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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 29 aprile 2009 n. 2715
Pres. Baccarini, Est. Lamberti
Società Idresia s.r.l. (Avv.ti D. Scalera, G. Di Paolo) c/ Provincia di Teramo (Avv. A. Zecchino), Società Savini Costruzioni (Avv. A. Manzi, D. Galli), e altri


1. Contratti della p.a. - Lavori pubblici - Gara - Progettazione - Elaborati tecnici - Sottoscrizione - Coordinatore progetto - Necessità - Sussiste - Consulente specialista - Irrilevanza.

 

2. Contratti della p.a. - Gara - A.t.i. - Offerta - Sottoscrizione - Società esecutrici dell’opera - Società di progettazione - Necessità - Sussiste.

 

3. Contratti della p.a. - Gara - Commissione giudicatrice - Componenti - Integrazione - Legittimità - Limiti.

1. In una gara d’appalto di lavori pubblici, a norma dell’art. 15, co. 10, d.p.r. 554/99, qualora l’attività di progettazione richieda l’intervento di più professionalità, è sufficiente che gli elaborati tecnici siano sottoscritti dal coordinatore per la progettazione, essendo tale soggetto in grado di garantire, alla stazione appaltante, il corretto approntamento del progetto, mentre non inficia la validità del progetto e conseguentemente la partecipazione alla gara, la mancanza di sottoscrizione del consulente specialista, che presta la sua opera in funzione ausiliaria.

 

2. In tema di partecipazione di un’a.t.i. costituenda ad una gara d’appalto, qualora il bando prescriva il concorso di distinte professionalità, dirette le une alla progettazione esecutiva e le altre alla realizzazione dell’opera pubblica, non è sufficiente la sottoscrizione dell’offerta, tecnica ed economica, ad opera delle sole società associate esecutrici dell’opera, essendo altresì richiesta, in linea con quanto prescritto dall’art. 13, co. 5, L. 109/94, anche quella di tutti gli altri soggetti -società e professionisti- componenti il raggruppamento, ai quali sia commessa la progettazione esecutiva.

 

3. Il divieto di integrazione della commissione giudicatrice è limitato alla delegazione delle operazioni di gara propriamente valutative, quali la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n.r.g. 4768 del 2008, proposto dalla
società Idresia s.r.l., con sede in Pozzilli (IS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Giovanni Cimorelli, in proprio e nella qualità di mandataria dell'associazione temporanea costituita con le imprese Cantieri Stradali s.r.l., Impresa Cimorelli Antonio ed i professionisti ing. Riccardo Adamoli, dott. ing. Luigi Giannangelo e ing. Roberto Di Ascenzo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dover Scalera e Gabriele Di Paolo, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, alla via Antonio Bertoloni, n. 49;

contro



la Provincia di Teramo, il persona del presidente pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Zecchino, con domicilio eletto, con domicilio eletto in Roma via Dora, n. 1, presso l’avv. Maria Athena Lorizio;

e nei confronti



della società Savini Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo con le imprese Di Sabatino Giuseppe, s.n.c. di Di Sabatino Michele & C. s.n.c., Fedele Partiti s.r.l. (già Edilvomano Costruzioni di Fedele Partiti & C. s.n.c.) CO.STRA.M. s.r.l. e Bassino s.r.l. e con i Progettisti Protecno s.r.l., dott. Geologo Leo Adamoli e dott. Agronomo Lucio Sichetti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Adrea Manzi e Domenico Galli, elettivamente domiciliati in Roma, via F. Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi;
della società Di Sabatino Giuseppe s.n.c. di Di Sabatino Michele & C. in persona del legale rappresentante-pro tempore;
della società Fedele Partiti s.r.l. (succeduta alla Edilvomano Costruzioni di Fedele Partiti & C. s.r.l.), in persona del legale rappresentante-pro tempore;
della società CO.STRA.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
della società Bassino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
della società Protecno s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
della società E & G s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
del dott. Geologo Leo Adamoli;
del dott. Agronomo Lucio Sichetti;

