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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 19 maggio 2009 n. 3064
Pres. La Medica Est. Scola
A.s.u.r. Marche (Avv. D. Lucchetti) c/ Bozzi A. (Avv. A. Lucchetti)


1. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Efficacia vincolante – Nei confronti della P.A. – Esclusione – Approvazione – Necessità - Conseguenze.

 

2. Contratti della P.A. – Gara per pubblico incanto – Aggiudicazione – Annullamento – Garanzie informative e partecipative – Necessità.

 

3. Processo amministrativo – Appello - Ricorso – Deposito – Dimidiazione dei termini – Ammissibilità.

1. Nelle procedure di gara, l’aggiudicazione crea immediatamente obblighi contrattuali vincolanti a carico del privato contraente, mentre non è efficace per l’amministrazione finché non intervenga l’approvazione (c.d. efficacia claudicante). Ne consegue che la c.d. approvazione, comunque successiva alla aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione dei contratti, non incide sulla loro esistenza o giuridica validità, ma unicamente sulla loro efficacia, costituendo elemento condizionale sospensivo della loro operatività esclusivamente nei riguardi e a vantaggio della p.a.

 

2. L’annullamento di una intera procedura per pubblico incanto (dal bando di gara all’atto finale di aggiudicazione) e il diniego di approvazione del verbale d’asta, essendo pesantemente incisivi e pregiudizievoli della sfera del soggetto aggiudicatario che, in buona fede, ha formulato una valida offerta, non possono essere disposti se non a seguito dell’adozione delle garanzie informative e partecipative prescritte dagli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/90.

 

3. Nel processo amministrativo, il termine di trenta giorni, fissato dalla legge per il deposito del ricorso, anche in appello, appartiene al novero di quelli soggetti alla dimidiazione di cui all’art. 23 bis l.n. 1034/1971, anche nel caso di controversie relative a procedimenti di secondo grado.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
(Quinta Sezione)



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 8684/2007, proposto da:
- A.s.u.r. Marche - Azienda sanitaria unica regionale, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Dino Lucchetti ed elettivamente con esso domiciliata presso lo studio dell’avv. De Cesare, in viale Giuseppe Mazzini n. 119, Roma, appellante;

contro



- Bozzi Alberto, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Lucchetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia, in via Principessa Clotilde n. 2, Roma, appellato;

per l’annullamento e/o la riforma



della sentenza del T.a.r. Marche, Ancona, sezione I, 26 aprile 2007 n. 632, concernente la caducazione della procedura di asta pubblica per vendita di un lotto di terreno, mediante annullamento del verbale di aggiudicazione.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato Bozzi Alberto;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 10 marzo 2009, il consigliere Aldo SCOLA;
Uditi, per le parti, gli avv.ti Dino Lucchetti ed Alberto Lucchetti.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



1) –
Dovendo procedere urgentemente al reperimento di fondi al fine di realizzare il programma dei lavori più immediati e necessari compresi nel “Piano di rientro” [adeguamento delle strutture dei presidi sanitari alle norme anticendio e di sicurezza del lavoro], l’Azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia stabilva di alienare, tramite asta pubblica, terreni e fabbricati di sua proprietà facenti parte della categoria dei “beni di reddito”, con deliberazione del direttore generale n. 264 del 22.6.1998, che poneva in vendita n. 15 lotti di terreni e fabbricati, tra i quali il lotto 15, così individuato: “Terreno sito in Ostra, via della Schea n.27 di Ha 5.50.92, distinti a catasto terreni alla Partita 4481 Fg.18 Particelle nn.77-78-97-107-108-109-128 Redd. Dom. 295, 603, con casa colonica fatiscente. Prezzo a base d’asta Lire 140.000.000 (centoquarantamilioni)”.
Vi si specificava che la vendita sarebbe stata effettuata nelle forme dell’asta pubblica, secondo le procedure dell’art. 73, lettera c), e degli artt. 75 e 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827, e si approvava il bando d’asta, disponendone la pubblicazione sulla G.U., sul B.U.R. Marche, sul F.A.L. della provincia di Ancona e sull’albo pretorio del Comune di Senigallia e di tutti i Comuni di ubicazione dei beni.
2) - Il mese precedente, con deliberazione del D.G. n. 212 del 13.5.1998, la stessa Azienda U.S.L. n. 4 aveva stabilito di rinnovare, a favore del sig. Bozzi Benito (che già li conduceva come affittuario, come da contratto del 20.6.1987), la concessione in affitto, per la durata di cinque anni, di due fondi rustici, siti in Ostra, alla via della Schea, n. 27, uno dei quali, quello di Ha 5.50.92, avrebbe poi costituito il lotto n. 15, messo in vendita per pubblici incanti con la predetta delib. n. 264 del 22.6.1998; in data 10 luglio 1998, in esecuzione dell’atto deliberativo n. 212 del 13.5.1998, il direttore generale dell’Azienda U.S.L. n. 4 ed il sig. Bozzi Benito, assistiti dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria, avevano stipulato il contratto di affitto di fondi rustici, comprendente anche il terreno in esame.
1) - Avendo constatato [non si sa se a seguito di tardiva presa di cognizione della situazione di affittanza del terreno ovvero se allo scopo di precisare puntualmente nel bando d’asta la situazione stessa del terreno, prima rimasta indefinita] la necessità di ripetere la pubblicazione del bando, per quanto riguardava il lotto n. 15, il direttore generale dell’Azienda U.S.L. n. 4 adottava il deliberato n. 328 del 17.7.1998, con il quale:
- modificava il precedente avviso di cui alla delibera n. 264 del 22.6.1998, escludendo il lotto n. 15 dal pubblico incanto fissato per il giorno 24.7.1998;
- approvava un nuovo schema di avviso di vendita, integrativo e correttivo di quello approvato con la delibera n. 264 del 22.6.1998, precisando che il lotto n. 15 era gravato di contratto di affitto agrario della durata di 5 anni, con scadenza 10.11.2002 a favore di coltivatore diretto, e che, relativamente a tale lotto, la data del pubblico incanto era procrastinata dal 24.7.1998 al 25.8.1998, al fine del rispetto dei termini di legge per la pubblicità.
4) - Avendo gli organi di stampa preposti alla pubblicazione ufficiale del bando d’asta (G.U.; B.U.R. Marche; F.A.L.) comunicato che i tempi tecnici di pubblicazione dell’avviso correttivo, deliberato con l’atto n. 328 del 17.7.1998, avrebbero superato la data del 24 luglio 1998, in precedenza fissata per l’incanto, il direttore generale dell’Azienda U.S.L. n. 4 adottava il deliberato n. 331 del 22.7.1998, con cui, al dichiarato scopo di non creare turbativa d’asta, quanto al lotto n. 15, tra le offerte che avrebbero dovuto pervenire entro la data fissata dal primitivo bando (ore 13 del 23.7.1998) e quelle pervenienti entro la data fissata nell’avviso di rettifica (ore 12 del giorno 24 agosto 1998), decideva:
- di revocare l’intera delib. n. 328 del 17.7.1998;
- di stabilire, pertanto, che, nella seduta del 24 luglio 1998, sarebbero state accettate le offerte anche del lotto n. 15, dando agli offerenti la facoltà di confermare l’offerta se edotti dello status del lotto o di ritirarla senza incorrere nella penale della perdita della caparra del 10%.
5) – Il 24 luglio 1998, nella sede dell’Azienda U.S.L. n. 4, alle ore 9,30, aveva luogo l’esperimento della gara “con aggiudicazione definitiva, ad unico incanto ed al miglior offerente in aumento rispetto al prezzo a base d’asta per ciascun lotto messo in vendita o almeno pari al prezzo a base d’asta”, riguardo ai beni immobili di cui ai lotti messi in vendita a seguito della delibera n. 264 del 22.6.1998.
Quanto all’immobile di cui al lotto n. 15, il dirigente responsabile dell’U.O. affari generali e patrimonio, quale presidente del pubblico incanto, dava atto, in preliminare, fra gli altri, di quanto segue:
«Premesso che con atto deliberativo n. 331 del 22.7.1998 si è stabilito di ribadire quanto deliberato con atto n. 264 del 22.06.1998, con la precisazione che per il lotto n. 15, pur avendo stabilito nel bando che i beni verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che per informazioni e visione dei beni erano a disposizione sia l’Ufficio Tecnico che l’Ufficio Patrimonio dell’Ente, non avendo nel bando esternato esplicitamente che è onerato di contratto di affitto quinquennale a favore di coltivatore diretto con scadenza il 10.11.2002, si procederà ad interpellare gli offerenti cominciando dalla maggiore offerta per avere dichiarazione di essere edotti dello “status” del bene ed in relazione a ciò acquisire dichiarazione di conferma dell’offerta o di eventuale ritiro, senza applicazione, in tal caso, della ritenuta della caparra».
Dichiarata aperta l’asta, si procedeva a dischiudere le buste delle offerte, constatando, quanto al lotto n. 15, che erano pervenute le seguenti offerte:
- Bari Giuliano – ammesso – L. 236.000.000=
- Bozzi Alberto – ammesso – L. 145.000.000=
- Bucci Gianluca – ammesso – L. 142.950.000=
In rapporto al lotto n.15, essendo risultato aggiudicatario Bari Giuliano, con l’offerta di L.236.000.000, il presidente, in ottemperanza a quanto stabilito con la delib. n. 331 del 22.7.1998, aveva richiesto allo stesso Bari Giuliano, in quanto miglior offerente, se avesse formulato l’offerta nella consapevolezza che il lotto era gravato da contratto quinquennale a favore di coltivatore diretto con scadenza 10.11.2002 o se, presane conoscenza nell’attuale momento, intendesse confermare o ritirare l’offerta con esplicita dichiarazione scritta a verbale d’asta, senza incorrere nella penale di perdita della caparra.
Al che, Bari Giuliano aveva dichiarato quanto segue: “Dichiaro di non essere stato edotto fin d’ora che sul lotto n. 15 gravasse contratto di affitto quinquennale a favore di coltivatore diretto con scadenza 10.11.2002. Avendo formulato l’offerta su tale presupposto, dichiaro di avvalermi della facoltà concessa da codesta Amministrazione di ritirare in toto l’offerta, senza incorrere nella penale di ritenuta della caparra, rinunciando fin d’ora ad ogni pretesa o rivalsa nei confronti di codesta A.S.L. n.4 in relazione alla presente asta. (f.to) Bari Giuliano.”
Pertanto il presidente di gara aveva proceduto all’assegnazione del lotto n.15 al secondo miglior offerente, che risultava essere il sig. Bozzi Alberto con l’offerta di L.145.000.000.
6) – Da ultimo, il direttore generale dell’A.U.S.L. n. 4 adottava la delib. n. 350 in data 4.8.1998 con cui, mentre approvava il verbale di asta pubblica del 24.7.1998 per la vendita dei lotti n. 3 e n. 8 (solo relativamente ai quali erano pervenute offerte valide), stabiliva di non approvare la parte del verbale della medesima asta concernente la vendita del lotto n. 15 e di dichiarare caducata la parte della precedente delibera n. 264 del 22.6.1998, di avviso d’asta pubblica, sempre relativa alla vendita del lotto n. 15, nonché tutti gli atti alla stessa parte presupposti connessi e conseguenti.
Le motivazioni della non approvazione del verbale d’asta relativamente al lotto n. 15 e dell’annullamento della delibera n. 268/1998 per la parte concernente la vendita all’asta del lotto n. 15 erano quelle esternate nel documento istruttorio.
7) – La deliberazione n. 350/1998 veniva impugnata in parte qua da Bozzi Alberto mediante censure di:
I) violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 16, 4° comma e 19, 1° comma, del R.D. 18.11.1923 n. 2440 in tema di efficacia del verbale di aggiudicazione, in assenza di espresso riferimento nel bando a successivi momenti di insorgenza del vincolo contrattuale: il processo verbale di aggiudicazione tenendo luogo del contratto, era precluso alla p.a. l’esercizio di poteri di autotutela sulla procedura ad evidenza pubblica, già conclusasi.
II) Violazione dei principi in materia di procedimenti di secondo grado: insussistenza degli ulteriori presupposti per l’avvio del procedimento di autotutela.
Mancavano del tutto, nella fattispecie, i due presupposti per il legittimo esercizio dell’annullamento d’ufficio della procedura concorsuale; i quali, oltre al mancato consolidamento di una situazione di diritto soggettivo derivante dalla stipulazione del contratto [già avvenuta], dovevano consistere: a) nel riscontro di vizi effettivi di legittimità; b) nella motivazione circa l’interesse pubblico sotteso all’annullamento in contestuale bilanciamento con l’interesse privato sacrificato.
III) Violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e conseguente eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di attività istruttoria: l’amministrazione, omettendo la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo di riesame e di successiva revoca, mai pervenuta al ricorrente, gli avrebbe precluso l’esercizio dei propri diritti di partecipazione procedimentale, impedendo, da un lato, la corretta instaurazione del contraddittorio tra p.a. e parte privata, e, dall’altro, la consapevole formazione della volontà dell’Amministrazione stessa in relazione agli argomenti deducibili dalla parte privata.
IV) Eccesso di potere nella figura sintomatica della contraddittorietà endo-procedimentale ed infondatezza della censura di legittimità concernente la redazione dei verbali. Eccesso di potere nella figura sintomatica della disparità di trattamento tra situazioni soggettive omogenee e sviamento.
L’affermazione dell’Amministrazione che il verbale di asta pubblica presenterebbe vizi formali sarebbe infondata, risultando agli atti del procedimento le offerte pervenute. L’annullamento parziale di tale verbale sarebbe illogico in quanto i presunti vizi formali riguarderebbero, in ipotesi, sia la vendita del lotto n. 15 che degli altri lotti.
V) Ulteriore eccesso di potere nella figura sintomatica della contraddittorietà endo-procedimentale ed infondatezza della censura di legittimità concernente la redazione dei verbali. Eccesso di potere per sviamento: contrariamente a quanto affermato nella motivazione dell’atto impugnato, la deliberazione n. 331 del 22.7.1998 non contrasterebbe con la lex specialis della gara, dettata con la delibera n. 264 del 22.6.1998; la facoltà concessa agli offerenti di confermare l’offerta o ritirarla, essendo stati resi edotti dello status del lotto (cioè del vincolo risultante dal contratto di affitto) non comprometterebbe la loro sfera soggettiva, ma l’accrescerebbe; e l’annullamento della citata deliberazione non farebbe che rendere ancora più incerto e contraddittorio tutto l’iter seguito dalla p.a..
8) – L’Azienda U.S.L. n. 4 si costituiva in giudizio, contestando tutte le richieste e le deduzioni portate nel ricorso del quale chiedeva il rigetto, riservandosi ogni più ampia difesa, e, nella memoria prodotta il 31 dicembre 2005, formulava le proprie controdeduzioni.
9. – Nell’imminenza dell’udienza di discussione, la stessa p.a. versava in atti la documentazione completa pertinente alla controversia, ivi comprese le copie del contratto d’affitto rinnovato il 28.11.2002 con Bozzi Benito e della deliberazione n. 326/2003 che aveva autorizzato il subentro, nel contratto stesso, della vedova dell’affittuario, Simonetti Maria, ed i certificati anagrafici di Bozzi Alberto.
10) – In udienza, il difensore dell’Azienda U.S.L. n. 4 chiedeva l’inserimento a verbale delle note difensive scritte, contestualmente depositate, mentre il difensore del Bozzi si riportava alle tesi già svolte, insistendo in particolare sull’illegittimità dell’impugnato atto di autotutela per inosservanza delle prescritte garanzie procedimentali e per mancata specificazione delle ragioni di pubblico interesse che avrebbero dovuto supportarlo.
11) – I primi giudici accoglievano il ricorso con sentenza poi impugnata dall’A.s.u.r. soccombente per:
violazione dell’art. 21, legge n. 1034/1971, per la non rilevata inammissibilità del ricorso, non notificato al controinteressato Bozzi Benito, conduttore del fondo (v. art. 8, legge n. 590/1965) dotato di diritto di prelazione;
violazione degli artt. 7, 8 e 10, legge n. 241/1990, in rapporto al potere di autotutela correttamente esercitato dall’Azienda sanitaria avverso l’aggiudicazione provvisoria, in assenza di quella definitiva (v. C.S., sez. IV, dec. n. 5360/2005,sez. VI, dec. n. 1885/2005);
violazione dell’art. 113, r.d. n. 827/1924, per errata individuazione dell’interesse pubblico posto a base dell’atto di autotutela in esame.
Bozzi Alberto si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, anche con memoria in cui eccepiva l’irricevibilità e l’inammissibilità dell’appello.
All’esito dell’udienza di discussione la vertenza passava in decisione, con immediata pubblicazione del dispositivo, data la materia trattata: art. 23-bis, comma 6, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 4, legge 21 luglio 2000 n. 205.

DIRITTO



Con l’impugnata deliberazione n. 350 del 4.8.1998 il direttore generale dell’Azienda U.S.L. n. 4 – Senigallia:
- aveva annullato, in via di autotutela esercitata d’ufficio, l’atto deliberativo n. 264 del 22.6.1998, nella parte con cui aveva indetto l’asta pubblica per la vendita del terreno e della casa colonica costituenti il lotto n. 15 e tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti (ivi compreso, quindi, quello di aggiudicazione del lotto n. 15 a favore di Bozzi Alberto, per il prezzo di L. 145.000.000, a seguito dell’esperimento della pubblica gara avvenuto il 24.7.1998);
- non aveva approvato la parte del verbale in data 24.7.1998 concernente l’asta pubblica per la vendita del lotto n. 15;
- aveva approvato la restante parte del verbale medesimo relativo all’aggiudicazione dei lotti n. 13 e n. 8 ai maggiori offerenti.
Nel caso in esame, trattandosi di procedura concorsuale per la vendita di beni da parte di un ente pubblico diverso dallo Stato ed assimilabile, per taluni aspetti, agli enti locali, ed eliminata la doverosità di qualunque controllo estrinseco (essendo venuta meno per legge la sottoposizione al sindacato di legittimità da parte dell’organo regionale di controllo), sembra che il diniego di approvazione disposto dal direttore generale dell’A.U.S.L. n. 4 con l’atto di cui si controverte configurasse il potere di esprimere, in via ultimativa, la volontà dell’ente riguardo alla esperita gara per la scelta del contraente ed all’avvenuta conclusione del contratto: il richiamo agli articoli 19 del r.d. 2440/1923 e 113 del R.D. n. 827/1924 si rivelava, quindi, improprio.
Al riguardo si osservava che:
a) i processi verbali di aggiudicazione, qualora si riferiscano ad un’aggiudicazione pura e semplice [come quella avvenuta ordinariamente, in assenza di riserve espresse o di rinvio a successive gare da effettuarsi in completamento], si qualificano come processi verbali di aggiudicazione definitiva;
b) l’aggiudicazione crea immediatamente obblighi contrattuali vincolanti a carico del privato contraente, mentre non è efficace per l’amministrazione finché non intervenga l’approvazione (art. 19 R.D. n. 2440/1923: efficacia claudicante);
c) la stipulazione del contratto, con redazione e sottoscrizione formale, consegue, ove necessaria ovvero prevista da norma di legge o dall’ufficio di gara, dopo che sia intervenuto il verbale di aggiudicazione, in seguito ad incanto o licitazione;
d) la c.d. approvazione, comunque successiva alla aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione dei contratti, non incide sulla loro esistenza e/o giuridica validità, ma unicamente sulla loro efficacia, costituendo elemento condizionale sospensivo della loro operatività (peraltro esclusivamente nei riguardi e/o a vantaggio della p.a.).
Con la delib. n. 350/1998, il direttore generale non si era limitato a non approvare la parte del verbale in data 24.7.1998 riguardante la procedura di asta pubblica per la vendita del lotto n. 15, ma aveva altresì caducato la gara relativa alla messa in vendita del lotto n. 15, a cominciare dall’atto deliberativo n. 264 del 22.6.1998, di avvio della gara e/o di approvazione dell’avviso al pubblico: due determinazioni evidentemente (anche se ciò non è detto esplicitamente), collegate e la prima (quella relativa alla mancata approvazione del verbale d’asta del lotto n. 15) logicamente conseguente alla seconda (quella di procedere all’annullamento di tutti gli atti della procedura per la vendita all’asta del lotto n. 15), per cui il deliberato n. 350 ha una duplice valenza: di diniego di approvazione del verbale di aggiudicazione e di autoannullamento dell’intera procedura culminata con l’aggiudicazione.
Si ravvisava, dunque, un vizio di ordine procedurale, atteso che tanto l’annullamento dell’intera procedura (dal bando di gara all’atto finale di aggiudicazione) quanto il diniego di approvazione del verbale d’asta, essendo pesantemente incisivi e pregiudizievoli della sfera del soggetto che, in buona fede, aveva formulato una valida offerta e si era aggiudicato la gara per l’acquisto della proprietà dei beni immobili costituenti il lotto n. 15, non potevano essere disposti se non a seguito dell’adozione delle garanzie informative e partecipative prescritte dagli artt. 7, 8 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241.
Il preavviso del procedimento, che avrebbe potuto mettere capo all’invalidazione dell’aggiudicazione definitiva ed all’annullamento radicale della gara per pubblico incanto, come pure la possibilità accordata di interloquire nel procedimento stesso, esponendo le proprie ragioni, costituivano momenti indefettibili della procedura di revisione della legittimità dell’esperita gara di pubblico incanto, non essendo concepibile – alla stregua dei principi legislativi di garanzia partecipativa, sostanziale e non solo formale – che fosse dato a questa di travolgere con effetto retroattivo tutta l’attività posta finora in essere ed, in tal modo, di vanificare l’adesione negoziale compiutamente espressa e positivamente condotta a termine dalla parte privata, senza metterla in grado di adeguatamente difendersi (v.: C.G.A. Reg. Siciliana, dec. 21.11.2006 n. 714).
Il ricorrente aveva maturato una posizione soggettiva particolarmente consistente, che, secondo una corrente interpretazione degli artt. 16 e 19 del R.D. n. 2440/1923, si sostanziava nei diritti soggettivi nascenti da un contratto oramai concluso, benché sottoposto alla condizione sospensiva dell’approvazione; né sussistevano particolari esigenze di celerità del procedimento ostative all’adozione delle garanzie procedimentali, esigenze di celerità di cui, peraltro, non v’era traccia nella delibera n. 350/1998 né nel documento istruttorio sottostante.
L’Azienda U.S.L. n. 4, attraverso l’autoannullamento della intera procedura di gara e dell’aggiudicazione, avrebbe dovuto perseguire specifiche ragioni di pubblico interesse, non essendo sufficiente il risultato del ripristino della legalità asseritamente violata, ed avrebbe altresì dovuto giudicare prevalenti tali ragioni di pubblico interesse rispetto al sacrificio imposto a Bozzi Alberto con la perdita del terreno acquistato: di tutto ciò non v’era traccia alcuna nell’impugnata deliberazione e nel documento istruttorio, il quale si limitava ad individuare presunti vizi di legittimità della procedura di gara; ed, unicamente in considerazione di questi, proponeva al direttore generale la caducazione del procedimento di vendita all’asta.
Le argomentazioni che precedono costituiscono il pilastro motivazionale dell’impugnata pronuncia, qui sottoposta ad un gravame circa il quale l’appellato, Alberto Bozzi, ha eccepito l’irricevibilità per tardività, in quanto notificato il 16 ottobre 2007, pur scadendo il relativo termine il 16 settembre 2007, trentesimo giorno decorrente dal 02 luglio 2007, data di notificazione della sentenza qui impugnata: tanto sarebbe imposto dalla dimidiazione dei termini di cui all’art. 23-bis, legge n. 1034/1971, richiamato nella narrativa in fatto, in rapporto alla presente vertenza in materia di dismissione di beni pubblici.
Si tratta di un’eccezione che non può condividersi, in quanto il termine fissato per la notificazione del ricorso, anche in appello, è l’unico non dimezzabile, per giurisprudenza divenuta ormai costante.
L’appellato ha eccepito pure l’inammissibilità del gravame di secondo grado, in quanto tardivamente depositato solo il 9 novembre 2007, in luogo del 31 ottobre 2007, quindicesimo giorno utile, decorrente dal 16 ottobre 2007, data di notificazione dell’appello in esame: tale seconda eccezione risulta, invece, condivisibile, in quanto il termine di trenta giorni, fissato dalla legge per il deposito del ricorso, anche in appello, appartiene (dopo iniziali oscillazioni giurisprudenziali), senza dubbio, al novero di quelli soggetti alla dimidiazione di cui sopra, anche nel caso di procedimenti di secondo grado, mediante atti di ritiro, revoca od annullamento, come nella specie (v. C.S., Ad. pl., dec. n. 5/2002 e dec. n. 1/2001; sez. IV, dec. n. 3291/2007).
Deve, dunque, procedersi ad una declaratoria (più che d’irricevibilità o d’inammissibilità) d’improcedibilità del presente appello, con salvezza dell’impugnata sentenza ed a spese compensate per giusti motivi tra tutte le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta:
- dichiara improcedibile l’appello e compensa integralmente spese ed onorari del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 10 marzo 2009, con l'intervento dei signori magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
G. Paolo CIRILLO Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere rel. est.
Vito POLI Consigliere
Nicola RUSSO Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
19/05/2009



 

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