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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 8 giugno 2009 n. 3464
Pres. G. Barbagallo - Est. R. Garofoli
Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato (Avv. dello Stato) c/ SPA Lucchini Siderurgica (Avv. F. Lemme, F. Luly)


Giurisdizione e competenza - Procedimenti amministrativi composti - Ambito Nazionale e Comunitario - Giurisdizione g .o. - Sussiste

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario territorialmente competente riguardo l’effettività della tutela nell’ambito dei procedimenti amministrativi composti (i quali si articolano in fasi che si realizzano in parte nell’ambito comunitario e in parte nell’ambito nazionale e si concludono con provvedimenti finali in certi casi comunitari e in certi casi nazionali), in quanto in tali procedimenti non è semplice conciliare l’interesse alla più ampia tutela degli interessi con l’esigenza di certezza del diritto


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello proposto da
MINISTERO DELL’INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

contro



SPA LUCCHINI SIDERURGICA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Lemme e Fiammetta Luly ed elettivamente domiciliata in Roma Corso Francia n. 197, presso il loro studio;

per l'annullamento



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione III - n. 1831 del 1999;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellata società;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 17 marzo 2009, relatore il Consigliere Roberto Giovagnoli.
Uditi, altresì, l’avv. dello Stato Gentile e l’avv. Luly;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE



1.
Con ricorso notificato il 20 novembre 1996 la Lucchini Siderurgica s.p.a., impugnò dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio un decreto con cui il Ministero delle attività produttive aveva revocato l'erogazione di un contributo precedentemente concesso a norma della L. n. 183 del 1976, per l'ammodernamento di taluni impianti siderurgici nel Mezzogiorno d'Italia ed aveva ingiunto alla ricorrente di restituire quanto a detto titolo incassato.
A sostegno della propria domanda la Lucchini dedusse l'esistenza di un giudicato, formatosi a seguito della sentenza emessa tra le stesse parti dalla Corte d'appello di Roma in data 25 luglio 1994, con cui era stato accertato il diritto di essa Lucchini alla percezione del contributo, per l'effettiva esazione del quale era stato poi chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo.
Il Ministero si difese eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo e sostenendo, nel merito, la legittimità del provvedimento di revoca del contributo, adottato in base a quanto disposto dalla Commissione europea che quel contributo aveva ritenuto incompatibile con la normativa comunitaria, come già stabilito con decisione della CECA del 20 giugno 1990, n. 90/555.
2.
Il Tribunale amministrativo regionale, senza pronunciarsi espressamente sulla giurisdizione, accolse il ricorso reputando che il giudicato non potesse essere travolto dalle anzidette decisioni comunitarie.
3. Sull'appello proposto dal Ministero, il Consiglio di Stato, con decisione non definitiva resa pubblica il 16 febbraio 2005, rigettò l'eccezione di difetto di giurisdizione, ribadita anche in secondo grado dalla difesa dell'Amministrazione, e sospese il giudizio nel merito chiedendo preliminarmente alla Corte di Giustizia della Comunità Europee di esprimersi in ordine ai principi di diritto comunitario applicabili in caso di revoca di un atto nazionale di concessione di aiuti di Stato, adottato in applicazione di una pronuncia giurisdizionale che abbia acquistato autorità di cosa giudicata, quando esso tuttavia risulti incompatibile con il diritto della Comunità.
4. Avverso tale decisione il Ministero ha proposto ricorso per motivi di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
5. Nelle more della decisione delle Sezioni Unite, è, peraltro, intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia 18 luglio 2007, C- 119/05, con la quale il Giudice comunitario ha dichiarato che il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione nazionale, come l’art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva.
6. Anche prendendo spunto da tale decisione, le Sezioni Unite, con la sentenza 19 maggio 2008, n. 12641, hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in esame, e, di conseguenza, hanno cassato la decisione parziale n. 516/2005 pronunciata da questo Consiglio di Stato, rinviando la causa al tribunale civile territorialmente competente.
In particolare, secondo la Corte di Cassazione, “in una situazione come quella in esame l'amministrazione assume di agire, […] in adempimento di un preciso dovere comunitario ed esercita […] un diritto vantato dalla Comunità, quasi in veste di longa manus di quest'ultima. La vertenza che ne è derivata assume, pertanto, i caratteri di una controversia non già sulla legittimità dei modi di esercizio di un pubblico potere, interferente con l'interesse del privato, bensì sull'esistenza stessa di tale potere (anzi: potere-dovere), in presenza di una posizione del privato consacrata da un precedente giudicato. L'esistenza di un giudicato, da una parte, ed i vincoli derivanti dalla normativa e dalle disposizioni comunitarie, dall'altra, escludono cioè radicalmente che possa configurasi un qualche margine di discrezionalità nell'esercizio del potere amministrativo di revoca dell'atto in questione. La revoca di quell'atto si configura, alternativamente, come esulante dai poteri dell'amministrazione, ove si ritenga debba prevalere la regola dell'intangibilità del giudicato, o viceversa come un comportamento cui la medesima pubblica amministrazione è tenuta, ove si ritenga prevalente il dovere di rispettare gli obblighi derivanti dall'adesione alla Comunità europea, con conseguente disapplicazione necessaria di eventuali norme interne in contrasto con detti obblighi. E la nettezza della scelta è già di per sé indicativa di come, in ogni caso, ci si collochi sul terreno dei diritti soggettivi: rispettivamente, il diritto del sovvenzionato a far valere gli effetti del giudicato ed a conservare il finanziamento ricevuto, o quello della pubblica amministrazione a ripetere un versamento da considerarsi indebito per il diritto comunitario e, per ciò stesso, necessariamente da restituire”.
7. Questo giudice non può che prendere atto della decisione delle Sezioni unite e, conseguentemente, dichiarare il difetto di giurisdizione sulla controversia in esame, rimettendone l’esame, conformemente a quanto già statuito dalle Sezioni Unite, al Giudice ordinario territorialmente competente.
8. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate delle parti tenuto conto della complessità delle questioni esaminate.
Al riguardo, va, infatti, evidenziato che la presente controversia solleva il problema, non ancora del tutto esplorato tanto dottrina quanto in giurisprudenza, dell’effettività della tutela nell’ambito dei c.d. procedimenti amministrativi composti. Con tale espressione, si indicano quei procedimenti (nei quali, sia pure in un’accezione allargata, può farsi rientrare anche quello che viene qui in considerazione) che si articolano in fasi che si realizzano in parte nell’ambito comunitario e in parte nell’ambito nazionale, e che si concludono con provvedimenti finali in certi casi comunitari in certi casi nazionali.
A fronte di tali procedimenti, non è sempre semplice conciliare l’interesse alla più ampia tutela degli interessati con l’esigenza di certezza del diritto. Detta esigenza, come rilevato dalla Corte di giustizia, imporrebbe, infatti, di non mettere in discussione (neanche incidentalmente attraverso il principio pregiudiziale) le decisioni della Commissione divenute definitive, specie nei casi in cui il privato avrebbe potuto direttamente impugnarle con il ricorso diretto ex art. 230 del Trattato (cfr. Corte giust. CE 9 marzo 1994, C-188/92). Tale conclusione rischia però di attenuare l’effettività della tutela, dato che spesso l’atto nazionale non fa altro che dare mera esecuzione all’atto comunitario, con la conseguenza che l’insindacabilità di quest’ultimo finisce per vanificare la tutela giurisdizione consentita avverso l’atto nazionale.
La questione può avere implicazioni anche sul terreno della giurisdizione, in quanto, come rilevano le Sezioni Unite, è proprio l’intangibilità della decisione comunitaria, e la conseguente doverosità della revoca da parte dell’Amministrazione nazionale, a radicare la giurisdizione ordinaria sulla presente controversia.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata, rimettendo le parte innanzi al Tribunale civile territorialmente competente.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2009, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere
Roberto Giovagnoli Consigliere rel. ed est.




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....08/06/2009





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