REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso in appello n. 2652/2005, proposto dalla
Cooperativa Agricoltori e Allevatori Piccola Soc. Coop a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Davide F. Pellegrino con domicilio in Roma via Varrone n. 9, presso lo studio dell’avv. Francesco Vannicelli;
contro
Agea in persona del legale rappresentante pro tempore,
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio – sede di Roma Sezione II Ter- n. 618/2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste, in particolare, le brevi note per l’odierna udienza depositate in data 27 febbraio 2009 dalla difesa dell’appellante, con le quali si è prodotta la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari (adunanza del 9.1.2008) di cancellazione dell’originario difensore dell’appellante, Avv. Davide F. Pellegrino, dall’Albo degli Avvocati di Bari;
relatore, alla pubblica udienza del 3 aprile 2009, il Consigliere Fabio Taormina;
Udito l’avv. dello Stato Saulino;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall’ azienda odierna appellante l’annullamento dei provvedimenti emessi dall’AGEA relativi alla procedura di restituzione e compensazione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2002/2003 e degli atti a questi consequenziali e connessi, in relazione al prelievo da eseguirsi con riguardo al periodo di produzione lattiera suddetto (prelievi supplementari per commercializzazione di latte in eccesso in relazione alle quote dell’annata suindicata).
Veniva censurata sotto vari profili l’ assegnazione delle quote-latte nella stagione lattiero casearia e la determinazione del prelievo supplementare derivante dalla operazione di compensazione nazionale delle produzioni per il medesimo periodo.
Il Tar ha vagliato la posizione soggettiva dell’ odierna appellante, già ricorrente in primo grado, ed ha dichiarato la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per carenza di interesse.
Hanno constatato infatti, i primi giudici, che l’odierna appellante rivestiva la qualifica di soggetto primo acquirente del latte prodotto dalle imprese titolari di quote.
Alla stessa, pertanto, spettava unicamente il compito, ai sensi dell’art. 8 co. I del Regolamento CEE n. 1392/2001, di trattenere le somme a titolo di prelievo supplementare, provvedendo poi a versarle all’appellata Agea, all’esito dei conteggi sul calcolo provvisorio effettuato al momento del ritiro (eventualmente escutendo le garanzie prestate dal produttore), ovvero restituirle al produttore medesimo.
Era del tutto indifferente, quindi, per la prima acquirente, la individuazione del soggetto cui restituire dette somme provvisoriamente trattenute e, pertanto, essa non poteva avere alcun interesse alla impugnazione degli atti emessi dall’Agea.
Avverso la sentenza in epigrafe la originaria ricorrente in primo grado ha proposto un articolato appello, sostenendo che la sentenza appellata, in quanto errata, meritava di essere annullata.
Ha in primo luogo ribadito la sussistenza del proprio interesse a ricorrere, atteso che l’obbligo di restituzione non poteva prescindere dal corretto accertamento dell’an e del quantum debeatur (oltre che del soggetto effettivo creditore) e che il primo acquirente non poteva essere considerato mero “sostituto” del produttore.
Appariva altresì ingiusta ed erroneamente afflittiva la condanna alle spese del giudizio resa dai primi Giudici a cagione del rinvio della trattazione della causa da essa richiesto e concesso dal Collegio.
Nel merito, l’appellante ha riproposto tutte le censure originariamente contenute nel ricorso di primo grado e non esaminate dal Tar a cagione della statuizione di inammissibilità riproponendo sedici motivi di censura e, in via subordinata, denunciando l’incompatibilità delle norme legislative italiane applicate con la disciplina comunitaria e con svariate disposizioni della Carta Costituzionale.
DIRITTO
Preso atto, come da note di udienza depositate dalla società appellante e relativa allegata delibera che l’avv. Davide F. Pellegrino, difensore dell’appellante, è stato cancellato dall’Albo degli Avvocati di Bari il 8.1.2008;
Visto l’art. 24, della L. n.1034/71, siccome interpretato dalla giurisprudenza amministrativa (si veda Consiglio Stato, sez. V, 03 novembre 2000, n. 5899) secondo la quale “richiamando l'analoga disposizione ex art. 301 c.p.c., prevede l'immediata interruzione del processo amministrativo in caso non solo di morte, radiazione o sospensione del procuratore delle parti, ma più in generale di qualunque impedimento, materiale, ma anche giuridico formale, all'esercizio della difesa della parte patrocinato. Pertanto, costituisce legittima causa di interruzione del processo la comunicazione fatta nel corso del giudizio dal procuratore in ordine alla sua volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati, in quanto tale vicenda, di per sè sola non assimilabile alle ipotesi d' interruzione ai sensi dell'art. 301 c.p.c. - che invece concernono situazioni indipendenti dalla volontà del procuratore -, se afferisce alla parte appellante, impone al giudice adito di disporre l'interruzione, nell'impossibilità di ordinare all'appellato (rimasto vittorioso in primo grado e quindi non interessato alla prosecuzione del giudizio d'appello) la notificazione di atti d'ulteriore impulso dell'"iter" processuale, per evitare che l'appellante si trovi menomato nel suo diritto di difesa nel giudizio d'appello, non potendosi in tal caso assimilare tale cancellazione ai casi di revoca o di rinuncia alla procura che, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., non hanno effetto fino all'avvenuta sostituzione del difensore” (per un analogo orientamento della giurisprudenza di legittimità, si veda Cassazione civile , sez. II, 05 ottobre 2001, n. 12294);
rilevato pertanto che detto evento produce l’interruzione del processo secondo le norme degli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili;
DICHIARA
interrotto il giudizio, disponendo che la Segreteria dia comunicazione alle parti già costituite del presente provvedimento.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Luciano Barra Caracciolo - Presidente f.f.
Bruno Rosario Polito - Consigliere
Manfredo Atzeni - Consigliere
Gabriella De Michele - Consigliere
Fabio Taormina - Consigliere Rel.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....08/06/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)