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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 29 maggio 2009 n. 3350
Pres. Trotta Est. Maruotti
ANAS s.p.a. (Avv. Stato) c/ Impresa Edile A. Sacchi (Avv. A.M. Quaglia) ed altri


1. Espropriazioni per P.U. – Ordinanza di occupazione – Motivazione – Urgenza – Rinvio alla dichiarazione di pubblica utilità – Sufficienza.

 

2. Espropriazioni per P.U. – Occupazione d’urgenza –Presupposti - Dichiarazione di pubblica utilità – Sufficienza - Ragioni.

 

3. Espropriazioni per P.U. – Occupazione d’urgenza – ANAS – Competenza – Condizioni.

1. Ai sensi dell’art. 22 bis del Testo Unico sugli espropri, è sufficiente la motivazione dell’ordinanza di occupazione preordinata all’espropriazione - nella specie relativa a lavori rientranti nell’ambito di applicazione della “legge obiettivo” n. 443/2001 - che rilevi l’urgenza di consentire la realizzazione delle opere nella dichiarazione di pubblica utilità.

 

2. In materia di espropriazioni, la dichiarazione di pubblica utilità costituisce l’unico indispensabile presupposto affinché sia disposta l’occupazione d’urgenza. Infatti, ai sensi dell’art. 22 bis del Testo Unico sugli espropri è consentita l’immissione in possesso di beni immobili da parte della P.A. in assenza di ulteriori presupposti di fatto rispetto a tale dichiarazione, essendo rimessa alla valutazione della autorità espropriante la determinazione di disporre l’occupazione (con l’assunzione dei relativi oneri economici), al fine, ad esempio, di agevolare la redazione del progetto definitivo o di avere la disponibilità materiale delle aree già al momento della indizione dei bandi delle gare d’appalto.

 

3. Ai sensi dell’art. 7, co.2, del d.l. n. 138/2002, rientra nell’ambito delle competenze istituzionali dell’ANAS s.p.a. l’emanazione degli atti di occupazione d’urgenza per la realizzazione di opere che le siano state commissionate.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E



sul ricorso in appello n. 1899 del 2009, proposto dalla s.p.a. ANAS, dal C.I.P.E., dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal Ministero dei beni e delle attività culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro



la s.r.l. Impresa edile Alberto Sacchi (appellante incidentale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto M. Quaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Carducci, n. 4;

e nei confronti



- della Regione Liguria, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Pafundi e Michela Sommariva, ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Giulio Cesare n. 14, sc. A4, presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi;
- del Comune di Savona, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi nella presente fase del giudizio;
- della Provincia di Savona, in persona del presidente pro tempore della giunta provinciale, non costituitosi nella presente fase del giudizio;
- del Comune di Albisola Marina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi nella presente fase del giudizio;
- del Comune di Albisola, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi nella presente fase del giudizio;

per la riforma



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, 12 dicembre 2008, n. 2098, e per la integrale reiezione del ricorso di primo grado n. 819 del 2008;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Viste le memorie della società appellata appellate, nonché il suo appello incidentale;
Vista la memoria di costituzione in giudizio della Regione Liguria, depositata in data 3 aprile 2009 e integrata con una memoria depositata in data 28 aprile 2009;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 5 maggio 2009;
Uditi l’avvocato dello Stato Carlo Sica, l’avvocato Mario Alberto Quaglia e l’avvocato Michela Sommariva;
Considerato che, al termine dell’udienza del 5 maggio 2009, è stato depositato il dispositivo della decisione n. 425 del 7.5.2009 (ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971), cui segue il deposito della relativa motivazione;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:



