Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2009 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 17 giugno 2009 n. 3944
Pres. Baccarini, Est. Carlotti
Consorzio Stabile S.I.S. S.C.P.A. (Avv.ti G. Rusconi, P. Piselli, M. Pinnarò) c/ Regione Veneto (Avv.ti A. Clarizia, A. Biagini), Pedemontana Veneta s.p.a., Impregilo s.p.a. (Avv.ti V. Domenichelli, G. Zago, T.O. Scozzafava, M. Annoni, L. Manzi)


1. Contratti della p.a. - Project financing - Offerta migliorativa –Valutazione dei competitori- Criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

2. Contratti della p.a. - Project financing - Procedura ristretta - Requisiti di partecipazione - Attestazione tramite dichiarazione - Ammissibilità - Sussiste.

 

3. Contratti della p.a. - Project financing - Procedura ristretta - Procedura negoziata - Cauzione provvisoria unica - Ammissibilità - Sussiste - Ragione.

 

4. Contratti della p.a. - Project financing - Disciplina applicabile ratione temporis - Pubblicazione avviso indicativo - Rilevanza - Sussiste.

 

5. Contratti della p.a. - Project financing - Promotore - Diritto di prelazione - Termine perentorio - Dies quo - Momento conclusivo della procedura negoziata - Seduta per la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria - Sussiste - Inutile decorso termine - Decadenza - Riapertura - Inammissibilità.

 

6. Processo amministrativo - Gara - Illegittima condotta P.A. – Affidamento del concorrente - Rilevanza – Limiti.

1. Nel corso di una procedura di project financing, il giudizio sulla natura migliorativa o meno delle offerte proposte dagli aspiranti competitori rispetto a quella del promotore, va compiuto sulla base degli stessi profili rilevanti ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella procedura ristretta, prevista quale fase interna alla predetta operazione di finanza di progetto.

 

2. In materia di project financing, è legittima l’ammissione alla procedura ristretta dell’impresa che abbia rilasciato l’attestazione sul possesso dei requisiti di partecipazione mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del dp.r. 445/00, come consentito dalla lex specialis di gara. Siffatta modalità di attestazione, difatti, è coerente con la regola, desumibile anche dall’art. 48 d.lgs. 163/06, secondo cui i requisiti, nella fase di presentazione della domanda di partecipazione, devono essere dichiarati, fatta salva la loro dimostrazione nell’eventualità dell’aggiudicazione.

 

3. In tema di project financing, la cauzione provvisoria prodotta nel corso della procedura ristretta vale anche per quella negoziata, in ragione della connessione funzionale esistente tra le due procedure, concepite come segmenti di un unico procedimento finalizzato all’aggiudicazione della concessione. (Fattispecie alla quale si applica ratione temporis la disciplina sul project financing di cui al d.lgs. 163/06, nel testo antecedente le modifiche apportate dal d.lgs. 152/08, c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici).

 

4.La normativa applicabile ratione temporis alla procedura della finanza di progetto è quella in vigore all’epoca in cui è pubblicato l’avviso indicativo, stante la sostanziale unitarietà di detta procedura ed al di là dell’articolazione in tre distinti sub-procedimenti connessi (almeno secondo il disegno normativo anteriore alla riforma portata dal d.lgs. 152/08).

 

5.In materia di project financing, la clausola della lex specialis di gara che qualifica il termine per l’esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore come perentorio, individuando il relativo dies a quo nella seduta pubblica conclusiva della procedura negoziata, deve intendersi nel senso che siffatto termine inizia a decorrere dalla data della seduta destinata all’assegnazione dei punteggi ed alla dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria. L’esplicita definizione del citato termine come perentorio, vincolando la stessa p.a., comporta altresì la decadenza dalla possibilità di esercitare il diritto in questione qualora lo stesso sia inutilmente decorso come anche l’inammissibilità di una sua riapertura, ad opera della commissione di gara, ad esempio a seguito della fissazione di un’ulteriore seduta, non prevista dalla normativa di gara, per l’aggiudicazione definitiva.

 

6.In una procedura di gara, la lesione dell’affidamento ingenerato in un’impresa per effetto della illegittima condotta della p.a., può al più giustificare una richiesta risarcitoria nei confronti dell’amministrazione -sempre che ne ricorrano i presupposti- ma non può invocarsi per sottrarre ad altro concorrente un’utilità regolarmente conseguita, come l’aggiudicazione di una procedura di evidenza pubblica, tanto meno se la violazione compiuta dalla p.a., sulla quale poggia l’ipotetico affidamento, sia stata tempestivamente contestata in ogni sede, amministrativa e giurisdizionale.


Per visualizzare il testo del documento clicca qui



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento