REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6005/2008, proposto dalla
Impresa Cipriani Giuliano, in persona del suo titolare Sig. Giuliano Cipriani, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe De Mare e Francsco Braschi ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n.180;
CONTRO
il Comune di Coriano, costituitosi in giudizio in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Aluigi, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via del Viminale n 4, presso lo studio dell’Avvocato Fabio Lorenzoni;
Di Stefano Costruzioni s.p.a., non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla decisione di questa V sezione del 22 maggio 2007, n. 5478;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2009, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli Avvocati Sannino per delega di Braschi e Meloni per delega di Alvigi come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
P. – La Sezione, con la decisione n. 5478 del 22 ottobre 2007, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, Sezione II, n. 1968 del 2005, ha accolto il ricorso proposto dall’impresa Cipriani e ha annullato il provvedimento di esclusione di detta impresa dalla gara indetta dal Comune di Coriano per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo della Cultura, poi aggiudicati all’impresa Di Stefano Costruzioni Generali, S.p.a.
L’impresa Cipriani, previa diffida ad adempiere notificata al Comune di Coriano il 24 settembre 2007, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla predetta decisione.
2. – L’impresa ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta perché provvedesse all’ottemperanza della predetta decisione in sostituzione dl Comune inadempiente.
In subordine, qualora i lavori di ristrutturazione oggetto della gara fossero stati già portati a termine, con conseguente materiale impossibilità per il commissario ad acta di porre in esecuzione la sentenza, l’Impresa ricorrente ha chiesto “la quantificazione di tutti i danni subiti a seguito dell’illegittima esclusione dalla procedura nonché del successivo mancato rispetto, da parte del Comune di Coriano, di quanto statuito prima dell’ordinanza cautelare d’accoglimento assunta dal Consiglio di Stato e successivamente dalla sentenza definitiva di appello da determinarsi sia in relazione al lucro cessante che al danno emergente, con la conseguente condanna in capo all’amministrazione comunale del relativo risarcimento”.
3.- Il ricorso è inammissibile.
La decisione della Sezione ha annullato il provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla gara indetta dal Comune di Coriano. Per ottemperare a tale sentenza si sarebbe dovuta rinnovare la procedura di gara.
Peraltro, con il provvedimento del 25 febbraio 2008 n. 3013,il responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Coriano ha preso atto della predetta decisione ma, poiché i lavori oggetto della gara risultavano già integralmente realizzati dall’impresa aggiudicataria, con la sola residua esigenza di rimuovere il cantiere in condizioni di sicurezza, ha confermato l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa Di Stefano Costruzioni Generali.
L’avvenuta realizzazione dei lavori oggetto della gara ha reso inattuabile la richiesta di procedere alla nomina del commissario ad acta per l’esecuzione della decisione di questa Sezione.
Neppure può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata dalla impresa ricorrente.
In sede di giudizio di ottemperanza, infatti, secondo principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa, non possono essere proposte domande che non siano state già proposte e decise dalla sentenza da eseguire, in quanto solo il “decisum” è oggetto di esecuzione (Cons. St., IV Sez. 9 gennaio 2001 n. 49).
Sussistono valide ragioni per procedere alla compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quinta Sezione, dichiara inammissibile l’appello indicato in epigrafe.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 24 febbraio 2009, con l’intervento dei signori:
Raffaele Carboni - Presidente
Cesare Lamberti - Consigliere
Filoreto D’Agostino - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere estensore
Aldo Scola - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 28/05/09
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
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