1. Il C.I.P.E., con la delibera n. 77 del 3 agosto 2007, ha approvato il progetto definitivo del raddoppio della strada statale 1 Aurelia bis, tra i Comuni di Albisola Superiore e Savona.
Con il decreto n. CGE-9809-I del 1° settembre 2008, il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni della s.p.a. ANAS (compartimento della viabilità per la Liguria) ha disposto l’occupazione di urgenza di alcuni compendi immobiliare.
Con il ricorso n. 819 del 2008 (proposto al TAR per la Liguria), la società appellata ha impugnato tali provvedimenti, quale proprietaria di un compendio immobiliare sito nel Comune di Savona.
Il TAR, con la sentenza n. 2098 del 2008, ha respinto le censure proposte contro la delibera del C.I.P.E. ed ha accolto quelle di carenza di motivazione e di violazione di legge, rivolte contro l’ordinanza di occupazione d’urgenza, di cui ha disposto l’annullamento.
Con l’appello principale, le Amministrazioni indicate in epigrafe hanno impugnato la sentenza del TAR, chiedendo che – in sua riforma – sia riformata la statuizione di annullamento dell’ordinanza di occupazione d’urgenza.
Con l’appello incidentale, la società ha chiesto che – in riforma della sentenza del TAR – siano accolte tutte le censure proposte in primo grado, con l’annullamento anche della delibera del C.I.P.E.
Nel corso del giudizio, si è costituita in giudizio la Regione Liguria, che ha aderito alle conclusioni delle appellanti principali ed ha concluso per l’integrale reiezione del ricorso di primo grado.
All’udienza del 5 maggio 2009, le parti hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.
2. Così riassunte le vicende che hanno condotto alla presente fase del giudizio, va rilevato che l’atto d’appello non ha censurato la specifica statuizione con cui il TAR, a p. 6 della sentenza, ha rilevato che “le aree individuate nel mappale 550 sub 2 … sono affatto estranee alla progettazione definitiva, e quindi non soggette a procedura ablativa”.
Ciò comporta che sul punto si è formato il giudicato e che l’oggetto del secondo grado del giudizio riguarda le contrapposte censure formulate negli atti d’appello: le statuizioni contenute nel dispositivo della presente decisione riguardano dunque le residue pretese delle parti, fermo restando tale giudicato.
3. Ciò posto, va esaminato con priorità l’appello principale, con cui le Amministrazioni hanno dedotto che, contrariamente a quanto statuito dal TAR, l’ordinanza di occupazione d’urgenza non sarebbe affetta dai rilevati vizi di difetto di motivazione e di violazione di legge,
3.1. Va premesso che l’ordinanza d’occupazione d’urgenza del 1° settembre 2008:
- ha richiamato la delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 2007, di approvazione del progetto definitivo dei lavori riguardanti il raddoppio della strada statale n 1 Aurelia bis;
- ha rilevato il “carattere di particolare urgenza che rivestono i lavori da eseguire e conseguentemente il loro avvio” e che “le opere rientrano nella legge n. 443 del 2001”.
La sentenza gravata ha ritenuto che tale motivazione risulterebbe insufficiente, in considerazione del principio di correttezza (richiamato dall’art. 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006) e dell’art. 22 bis del testo unico sugli espropri, per il quale l’occupazione si deve basare su una particolare urgenza (dal TAR considerata non sussistente per il solo fatto che il raddoppio della strada statale Aurelia bis sia stato disposto dal C.I.P.E., in attuazione della legge n. 443 del 2001).
3.2. Avverso tali statuizioni del TAR, le Amministrazioni appellanti principali hanno rilevato che l’ordinanza di occupazione d’urgenza si deve ritenere adeguatamente motivata, tenuto conto delle disposizioni dell’art. 22 bis del testo unico sugli espropri e della sottoposizione dell’opera “alle disposizioni della legge obiettivo”.
3. Ritiene la Sezione che le censure delle appellanti principali siano ammissibili, poiché – sia pure sinteticamente – hanno contestato la ratio decidendi della sentenza gravata, rilevando la sufficienza della motivazione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza in considerazione dell’art. 22 bis del testo unico sugli espropri e del rilievo della realizzazione di opere previste dalla ‘legge obiettivo’.
