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| n. 5-2009 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 7 maggio 2009 n. 2840
Pres. Barbagallo, Est. Barra Caracciolo
A. Crisanti (Avv. S. Mangiameli) c/ Ministero dell’università e della ricerca scientifica (Avv. dello Stato), C. Andreani (Avv. E. Picozza) |
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1. Atto amministrativo - Ratifica - Atto di convalida - Presupposto - Vizio di incompetenza - Conseguenze - Effetto sanante retroattivo - Generale applicabilità.
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2. Concorso - Concorso per docenti universitari - Commissione - Componente designato dal Consiglio di Facoltà - Nomina da parte del Preside - Nullità - Non sussiste - Ragione - Incompetenza relativa.
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1. La ratifica è una ipotesi di specie della più ampia categoria degli atti di convalida, caratterizzata dalla retroattività dei suoi effetti sananti e dalla particolarità del vizio, l’incompetenza in senso proprio, che affligge l’atto soggetto a sanatoria da parte dell’organo competente (cioè diverso da quello che ha adottato l’atto affetto da tale specifica illegittimità). Pertanto, posto che la convalida include il potere di “ratifica” da parte dell’organo competente, quest’ultima è in via generale ammissibile, salvo una norma specifica che espressamente la escluda. In tal senso depone l’espressa formulazione della norma di cui all’art. 6, l. 249/68, tutt’ora vigente e non incompatibile con l’art. 21nonies, co 2, l. 241/90, proseguendo, anche dopo l‘ introduzione di quest’ultima norma, ad atteggiarsi a previsione di essa specificativa. (Nella specie, pertanto, in ordine alla nomina del componente delle commissioni di concorso per il reclutamento dei docenti universitari, designato dal Consiglio di Facoltà, è ammissibile la ratifica, da parte di quest’ultimo, della predetta designazione, operata dal Preside di Facoltà al di fuori delle sue competenze).
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2. L’atto di designazione del componente delle commissioni per i concorsi a docente universitario, posto in essere dal Preside di Facoltà, in assenza di deliberazione da parte del Consiglio, come viceversa prescritto dall’art. 3, co. 3, dpr 117/00, non è nullo, per difetto assoluto di attribuzione, ex art. 21septies l. 241/90, ma affetto da illegittimità per incompetenza relativa e come tale efficace (fino alla sua sospensione o caducazione in via di autotutela o giurisdizionale). Si tratta, difatti, di un atto posto in essere dall’organo di vertice e di alta amministrazione, rientrante nell’ambito organizzativo legale di quelli tra i quali le complessive “attribuzioni” di governo e gestione del plesso universitario della Facoltà sono ripartite.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da
Andrea Crisanti rappresentato e difeso dall’ avv. Stelio Mangiameli ed elettivamente domiciliato in Roma via Tacito 41, presso lo studio Patti-Avvocati & Rechtsanwälte;
contro
Ministero dell’università e della ricerca scientifica in persona del Ministro pro-tempore e Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del Rettore p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui sono ope legis domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12;
e nei confronti di
Carla Andreani, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio Picozza ed elettivamente domiciliata presso di lui in Roma via di San Basilio 61;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. III, n.5792 del 12 giugno 2008;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti sopraindicate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2009 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.
Uditi l’avv. Mangiameli, l’avv. dello Stato Marchini e l’avv. Picozza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal prof. Andrea Crisanti per l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” del 29 dicembre 2006, di approvazione degli atti della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad 1 posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare FIS\03, nella quale era risultata vincitrice la prof. Carla Andreani.
Il Tar riteneva legittima, e non violativa dell’ordine legale delle nomine dei membri della commissione prevista dall’art.3 del DPR n.117\2000, la ratifica da parte del Consiglio di facoltà, avvenuta il 6 luglio 2006, della “designazione”, operata dal Preside della facoltà di scienze matematiche e fisiche il 17 maggio 2006. Tale ratifica, quale atto di convalida, retroagiva, nei suoi effetti sananti dell’incompetenza dell’organo adottante, ad un momento anteriore alla elezione degli altri componenti la commissione, prevista come successiva dallo stesso art.3 DPR n.117\2000.
Inoltre per il Tar la commissione di concorso aveva preso in esame tutti gli elementi utili ai fini della valutazione comparativa compiendo un giudizio complessivo dei titoli scientifici, didattici e di carriera posseduti dal singolo candidato. Era perciò non decisiva la lamentata “non corrispondenza di quanto indicato dalla prof.ssa Andreani nel proprio curriculum in merito alla didattica dichiarata dalla stessa all’atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso”. Osservava che gli atti di gara non evidenziavano la dovuta manifesta illogicità del procedimento valutativo seguito dalla commissione, che aveva motivato la sue conclusioni sulla complessiva valutazione della posizione assunta dalla Andreani.
Appella l’originario ricorrente deducendo i seguenti motivi:
I. 1. Erra il Tar circa la legittimità della comunicazione del nominativo del “membro designato”, perché la pseudo-deliberazione di ratifica era assunta dal Consiglio di Facoltà quando erano già noti i risultati delle votazioni per professori eletti nell’ambito della stessa commissione di concorso. Ciò violava le norme regolamentari e legislative sul procedimento di nomina della commissione, incluso il regolamento sulle procedure e i criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, ai sensi del comma 2, art.1 della legge 3 giugno 1998, n.210.
2. Sul punto il Tar cita la decisione IV n.7491 del 2004, non confacente, contraddicendo inoltre la posizione assunta dal Consiglio di Stato in sede cautelare circa la illegittimità della procedura seguita dall’Amministrazione per la nomina del membro designato dal Consiglio di facoltà e per la valutazione della personalità scientifica del candidato come valore preminente.
3. Fermo restando che la predetta designazione è avvenuta da parte del Preside della facoltà e in assenza di deliberazione da parte del Consiglio, la stessa decisione citata dal Tar distingue, tra le ipotesi di convalescenza dell’atto, la ratifica dalla convalida, rovesciando il significato assunto dal Tar. Avuto riguardo alla formulazione dell’art.21 nonies della legge n.241\90, deriverebbe che l’annullamento d’ufficio e la convalida sono di spettanza dello stesso organo che ha adottato l’atto e solo in presenza di un’espressa disposizione di legge.
4. Avendo il Tar omesso una accurata qualificazione del caso di specie, ha omesso di considerare che la convalida, anche in quanto disposta da organo diverso da quello che ha adottato l’atto, e la ratifica sono strutturalmente differenti. Questa si collega ad un esercizio di potere che l’ordinamento assegna ad un determinato organo, da parte di un altro, e si può accettare giuridicamente solo se l’ordinamento espressamente ammette detta possibilità. Non vi è alcuna disposizione sulle procedure di concorso che abiliti il Preside della facoltà a sostituirsi, sia pure per presunte ragioni di necessità e urgenza, al Consiglio. Comunque contro l’ipotesi suggerita anche dalla sentenza della IV citata dal Tar che la ratifica sia una specie di convalida per opera di un organo terzo sta il citato disposto dell’art.21 nonies della legge 241, per cui sia l’annullamento che la convalida devono essere adottate dallo stesso organo emanante l’atto, salvo, per che l’intervento di una terza autorità sia prevista da un’espressa disposizione di legge, come emerge anche da un elementare ragionamento logico svolgibile sulla base dell’esigenza di rispettare l’ordine delle competenze legali in uno Stato di diritto.
5. Secondo il tipo di procedimento di formazione delle commissioni giudicatrici per i concorsi universitari, anche per la designazione del membro da parte della Facoltà solo l’adozione dell’atto consente di passare alla fase successiva, cioè alle operazioni elettorali per la nomina degli altri componenti. Il Preside non certo per dimenticanza ha convocato per la prima volta dopo tre mesi e mezzo (18 maggio 2006) il Consiglio di facoltà, il giorno dopo la scadenza del termine indicato, dal Ministero per l’indicazione del nominativo del membro designato (17 maggio 2006), “per consentire il regolare svolgimento delle procedure”. L’atto del Preside è stato adottato in carenza assoluta di attribuzione, non riconducibile alla incompetenza relativa, affetto da invalidità irrimediabile ex art.21 septies della legge 241 in modo tale da travolgere l’intera procedura.
II.1. Nel ricorso di primo grado si lamentava la supervalutazione dell’attività didattica della vincitrice, per non farla sfigurare sul piano complessivo del giudizio, per via del diverso peso dei titoli scientifici della stessa e porla in posizione di primazia. Ma in tal modo si è violato il regolamento di ateneo che prescrive che non la didattica ma la personalità scientifica dei candidati doveva avere in assoluto valore preminente nella comparazione, esaminando e confrontando titoli e pubblicazioni.
In deroga consentita dalla stessa previsione legale di adottabilità di regolamenti di ateneo circa i criteri di valutazione nei concorsi, il regolamento stesso ha disposto in assoluto il valore preminente del criterio della personalità scientifica del candidato come risulta dal curriculum e dai titoli. La commissione ha disatteso tale principio, con iter logico contraddittorio e manifestamente illogico, in quanto ha provveduto in contrasto con le risultanze di fatto e coi parametri adottati, tra cui l’indice Hirsch, risultando difettosi dal punto di vista della motivazione sul punto cruciale della “presa in considerazione”. Già dall’insieme dei giudizi individuali emergono i vizi che inficiano la legittimità del concorso. Si analizzano per sintesi i giudizi collegiali per cui se si attribuisce in assoluto valore preminente al criterio della personalità scientifica la vincitrice si collocherebbe al quarto posto e a pari merito con altri tre candidati. Si analizza quindi la valutazione della “attività scientifica”, in relazione agli specifici parametri utilizzati (Impact Factor, Impact Factor integrato; citazione riviste internazionali; indice Hirsch). Apodittica è l’affermazione cha da ciò emergano i nominativi di due candidati tra cui la vincitrice, attribuendo preminenza a questa e facendo prevalere la Andreani per l’attività didattica svolta. Gli altri non si comprende perché non siano stati “presi in considerazione”, nonostante siano stati quasi tutti valutati con una personalità scientifica più qualificata della dichiarata idonea. Un tabella comparativa andava formulata quindi per tutti i candidati e non solo per i due presi in esame, in modo da dare consequenzialità logica a tutto il concorso.
2. Il Tar, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ha ignorato del tutto quanto chiesto da questa difesa negli atti difensivi. Tali osservazioni trascurate dal Tar mettevano appunto in evidenza ciò che lo stesso Tar ha dichiarato essere rilevante, cioè la manifesta illogicità del procedimento riferita in specie al momento della “presa in considerazione”. Peraltro, la manifesta illogicità della valutazione, anche se il risultato è imputabile alla commissione nel suo insieme, si riferisce al comportamento della maggioranza, nella quale è stata decisiva la posizione del membro interno illegittimamente designato dal Preside, manifesta illogicità denunciata da due membri della commissione.
3. Si ribadisce pur nella lacunosità della compromissoria legge n.210 del 1998, l’importanza che le norme dedicano alla valutazione dell’attività scientifica ma pure le norme che mortificano il merito scientifico, che avrebbero dovuto suscitare nei giudici più di una perplessità circa la costituzionalità in relazione ai principi della libertà della scienza.
Si è costituita l’Università degli studi “Tor Vergata” deducendo l’infondatezza e l’inammissibilità dei motivi di ricorso. Analoghe controdeduzioni, in specie sull’inammissibilità dei motivi nuovi, ha svolto la controinteressata costituitasi anch’essa nella presente sede.
Sulle memorie prodotte dalle parti la causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 3 marzo 2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In relazione all’articolato primo motivo, lo stesso è infondato in base alle seguenti considerazioni:
1) risulta nel caso rispettata la sequenza procedimentale indicata dalla disciplina di settore in ordine alla nomina dei componenti delle commissioni di concorso relative ai docenti universitari, in particolare dall’art.3, commi 1, 2 e 3, del DPR n.117 del 2000, correttamente individuata dal Tar come quella da cui meglio emerge la necessità diacronica che la designazione del membro espresso dalla Facoltà che indice la procedura preceda l’elezione degli altri componenti, (profilo di violazione di legge di cui al primo motivo del ricorso di prime cure);
2) ed infatti, la deliberazione di ratifica adottata il 6 luglio 2006 dal Consiglio di facoltà, organo competente in base a tutte le previsioni di cui si denuncia la violazione, non è una “pseudo” deliberazione, poiché, come evidenziato dal Tar con rilievi che neppure sono stati oggetto di correlative censure, essa: a) menzionava l’atto da convalidare (cioè la designazione operata dal Preside il 17 maggio 2006, comunque entro il termine, peraltro non perentorio, in quanto non contenuto in apposita previsione di legge, indicato dal Ministero con nota di natura obiettivamente sollecitatoria); b) indicava il tipo di vizio che inficiava l’atto stesso; c) denotava l’animus convalidandi, (cioè la consapevole volontà di assumere come valido e far proprio l’atto convalidato);
3) a nulla rileva, ai fini decisori del merito, la eventuale contraddittorietà della pronuncia qui impugnata con quanto assunto, anche in sede di appello, nell’ambito della delibazione sommaria di apparente fondatezza nella fase cautelare;
4) contrariamente a quanto rappresentato in appello, la ratifica, per consolidata giurisprudenza, è una ipotesi di specie della categoria più ampia degli atti di convalida, caratterizzata dalla retroattività dei suoi effetti sananti (VI 19 febbraio 2003, n.932; IV 31 maggio 2007, n.2894) e dalla particolarità del vizio, l’incompetenza in senso proprio, che affligge l’atto soggetto a sanatoria da parte dell’organo, appunto, competente. Che la ratifica si inscriva nell’ambito della convalida, come caso “speciale” connesso al vizio di incompetenza, e si configuri come ipotesi di potere di sanatoria ad applicazione generale, deriva dall’espressa formulazione di una norma generale (VI n.932\2003 cit.), l’art.6 l.18.3.1968,n.249 (“Alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”), tutt’ora vigente e non incompatibile con l’art.21 nonies, comma 2, della legge n.241\90, proseguendo, anche dopo l’introduzione di quest’ultima norma, ad atteggiarsi a previsione di essa specificativa;
5) il citato art.21 nonies solo al primo comma e con riferimento alla ipotesi, logicamente opposta, dell’annullamento d’ufficio, prevede che lo stesso possa essere disposto da organi diverso da quello che ha adottato l’atto soltanto se ciò sia “previsto dalla legge”. Diversamente, il comma 2, riferito al genus della convalida, (espressione del principio di conservazione degli atti, contrapposto a quello della autotutela “caducatoria”) non pone tale distinzione e ciò risponde alla non casuale ragione sistematica che tale previsione riguardi anche la possibilità “di specie” della ratifica, come istituto generale consentito in base ai principi dell’ordinamento quali, tra l’altro, positivizzati dalla citata previsione ad applicazione generale dell’art.6 l.n.249\68. Ne discende che la convalida include, per la sua stessa funzione omnicomprensiva delle varie ipotesi di illegittimità dell’atto amministrativo annullabile (art.21 octies, comma 1, l.n.241), il potere di “ratifica” da parte dell’organo competente, (cioè diverso da quello che ha adottato l’atto affetto da tale specifica illegittimità);
6) chiarito che convalida e ratifica sono in rapporto di genere a specie, la ratifica è in via generale ammissibile, in conseguenza di quanto precisato finora, salva una norma specifica che espressamente la escluda (qui non rinvenibile), e quindi anche nel caso, qui in rilievo, di atto adottato dal Preside nell’ambito delle competenze spettanti al Consiglio di facoltà;
7) l’atto del Preside, a prescindere da qualsiasi altra circostanza attinente alla mancata convocazione precedente del Consiglio di facoltà, pur inficiato da incompetenza, essendo comunque efficace, come tutti gli atti illegittimi (fino alla loro sospensione o caducazione in via di autotutela o giurisdizionale), risulta tempestivo in termini di adozione precedente alla votazione di individuazione dei restanti componenti della commissione giudicatrice per il concorso a professore ordinario, e quindi rispettoso dell’ordine temporale delle nomine previsto dalle norme sopra citate;
8) l’atto posto in essere dal Preside, quale organo di vertice e di alta amministrazione rientrante nell’ambito organizzativo legale di quelli tra i quali le complessive “attribuzioni” di governo e gestione del plesso universitario della Facoltà sono ripartite, non risulta perciò posto in essere in “difetto assoluto di attribuzione” ai sensi dell’art.21 septies della stessa legge n.241 del 1990, onde non si configura alcuna nullità travolgente gli atti successivi della procedura (secondo, comunque, una deduzione del tutto nuova svolta per la prima volta in sede di appello).