per la riforma



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, L’Aquila, Sezione I, n. 572 del 2 maggio 2008 che ha respinto il ricorso della società ldresia s.r.l. avverso i seguenti provvedimenti:
a) aggiudicazione definitiva della gara di appalto concorso dei lavori per la salvaguardia idraulico - ambientale del fiume Vomano alla costituenda ATI tra la designata capogruppo mandataria Savini Costruzioni s.r.l. e le indicate mandanti Di Sabatino Giuseppe s.n.c. di Di Sabatino Michele & C., Fedele Partiti s.r.l. (succeduta alla Edilvomano Costruzioni di Fedele Partiti & C. s.r.l.), CO.STRA.M. s.r.l., Bassino s.r.l., Protecno s.r.l., E & G s.r.l., dott. Geologo Leo Adiamoli e dott. Agronomo Lucio Sichetti;
b) determinazione dirigenziale del Settore II, n. 116 dell'11 aprile 2005, di approvazione della procedura di gara e di aggiudicazione definitiva dell'appalto concorso dei lavori di salvaguardia idraulico-ambientale del fiume Vomano alla costituenda ATI;
c) aggiudicazione provvisoria alla costituenda ATI adottato dalla commissione di gara nella seduta dell'11 aprile 2005 (verbale n. l1);
d) graduatoria di gara di appalto concorso, formulata dalla commissione di gara nel corso della seduta dell'11 aprile 2005 (verbale n. 11);
e) comunicazione di esito della procedura dì gara per appalto concorso dei lavori di salvaguardia idraulico-ambientale del fiume Vomano;
f) operazioni poste in essere dalla commissione di gara come riportate nei verbali di gara n. 1 del 25.11.2004, n. 2 del 16.12.2004, n. 3 del 28.12.2004, n. 4 del 4.1.2005, n. 5 del 9.2.2005, n. 6 del 16.2.2005, n. 7 del 23.2.2005, n. 8 dell'8.3.2005, n. 9 del 14.3.2005, n. 10 del 31.3.2005, n. 11 dell'11.4.2005;
g) bando di gara del 16.2.2.2004 e della lettera di invito prot 71091 del 13.5.2004;
h) ogni atto presupposto, connesso, correlato e conseguente a quelli impugnati, ivi compresa la consegna dei lavori e la stipula del contratto ove intervenute;

nonché



per il risarcimento del danno ingiusto subito dalle ricorrenti.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Teramo e della società Savini Costruzioni,;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 dicembre 2008, il consigliere Cesare Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati Di Paolo, Zecchino e A. Manzi, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO



1.
La società Idresia s.r.l., quale capogruppo mandataria di costituita A.T.I., ha partecipato alla gara, indetta dall’Amministrazione provinciale di Teramo con bando 16 febbraio 2004, per l’aggiudicazione dei lavori per la salvaguardia idraulico-ambientale del fiume Vomano per complessivi euro 5.760.000,00, di cui euro 160.000,00 per oneri di sicurezza. Nella gara. il raggruppamento ricorrente ha conseguito il secondo posto nella graduatoria. La gara è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo d’imprese con capogruppo la Savini Costruzioni s.r.l..
1.1. Nel ricorso di primo grado, n. 340/2005, notificato in data 11.6.2005, la società Idresia s.r.l. ha dedotto cinque censure di (1) violazione dell’art. 13, co. 5, l. n. 109/1994 e difetto d’istruttoria, per omessa esclusione dell’offerta economica dell’aggiudicataria in quanto mancante della sottoscrizione ad opera delle associate CO.STRA.M. s.r.l., E & G s.r.l., Protecno s.r.l., nonché del dott. Arturo Sichetti; (2) violazione dell’art. 13, co. 5, l. n. 109/1994, per mancanza, nel progetto tecnico, delle sottoscrizioni e per la presenza di numerose irregolarità delle medesime e per mancanza dei timbri dei progettisti in molti elaborati progettuali; (3) violazione del principio del giusto procedimento l’aggiudicazione non sarebbe stata preceduta da adeguata istruttoria; (4) errore di fatto e violazione della lex specialis, per omessa valutazione del complesso degli elementi progettuali; (5) violazione del principio del giusto procedimento e di trasparenza ed imparzialità, ex art. 21, commi 5 e 7, l. n. 109/1994, in quanto la Commissione di gara, nominata dalla Provincia di Teramo sarebbe stata coadiuvata, nello svolgimento delle sue operazioni, dal dott. Leo Liberatore, dirigente del Settore II della Provincia di Teramo, in qualità di esperto in materia di appalti pubblici.
1.2. Si è costituita in giudizio di primo grado la Provincia di Teramo che ha eccepito l’inammissibilità del gravame, sull’assunto che l’aggiudicazione proposta a favore dell’A.T.I. Savini Costruzione s.r.l. era stata impugnata anche dalla terza classificata A.T.I. De Sanctis con ricorso r.g. n. 308/2005 e che pertanto la stazione appaltante poteva anche adottare ulteriori e differenti determinazioni che potevano fare venire meno l'interesse al ricorso in capo all’Idresia, classificatasi al secondo posto della graduatoria di merito. La provincia ha chiesto il rigetto del ricorso. Si sono anche costituiti l’A.T.I. Savini Costruzioni s.r.l. e gli ulteriori controinteressati che hanno proposto ricorso incidentale avverso tutti i verbali di gara ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva, nella parte in l’offerta presentata dall’A.T.I. Idresia s.r.l. non è stata esclusa dalla gara e nei confronti del bando di gara, della lettera d’invito, ove siano interpretati nel senso di ritenere obbligatoria, ai fini della partecipazione dell’appalto concorso il possesso, da parte dei ricorrenti, di attestazione di qualificazione per progettazione ed esecuzione, od in alternativa in mancanza di detto requisito, la costituzione da parte degli stessi concorrenti, di un’associazione temporanea in possesso dei requisiti per la progettazione.
2. Il Tar dell’Abruzzo ha assorbito le eccezioni pregiudiziali svolte nel ricorso incidentale, per infondatezza del ricorso principale.
2.1. Ha poi rigettato il ricorso dell’ATI Idresia in quanto la mancata sottoscrizione dell’offerta economica e tecnica da parte di tutti i partecipanti alla costituenda associazione temporanea d’impresa non era espressamente prevista fra le cause di esclusione nella lettera d’invito. L’offerta economica era stata poi sottoscritta dal legale rappresentante della CO.STRA.M. s.r.l., sicché l’asserito vizio di legittimità per omessa sottoscrizione riguardava solo i progettisti E&G s.r.l., Protecno s.r.l. e il dott. Lucio Sichetti. Pertanto l’esclusione non era giustificata dalla mancata sottoscrizione dei professionisti ai sensi dell’art. 13, comma 5, l. n. 109/1994, che prevede espressamente la necessità della sottoscrizione dell’offerta da parte delle sole imprese che costituiranno il raggruppamento nel caso di partecipazione alla gara di associazioni di imprese non ancora costituite.
2.2. La sentenza ha poi respinto la censura di omessa sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte di tutti i progettisti in quanto gli elaborati erano sottoscritti dal legale rappresentante della Protecno s.r.l., ossia del soggetto capogruppo della progettazione generale, come prescrive l’art. 15, co. 10, D.P.R. n. 554/1999.
2.3. La decisione ha poi considerato legittimo l’operato della Commissione di gara, con riferimento all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che avrebbe correttamente considerato ed apprezzato le offerte sulla base del loro valore tecnico ed estetico delle scelte progettuali in relazione agli obiettivi elencati nell’art. 4 del capitolato prestazionale.
2.4. Con riferimento infine, alla partecipazione del dott. De Liberatore, dirigente del settore appalti pubblici della Provincia intimata, alla commissione giudicatrice, il tribunale territoriale ha affermato che la sua presenza non aveva potere decisionale in ordine alle scelte ed alle funzioni proprie della Commissione giudicatrice, in quanto il dott. De Liberatore non era componente della Commissione ma soltanto un soggetto pronto ad offrire un ausilio tecnico in relazione ad eventuali problematiche che sarebbero potute emergere in sede di svolgimento delle operazioni di gara.
3. Avverso la sentenza muove appello la società ldresia s.r.l., richiamando i motivi respinti del ricorso in primo grado. Si sono costituite nel presente grado di giudizio la Provincia di Teramo e la società Savini Costruzioni, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, che, con appello incidentale ha nuovamente affermato che il RTI Idresia non avrebbe dovuto essere ammesso alla gara per difetto di sottoscrizione della relazione geologica idraulica ad opera del responsabile, così riproponendo il motivo di ricorso incidentale non esaminato in primo grado. Anche il RTI Idresia ha poi chiesto il rigetto dell’appello.
4. La causa viene in decisione il 12 dicembre 2008.