Le medesime censure risultano inoltre fondate e vanno accolte.
Già nel quadro normativo antecedente all’entrata in vigore del testo unico sugli espropri n. 327 del 2001, per la pacifica giurisprudenza l’ordinanza di occupazione d’urgenza riguardava una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che era sufficiente l’espresso richiamo a tale dichiarazione, che ne costituiva l’unico presupposto (Sez. IV, dec. n. 6608 del 2008; Sez. IV, 25 agosto 2003, n. 4813; Sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6436; Sez. IV, 19 marzo 2001, n. 1620; A.P. 15 settembre 1999, n. 14).
Peraltro, come ha già rilevato la Sezione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 22 bis del testo unico sugli espropri va considerata sufficiente la motivazione dell’ordinanza di occupazione, che rilevi l’urgenza di consentire la realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità.
La motivazione sulla “particolare urgenza” di avviare i lavori, presa in considerazione dall’art. 22 bis del testo unico, non è sostanzialmente dissimile dalla “urgenza” indicata nell’art. 22.
Infatti, in presenza dei presupposti procedimentali prescritti per l’emanazione dell’ordinanza di occupazione (il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, perché nel sistema del testo unico è divenuta irrilevante una specifica dichiarazione di indifferibilità ed urgenza, rilevante nel precedente sistema per ragioni storiche, ma di per sé sussistente in re ipsa), l’Amministrazione ben può immettersi senz’altro nel possesso dell’area in esecuzione dell’ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi è stata l’approvazione del progetto e lo stanziamento delle relative risorse (Sez. IV, dec. n. 3697 del 2007).
Per di più, nella specie l’ordinanza impugnata in primo grado ha rilevato che l’immissione in possesso riguarda la realizzazione di lavori aventi una specifica qualificazione legale di urgenza, in quanto volti al raddoppio della strada statale Aurelia bis, rientrante nell’ambito di applicazione della ‘legge obiettivo’ n. 443 del 2001 (a seguito della approvazione del progetto definitivo da parte del C.I.P.E.).
Pertanto, in accoglimento dell’appello principale, vanno respinte le censure di primo grado accolte dal TAR.
4. Passando all’esame dell’appello incidentale, a pp. 8-12 è lamentata la mancata trasmissione di un avviso di avvio del procedimento e la violazione dell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2002 (trasfuso nell’art. 253, comma 27, del decreto legislativo n. 163 del 2006), recante disposizioni transitorie per i procedimenti che già fossero in corso “alla data del 10 settembre 2002”.
In sostanza, è dedotto che la delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 2007 non avrebbe potuto prendere in considerazione le risultanze della precedente conferenza di servizi istruttoria del 31 marzo 2004 e degli atti relativi, e si sarebbe dovuto avere un ulteriore atto di avvio del procedimento, poiché l’art. 16 avrebbe previsto o la prosecuzione del procedimento già cominciato in base alla normativa preesistente, o l’interruzione del procedimento, con un suo riavvio con applicazione della normativa sopravvenuta di attuazione della legge obiettivo.
5. Così sintetizzate le questioni sollevate, ritiene la Sezione che le censure siano infondate e vadano respinte.
In primo luogo, già la delibera del C.I.P.E. del 21 dicembre 2001 ha preso in considerazione i lavori riguardanti la strada statale Aurelia.
Sotto tale profilo rileva l’art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, per il quale “in sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001” … e “gli interventi previsti nel programma … sono compresi in un’intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione”.
Risulta pertanto rilevante l’intesa generale quadro del 3 febbraio 2002 tra il Governo e la Regione Liguria (in cui si è dato atto della proposta ministeriale del 12 novembre 2001 e degli accordi del successivo 12 novembre, aventi ad oggetto anche la scheda 4aC1, concernente la variante alla strada statale 1 Aurelia Albisola-Savona-Vado).
Inoltre, in secondo luogo l’art. 253, comma 27, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del 2006 va interpretato nel senso che ben può il C.I.P.E. approvare il progetto, tenendo conto dei precedenti atti istruttori.
