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n. 6-2009 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 8 giugno 2009 n. 3468
Pres. G. Barbagallo – Est. R. Garofoli
Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) c/ Orlandi Gianni (n.c.)


1. Manifestazioni sportive - Divieto di accesso - Presupposti.

2. Provvedimento Amministrativo - Manifestazioni sportive - Accesso ai luoghi - Divieto - Avviso di avvio – Comunicazione - Necessità non sussiste - Ragioni.

1. Ai sensi dell’art.6 , comma 1 , della legge 13 dicembre 1989, n. 294, nel testo novellato dalla legge 24 febbraio 1995, n.45, dispone che, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazione sportive o che nelle circostanze medesime abbiano incitato o indotto violenza, è previsto la possibilità di disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche.

 

2. Il provvedimento che inibisce l’accesso ai luoghi sportivi- mirando alla più efficacie tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati- non va necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 3884/2004 proposto dal
Ministero dell’interno, Questura di Massa Carrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro



Orlandi Gianni
, non costituito;

per l'annullamento



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sede di Firenze Sez. I, n. 6098/2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2009 relatore il Consigliere Roberto Garofoli. Udito l’avv. dello Stato Marchini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Con la sentenza impugnata il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato avverso il provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell’art. 6, L. n. 401/1989, ha disposto il divieto di accedere agli stadi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche.
Nel dettaglio, il giudice di primo grado ha accolto la censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 7, L. n.241/1990.
Avverso la sentenza insorge l’Amministrazione chiedendone l’annullamento.
All’udienza del 3 marzo 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



Ritiene il Collegio che le censure formulate dal Ministero dell’interno siano fondate e vadano accolte.
L’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 294, nel testo novellato dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, dispone che, “nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime”.
Tale normativa – coerente con la risoluzione del Parlamento Europeo dell’11 maggio 1985, sulle misure necessarie per combattere il vandalismo e la violenza nello sport – ha attribuito al Questore il potere di inibire immediatamente l’accesso ai medesimi luoghi, nei confronti di chi sia risultato coinvolto in episodi in violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Tale peculiare potere si giustifica per l’esigenza di tutelare prontamente l’ordine pubblico, di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e di evitare che chi sia risultato coinvolto in un precedente episodio torni a frequentare i luoghi ove esse hanno luogo.
Come già sostenuto dal Consiglio di Stato in s.g., sez. VI, il provvedimento che inibisce l’accesso a tali luoghi – mirando alla più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamento vietati – non va necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento (n. 6128/2006).
Per evitare che tali comportamenti siano reiterati in una successiva competizione sportiva, è del tutto ragionevole che il Questore disponga misure immediate, volte alla tutela dell’ordine pubblico.
Alla stregua delle esposte ragioni va accolto l’appello.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere est.
Claudio Contessa Consigliere
Gabriella De Michele Consigliere




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2009




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