DIRITTO



1.
E’ impugnata la decisione in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo ha rigettato il ricorso della seconda classificata, società Idresia s.r.l., quale capogruppo mandataria di costituita A.T.I. fra le imprese ldresia s.r.l., Cantieri Stradali s.r.l., Impresa Cimorelli Antonio ed i professionisti ing. Riccardo Adamoli, dott. ing. Luigi Giannangelo e ing. Roberto Di Ascenzo, nei confronti dell’aggiudicazione della gara della gara per l’esecuzione dei lavori di salvaguardia idraulico-ambientale del fiume Vomano, da parte della Provincia di Teramo, in favore della costituenda ATI fra le imprese Savini Costruzioni s.r.l., Di Sabatino Giuseppe, s.n.c. di Di Sabatino Michele & C. s.n.c., Fedele Partiti s.r.l. CO.STRA.M. s.r.l. e Bassino s.r.l., i Progettisti Protecno s.r.l. ed i professionisti dott. Leo Adiamoli e dott. Lucio Sichetti.
2. All’esame dei motivi dedotti con l’appello principale, precede quello dell’appello incidentale proposto dall’ATI Savini Costruzioni nei confronti della decisione, che non avrebbe previamente dichiarato inammissibile il ricorso dell’ATI ldresia s.r.l. per carenza d’interesse e legittimazione processuale, in quanto la relazione ideologico-idraulica era priva della sottoscrizione del consulente specialistico in idraulica, prof. ing. Mancinelli.
2.1. L’appello incidentale è infondato.
2.2. La relazione ideologico-idraulica risulta sottoscritta dal coordinatore per la progettazione ing. Adamoli, come risulta espressamente dagli atti di gara (all.to 22 dep. primo grado del 28.06.2005). E’ pertanto conforme all’art. 15, co. 10, DPR n. 554/1999, nella parte in cui prescrive che gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
2.3. Nel gruppo di progettazione dell’appalto concorso, l’ing. Mancinelli, la cui sottoscrizione si assume mancante, rivestiva l’incarico di “consulente specialista in idraulica” laddove la funzione di “coordinatore per la progettazione” era ricoperta dall’ing. Adamoli che ha sottoscritto il progetto, integrando in tal modo la prescrizione della disposizione citata, la cui finalità è, evidentemente, quella dell’individuazione del soggetto responsabile della progettazione, a garanzia della stazione appaltante, del corretto approntamento del progetto.
2.4. Nei progetti che richiedano l’intervento di più professionalità, siffatta garanzia è, evidentemente, fornita dal coordinatore per la progettazione e non dal consulente specialista che presta la sua opera in funzione ausiliaria e la cui mancanza di sottoscrizione non inficia la validità del progetto e di partecipazione alla gara.
3. Deve, a questo punto essere esaminato l’appello principale dello società Idresia che va accolto, con riforma della decisione impugnata, anche se per le ragioni che si dirà.
3.1. Con riferimento alla partecipazione alla gara della costituenda ATI Savini Costruzioni s.r.l. la sentenza di primo grado ha rilevato che l’offerta economica era stata sottoscritta dal rappresentante legale della s.r.l. CO.STRA.M. ma non dai progettisti E&G s.r.l., Protecno s.r.l. e dal professionista e dott. Lucio Sichetti. Aveva, ciononostante affermato che l’art. 13 co. 5 della legge 109 del 1994 prevede espressamente la necessità di sottoscrizione dell’offerta delle sole imprese che costituiranno il raggruppamento con la conseguenza che non è legittima l’esclusione dalla gara del raggruppamento costituito da imprese e da professionisti nell’ipotesi in cui l’offerta sia stata sottoscritta dalla sola impresa.
3.2. Quanto all’omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di tutti i progettisti, la sentenza impugnata ha affermato la sufficienza, a mente dell’art. 15, co. 10, DPR n. 554/1999, della sottoscrizione ad opera della sola Protecno s.r.l., nella qualità di capogruppo della progettazione generale.