Depone in tal senso sia la sua ratio (volta a velocizzare le procedure dei lavori relativi a infrastrutture strategiche), sia il suo testo (che ha consentito l’utilizzazione dei precedenti atti istruttori nei casi ivi previsti, tra cui quello caratterizzato da un “progetto di infrastruttura che sia stato oggetto, in tutto o in parte, di una precedente procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale, sulla base di vigenti norme statali o regionali”), con ciò ammettendo che una qualsiasi fase del procedimento, anche di competenza regionale, costituisca il presupposto per l’esercizio del potere da parte del C.I.P.E.
6. A pp. 12-17, l’appello incidentale lamenta la violazione della normativa riguardante la competenza per il procedimento di valutazione di impatto ambientale e, in particolare, dell’allegato al decreto legislativo n. 152 del 2006.
La società ha dedotto che, a seguito della riconducibilità delle opere alle previsioni della ‘legge obiettivo’ n. 443 del 2001, si sarebbe dovuta formalizzare una valutazione di impatto ambientale di competenza dell’Amministrazione statale, basata su valutazioni e procedimenti diversi da quelli previsti per la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.
7. Rileva la Sezione che è pacifico tra le parti come il progetto in questione sia stato oggetto della specifica valutazione di impatto regionale, prevista dalla legge regionale n. 38 del 1998 (v. l’atto n. 1224 del 10 ottobre 2003).
La questione, dunque, riguarda la necessità o meno di una rinnovata valutazione di impatto ambientale, in quanto il C.I.P.E. ha disposto l’approvazione del progetto, in applicazione della legge n. 443 del 2001.
Al riguardo, la Sezione ritiene decisivo considerare che il C.I.P.E. si è limitato ad approvare il progetto già sottoposto alla precedente valutazione di impatto ambientale regionale, senza apportarvi modificazioni e al precipuo scopo di velocizzare il procedimento di realizzazione delle opere e di finanziarle, in applicazione della legge n. 443 del 2001.
In altri termini, la riconducibilità delle opere tra quelle di interesse statale – quanto alla infrastrutture strategiche – ha unicamente consentito una accelerazione dei tempi di realizzazione, senza incidere sul contenuto sostanziale del progetto, che - non avendo subito modificazioni – non andava sottoposto a una seconda valutazione di impatto ambientale (che sarebbe risultata inoltre incoerente con le rimarcate finalità di velocizzazione delle opere).
8. A pp. 17-20, l’appello incidentale ha dedotto che non si sarebbe perfezionata l’intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell’opera, poiché la delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 2007 sarebbe stata approvata in assenza del presidente della Regione Liguria, in violazione dell’art. 161, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2002.
L’appellante incidentale:
- ha rimarcato la particolare importanza della intesa ed ha richiamato anche l’art. 1, comma 5, del regolamento per il funzionamento per il C.I.P.E. approvato nel 1998, per il quale “partecipano alla discussione i presidenti regionali” e gli invitati “non possono delegare la partecipazione alla riunione”;
- ha rilevato che, dal ‘foglio-firma’ delle presenze dei partecipanti alla seduta del 3 agosto 2007, risulta che non ha partecipato il presidente della Regione Liguria.
9. Così riassunte le articolate censure, la Sezione ritiene che esse siano infondate e vadano respinte, per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, nella seduta del 3 agosto 2007 è risultato presente - ed ha manifestato l’adesione al progetto - l’assessore regionale sig. Merlo, in luogo del presidente della Regione Liguria.
In secondo luogo, risulta applicabile l’art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (sulle ‘norme generali sulla procedura dei progetti’ relativi alle infrastrutture strategiche), il cui secondo periodo dispone che ‘i presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l’opera’.
Mentre per le convocazioni e per tutte le altre formalità si applicano le disposizioni complessivamente previste dagli articoli 166-168, sotto il profilo della manifestazione del suo consenso l’art. 167, comma 5, non esige la presenza del presidente della regione.
