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 28 aprile 2009, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Costantino SALVATORE Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere, est.
Pier Luigi LODI Consigliere
Goffredo ZACCARDI Consigliere
Anna LEONI Consigliere
Depositata in Segreteria
Il 29/5/2009