II. Le censure contenute nel secondo motivo di appello (II, nn. 1-3) sono inammissibili perché svolte per la prima volta soltanto in appello e non nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con violazione del termine perentorio di proposizione dell’impugnazione, che decorre dalla conoscenza degli atti lesivi. Ed infatti:
1) Il motivo 2) di tale ricorso si limitava a censurare l’iter logico che aveva preceduto il provvedimento finale impugnato, soltanto con riferimento alla causa petendi della “non corrispondenza di quanto indicato”, dalla prima graduata, “nel proprio curriculum in merito alla didattica dichiarata dalla stessa all’atto della presentazione della domanda di ammissione”. In relazione a tale prospettazione del vizio inficiante, in fatto, la valutazione (cioè, al di là della rubricazione, si trattava di una censura di eccesso di potere per difetto, falsità o travisamento dei presupposti valutativi), il Tar lo ha ritenuto infondato per la sua inidoneità a segnalare, rispetto alla valutazione complessiva di tutti gli elementi di giudizio operata dalla Commissione, un profilo di manifesta illogicità.
2) Il motivo, comunque, era in realtà inammissibile perché proposto in forma condizionata e generica, cioè in base alla mera ipotesi che, stante la “importante” rilevanza attribuita dalla commissione alla “attività didattica”, criterio valutativo in sé non oggetto di alcuna censura in primo grado, la controinteressata non avrebbe effettivamente svolto i corsi di insegnamento indicati (“si renderebbe necessario un attento e scrupoloso controllo dell’attività didattica…”), senza neppure allegare alcun fatto che suffragasse e rendesse attendibile l’ipotesi così svolta, idoneo ad attivare i poteri istruttori del giudicante.
3) Ma anche ponendo in disparte tale aspetto, in appello, con i citati motivi I. 1-3, l’originario ricorrente ha invece lamentato: che il criterio della “supervalutazione dell’attività didattica” avrebbe violato il regolamento di Ateneo che imponeva, nella valutazione di idoneità dei docenti scrutinati, di attribuire “valore assoluto alla personalità scientifica”, esaminando “titoli e pubblicazioni” (a preferenza dell’attività didattica); la contraddittorietà e manifesta illogicità del giudizio della commissione in contrasto con le risultanze di fatto ed i parametri adottati (come emergente dalle graduazioni valutative attribuite e dalla immotivata ed incompleta ”presa in considerazione” comparativa solo di due candidati, tra cui la vincitrice, e non degli altri); nonché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato, non avendo il Tar tenuto conto delle osservazioni svolte, nei sensi ora detti, negli atti difensivi del ricorrente.
4) Stabilita l’inammissibilità della proposizione in appello delle riferite censure, diverse ed autonome da quelle svolte nel ricorso di primo grado, il profilo appellatorio da ultimo menzionato (mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato), si rivela altresì infondato, posto che il giudice di prime cure ha correttamente preso in considerazione e disatteso solo le censure risultanti dal ricorso introduttivo. Ciò in quanto, le deduzioni contenenti ulteriori e diverse doglianze, successivamente svolte nelle memorie depositate nel giudizio di primo grado, che non siano proposte nella forma, equivalente a quella del ricorso introduttivo, dei “motivi aggiunti” e che non siano giustificate, pertanto, dalla allegazione e specifica prova della sopravvenuta conoscenza di atti e fatti che giustifichino l’ampliamento della domanda in corso di causa, sono inammissibili e non costituiscono il “thema decidendi” rilevante ai fini del rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Alla reiezione dell’appello ed alla relativa soccombenza segue la condanna nelle spese liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo respinge confermando per l’effetto la sentenza impugnata.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in Euro 3000,00 (di cui 2500,00 per diritti ed onorari) per ciascuna delle controparti (Università e controinteressata), oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 3.3.2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere, est.
Roberto Garofoli Consigliere
Claudio Contessa Consigliere
Gabriella De Michele Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 07/05/2009
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