REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 183/2004, proposto dal
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
contro
Il sig. Manganiello Antonio, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Secur Bull s.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Abbamonte, con domicilio in Roma, Via degli Avignonesi, n. 5;
e nei confronti di
Cosmopol s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, dr. Antonio Matarazzo, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Barra e, disgiuntamente, dall’avv. Maria Antonietta Barra, domiciliata in Via Eudo Giulioli n. 47/B/18, Roma presso il signor Giuseppe Mazzitelli
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sez. III, 31 luglio 2003, n. 10742
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore il Consigliere Michele Corradino ed uditi, altresì, l’Avv. Abbamonte e l’Avv. dello Stato Guizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’istituto di vigilanza Secur Bull s.r.l. - già autorizzato al servizio di televigilanza satellitare - ha richiesto un’integrazione dell’oggetto dell’autorizzazione al fine di poter ampliare la propria attività e per gestire servizi di vigilanza privata a obiettivi fissi e scorta e trasporto valori.
L’Ufficio territoriale del Governo di Avellino ha respinto tale istanza, e ha confermato il provvedimento negativo anche a seguito di ordinanza cautelare di riesame (TAR Napoli ordinanza n. 4760/2002); in entrambi i casi, il diniego è stato motivato con la presenza nel territorio di adeguate forze dell’ordine e di altri istituti di vigilanza in grado di soddisfare le esigenze della provincia, e con l’esigenza di evitare una dannosa concorrenza tra gli istituti e di contenere la circolazione delle armi da fuoco nel territorio.
Il TAR Campania, Napoli, Sez. III, con la sentenza 10742/2003, in accoglimento del ricorso presentato dalla società Secur Bull, ha annullato entrambi i provvedimenti.
Avverso la predetta sentenza, il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro-tempore, ha presentato appello, chiedendone l’annullamento.
Il sig. Manganiello si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
E’ intervenuta, per sostenere le ragioni dell’appellante, la Cosmopol s.r.l.
La causa è passata in decisione all’udienza del 9 gennaio 2009.
DIRITTO
La censura proposta è infondata e pertanto il ricorso in appello è da respingere.
1. Con l’unico motivo di ricorso l’appellante lamenta che il Tar Campania, annullando i provvedimenti prefettizi, non abbia tenuto in considerazione che la turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica, non derivi soltanto dagli ambienti malavitosi, ma può derivare anche da fattori economico sociali.
Infatti, ad avviso del ricorrente, l’ampliamento dell’autorizzazione per lo svolgimento di ulteriori servizi di vigilanza sarebbe stato correttamente negato dalla Prefettura, giacché l’inserimento sul mercato di una nuova società di vigilanza avrebbe fatto insorgere fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese con conseguenti gravi ripercussioni sull’ordine pubblico, in un momento caratterizzato dalla contrazione della domanda di servizi di vigilanza.
2. La censura è infondata.
Va, anzitutto, richiamato l’art. 136 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“l’autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico”) e il costante orientamento del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 9.10.2007, n. 5303; Cons. Stato, Sez. IV, sent. 26.11.2001, n. 5938) al quale si è correttamente uniformato il Tar Campania con la pronuncia qui impugnata, secondo il quale il diniego all’esercizio dell’attività di vigilanza non può essere motivato in ragione del numero d’istituti o delle guardie giurate che ciascuno di essi impiega, quanto, piuttosto, motivando specificatamente sulle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico che ne precludono il rilascio.
È corretta, in altri termini, la considerazione già svolta dal giudice di primo grado, secondo la quale il diniego di autorizzazione deve essere ancorata a risvolti negativi in ordine agli interessi pubblici menzionati.
Non hanno, invece, alcun rilievo gli aspetti di carattere privatistico relativi alla concorrenza tra le imprese di vigilanza, al loro numero o delle guardie giurate, né, tanto meno, profili di politica economica legati all’equilibrio tra domanda e offerta di servizi di vigilanza.
Peraltro, un’eventuale maggiore concorrenza tra le imprese di vigilanza rappresenta un migliore e auspicabile assetto di mercato, dal momento che esso assicura livelli più elevati di efficacia, economicità ed efficienza nell’organizzazione e gestione delle risorse, con risvolti positivi in tema di occupazione e di sicurezza dei cittadini.
3. Allo stesso modo non si può sostenere che l’ingresso di nuove imprese comprometta l’ordine pubblico per via dell’incremento della circolazione di armi da fuoco, posto che la Secur Bull ha precisato, nell’istanza volta all’ampliamento della licenza, che non avrebbe avuto necessità di ricorrere a ulteriore personale rispetto all’organico di 30 unità di cui già era in possesso.
In conclusione la censura proposta è infondata e l’appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l’appello.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese che liquida per entrambi i gradi di giudizio nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00) in favore dell’appellato.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere;
Aldo Fera Consigliere;
Domenico Cafini Consigliere
Michele Corradino Consigliere, Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 08/06/2009