L’intesa può anche risultare da qualsiasi atto con cui il presidente manifesti di condividere le risultanze progettuali e non occorre che essa sia rinnovata con la sua formale presenza in sede di conferenza di servizi.
Nella specie, tale condivisione risulta dalla deliberazione della giunta regionale n. 1224 del 10 ottobre 2003 e dalla sua partecipazione alla conferenza dei servizi istruttoria svoltasi il 31 marzo 2004.
Anche la delibera della giunta regionale rileva in tal senso, ben potendo il presidente esprimere le proprie valutazioni nell’ambito di una valutazione collegiale, da parte della giunta, degli interessi coinvolti.
La censura va pertanto respinta, sicché non rileva verificare se lo statuto regionale rilevante ratione temporis, a sua volta, potesse consentire la presenza dell’assessore in luogo del presidente della Regione.
10. A pp. 20-23, la società ha dedotto la violazione della normativa sulla partecipazione procedimentale e vari profili di eccesso di potere, poiché in data 4 febbraio 2003 ha formulato osservazioni, seguite dalla rassicurazione dell’ANAS che la sua posizione sarebbe stata valutata ‘congiuntamente al Comune di Savona’, per la ‘rilocalizzazione di tutte le attività produttive interessate dalla procedura di esproprio’.
Inoltre, la società ha dedotto che soluzioni progettuali alternative avrebbero potuto salvaguardare, almeno in parte, l’attività produttiva in corso.
11. Le censure così sintetizzate (da trattare unitariamente, per la loro connessione) vanno respinte, poiché nel corso del procedimento le osservazioni sono state valutate, con l’apprezzamento delle esigenze di continuità della attività produttiva.
Di tale apprezzamento si dovrà specificamente tenere conto, allorquando la società formulerà istanze di rilievo urbanistico al Comune che ha dato il consenso alla realizzazione dell’opera stradale, ma esso non incide sulla legittimità degli atti del procedimento in questione.
12. A pp. 23-24, l’appellante incidentale ha lamentato che non vi sarebbe stato il consenso dei Comuni ove è stata prevista la localizzazione dell’opera.
13. La censura va respinta, poiché risulta dagli atti (e anche dalle premesse e dagli allegati della delibera della giunta regionale n. 1224 del 2003) che il progetto è stato trasmesso ai Comuni nei cui territori è prevista la realizzazione delle opere, con una loro valutazione positiva.
Ciò è stato anche rimarcato nella conferenza dei servizi tenutasi il 31 marzo 2004, nella quale i Comuni hanno espresso un ulteriore parere favorevole.
14. Va respinto il motivo sub 5, a p. 26 dell’atto di appello, poiché ha dedotto l’illegittimità derivata dell’occupazione d’urgenza, per vizi della delibera del C.I.P.E., risultati insussistenti.
15. A pp. 27-29, l’appello incidentale ha formulato censure avverso l’ordinanza di occupazione d’urgenza, deducendo:
- la violazione dell’art. 22 bis del testo unico sugli espropri n. 327 del 2001 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, poiché l’ordinanza di occupazione d’urgenza non sarebbe adeguatamente motivata;
- la violazione dell’art. 22 bis del testo unico sugli espropri e degli artt. 42 e 97 della Costituzione, oltre vari profili di eccesso di potere, perché non vi sarebbe alcuna ragione di interesse pubblico, tale da far disporre l’occupazione di urgenza di immobili in una fase in cui ancora non vi è stata la redazione del progetto esecutivo, anche perché si tratterebbe di una misura eccessivamente lesiva, anche se prodromica alla progettazione esecutiva.
16. Ritiene la Sezione che le censure così riassunte vadano respinte, nella parte in cui sono meramente ripetitive di quella accolta dalla sentenza gravata, con una statuizione che la Sezione ha riformato con il precedente punto 3.
Esse vanno respinte per la restante parte, poiché il testo unico sugli espropri – all’art. 22 bis - prevede che la dichiarazione di pubblica utilità costituisce l’unico indispensabile presupposto affinché sia disposta l’occupazione d’urgenza.