4. Nel primo motivo di appello, l’ATI Idresia riafferma il contrasto dell’offerta economica del costituendo RTI Savini Costruzioni, sia con l’art. 13 della legge 109 del 1994, in quanto non era stata sottoscritta dalla società CO.STRA.M. s.r.l., impresa partecipante al raggruppamento sia dal bando di gara, che richiedeva ai concorrenti l’obbligo di qualificazione in esecuzione e progettazione in conformità all’art. 3 del DPR n. 34/2000 e, in alternativa, l’obbligo di associare un soggetto in possesso dei requisiti per la progettazione. L’obbligo esprimeva la volontà dell’amministrazione committente di includere, ad ogni effetto, anche i progettisti nel novero dei soggetti direttamente legittimati a presentare l’offerta, nel caso di imprese appaltatrici concorrenti prove del requisito per la progettazione.
4.1. Il motivo non può essere condiviso in relazione alla mancanza della sottoscrizione del legale rappresentante della società CO.STRA.M. s.r.l., fra le sottoscrizioni in calce all’offerta economica dell’ATI Salvini Costruzioni. E’ invece fondato, in relazione alla necessità della sottoscrizione ad opera degli altri soggetto componenti il raggruppamento, nella qualità di progettisti.
5. Dalla domanda di partecipazione alla gara del raggruppamento appellato (all.to 2 dep. primo grado del 28.06.2005), risulta che la società CO.STRA.M. figura fra le imprese mandanti, unitamente alle imprese Bassino s.r.l. Di Sabatino Giuseppe s.r.l., Fedele Partiti & C. s.n.c. e l’impresa Savini Costruzioni nella qualità di capogruppo. Legale rappresentante della società CO.STRA.M. è il sig. Mincioni Tommaso che ha sottoscritto la domanda.
5.1. In calce all’offerta economica dell’ATI Savini Costruzioni (all.ti 6 e 7 dep. primo grado del 28.06.2005), figurano cinque timbri con sottoscrizioni, tanti quanti sono le imprese partecipanti alla gara, uno dei quali posto in verticale sicuramente attribuibile alla società CO.STRA.M. e sottoscritto con una firma attribuibile a quella del sig. Mincioni Tommaso.
5.2. In mancanza di contestazioni sulla veridicità della firma e sulla sua attribuibilità al legale rappresentante della società CO.STRA.M., sig. Mincioni Tommaso, la sentenza di primo grado ha, perciò, ritenuto correttamente che l’offerta economica del partecipante alla gara fosse stata regolarmente sottoscritta della società CO.STRA.M..
6. La sentenza non può essere invece condivisa nella parte in cui ha ritenuto necessaria la sottoscrizione dell’offerta economica soltanto dalle società esecutrici dell’opera e non anche dai soggetti -società e professionisti- cui era commessa la progettazione esecutiva, come sostiene l’appellante, con riguardo alla piena equiparazione nel bando di gara delle imprese appaltatici ai soggetti in possesso dei requisiti per la progettazione con la conseguenza che anche l’offerta economica, presentata da un costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese, avrebbe dovuto essere sottoscritta da tutti i soggetti componenti il medesimo.
6.1. La domanda di partecipazione alla gara dell’ATI Savini costruzioni risulta, innanzitutto sottoscritta non solo dalle imprese appaltatrici (Savini Costruzioni, Di Sabatino Giuseppe s.n.c., Edilvomano Costruzioni di Fedele Partiti & C. s.n.c, CO.STRA.M. s.r.l. Bassino s.r.l.) ma anche -con la qualità di mandanti ex art. 17, co. 1, l. n. 109/1994- dalle società Protecno s.r.l., E&G s.r.l., dott. Leo Adamoli e dott. Lucio Sichetti.
6.2. Sempre dalla domanda di partecipazione alla gara del raggruppamento appellato, risulta che le imprese Savini costruzioni (capogruppo) e le imprese Di Sabatino Giuseppe, Fedele Partiti, CO.STRA.M. e Bassino (mandanti) erano in possesso di attestazioni SOA per la categoria OG 8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) e per la categoria OS 21 (opere strutturali speciali), inerenti alle sole prestazioni di realizzazione e non per le prestazioni di progettazione, per le quali erano stati associati quali progettisti, le società Protecno ed E&G ed i professionisti dott. Leo Adamoli e dott. Lucio Sichetti.
6.3. La diversità giuridica oltre che concettuale della progettazione rispetto all’esecuzione delle opere, si rinviene oltre che negli artt. 7, 14, co. 7, 16, 17, 18 e 19 della legge 109 del 1994, nell’art. 14 del DPR n. 554 del 1999, laddove individua la finalità della progettazione nella realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, diversamente dall’esecuzione dell’opera pubblica, diretta all’effettuazione delle opere necessarie alla realizzabilità del progetto (artt. 4, 13 e 25, l. n. 109/1994 e art. 71 DPR n. 554/1999).