Così come nel precedente quadro normativo, il testo unico consente dunque l’immissione in possesso in assenza di ulteriori presupposti di fatto, rimettendo alla valutazione della autorità espropriante la determinazione di disporre l’occupazione (con l’assunzione dei relativi oneri economici), al fine di agevolare la redazione del progetto definitivo, di avere la disponibilità materiale delle aree già al momento della indizione dei bandi delle gare d’appalto, ecc.
17. Gli appellanti incidentali hanno richiamato la censura secondo cui la competenza a disporre la occupazione d’urgenza sarebbe del C.I.P.E. o del Ministero proponente, ma non della s.p.a. ANAS.
Essi, inoltre, hanno rilevato che la competenza non sarebbe comunque a questa delegabile, altrimenti sarebbe violato l’art. 97 della Costituzione
18. Ritiene la Sezione che tali censure, così come proposte, vadano respinte.
L’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 138 del 2002, come convertito nella legge n 178 del 2002, ha disposto che “all’ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonchè 1), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”.
Dalle disposizioni del riportato comma 2 dell’art. 7, si evince che rientra nell’ambito delle competenze istituzionali della s.p.a. ANAS anche l’emanazione degli atti di occupazione d’urgenza per la realizzazione delle opere che comunque le siano state commissionate.
Trattandosi di disposizioni legislative direttamente attributive di competenze, risultano rispettati i principi del buon andamento e di legalità, desumibili dall’art. 97 della Costituzione, sicché le dedotte questioni di costituzionalità vanno dichiarate manifestamente infondate.
19. Restano da esaminare le censure proposte a p. 25, 26 e 27, secondo cui vi sarebbe una difformità tra le previsioni della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 2007, che ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, e il contenuto dell’ordinanza di occupazione d’urgenza del 1° settembre 2008.
La società appellante incidentale ha lamentato che l’occupazione sarebbe stata illegittimamente estesa anche al mappale 500, sub 4.
20. Ritiene la Sezione che dalla documentazione acquisita non emergono elementi sufficienti per decidere tali censure, in quanto l’ordinanza di occupazione d’urgenza fa riferimento ad un allegato, depositato in fotocopia illeggibile in alcune sue parti.
Nel corso dell’udienza, il collegio ha rilevato la circostanza e il difensore della società ha depositato un’altra fotocopia dell’allegato, che però ugualmente risulta parzialmente illeggibile.
Pertanto, la Sezione dispone che, a cura della s.p.a. ANAS, sia depositata presso la Segreteria della Sezione una documentata relazione, da cui possa evincersi con precisione:
a) quale sia l’effettiva incidenza della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 2007, con riferimento alle proprietà della società appellata;
b) l’effettivo contenuto dell’ordinanza di occupazione d’urgenza e del suo allegato riguardante la medesima società, con la specifica indicazione delle particelle prese in considerazione dalla delibera del C.I,P.E., di quelle di cui è stata prevista l’occupazione e di quelle effettivamente occupate.
Tale deposito avrà luogo, presso la Segreteria della Sezione, entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua previa notifica a istanza di parte.
21. Pertanto, la Sezione:
- fermo restando il giudicato rilevato al precedente punto 2, accoglie l’appello principale e respinge l’appello principale nei limiti sopra precisati;
- dispone gli incombenti indicati al punto 20, entro il termine ivi fissato.
Ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese e sugli onorari dei due gradi del giudizio, resta riservata.

P. Q. M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello principale n. 1899 del 2009, respinge in parte l’appello incidentale e – riservata ogni ulteriore statuizione - dispone gli incombenti fissati in motivazione, entro il termine ivi fissato.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 5 maggio 2009, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Gaetano Trotta Presidente
Luigi Maruotti Consigliere est.
Goffredo Zaccardi Consigliere
Salvatore Cacace Consigliere
Sergio De Felice Consigliere


Depositata in Segreteria
Il 29/05/2009





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