6.4. Del resto, l’art. 3 del DPR 34 del 2000, qualifica, distintamente le imprese a seconda delle categorie di opere generali, delle categorie di opere specializzate, e per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione. E, con precipuo rinvio all’art. 3, DPR n. 43/2000, il punto 10.1 del bando di gara ha richiesto la duplice qualificazione delle partecipanti in esecuzione e progettazione e, in alternativa, che fosse associato un soggetto in possesso dei requisiti per la progettazione.
6.5. In assonanza con il bando, anche la lettera d’invito (all.to 3 dep. primo grado del 28.06.2005) richiede ai concorrenti di elencare i nominativi dei progettisti a cui affidare la progettazione esecutiva oltre che farsi carico dell’intero costo di progettazione e realizzazione dei lavori di elettrificazione della rete ferroviaria in conformità al capitolato speciale prestazionale.
6.6. Secondo la giurisprudenza della Sezione le associazioni temporanee di imprese non ancora costituite sono ammesse alle gare di appalto, purché l'offerta presentata sia sottoscritta da tutte le imprese che la costituiranno (Cons. Stato, V, 05 settembre 2002, n. 4468). L'art. 13 co. 5, l. n. 109/1994, nel consentire la presentazione di offerte da parte di soggetti non ancora costituiti in associazione temporanea, prescrive che l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento (Cons. Stato, IV, 17 febbraio 2004, n. 623).
6.7. Tale accezione non può essere intesa nel senso letterale e restrittivo, laddove lo stesso bando di gara prescriva il concorso di distinte professionalità, dirette le une alla progettazione esecutiva e le altre alle realizzazione dell’opera pubblica, con autonoma assunzione di impegno e responsabilità.
6.8. Nella qualità di soggetti ai quali era affidata la progettazione esecutiva delle opere, i progettisti, società Protecno ed E&G ed i professionisti dott. Leo Adamoli e dott. Lucio Sichetti rivestivano pertanto la qualità di soggetti partecipanti alla gara al pari delle altre imprese costituenti il raggruppamento alle quali era affidata la loro esecuzione e nei cui confronti è ravvisabile l’obbligo, di sottoscrizione dell’offerta economica a pena di nullità della partecipazione ai sensi dell’art. 13, co. 5 della legge 109 del 1994.
6.9. Con riferimento ai soggetti sui quali gravava la progettazione, l’offerta economica della partecipante risulta sottoscritta dall’ing. Attilio Adami e dall’ing. Giannarturo Comola in rappresentanza della società Protecno s.r.l., ma non dagli altri soggetti associati, sottoscrittori della domanda di partecipazione, quale il legale rappresentate della società E&G e i dott.ri Adamoli e Sichetti.
7. Segue l’accoglimento del motivo in esame, nei cui confronti il Collegio non ravvisa i presupposti per il rinvio della questione alla Corte di Giustizia, non rinvenendo nella necessità della sottoscrizione dell’offerta economica anche da parte delle società di progettazione, alcuna lesione dei principi della concorrenza o di proporzionalità.
7.1. Degli ulteriori motivi di appello, può dichiararsi assorbito il secondo, di illegittimità dell’ammissione dell’ATI Savini Costruzioni per omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di tutti i progettisti, come rilevato dalla Commissione di gara al verbale n. 3, nel quale si dà atto che gli elaborati sono firmati esclusivamente dal progettista dott. ing. Costantino Pietro e che non vi à menzione di alcuna delega dai consulenti geologici. Dal menzionato verbale non risulta peraltro la qualità di capogruppo della progettazione generale del soggetto che ha sottoscritto gli elaborati, qualità in base a cui la sentenza impugnata ha ritenuto la sufficienza della sottoscrizione della società Protecno s.r.l., ai sensi dell’art. 15, co. 10, DPR n. 554/1999.
7.2. Va invece rigettato il terzo motivo, di violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere, considerata la sua genericità, al pari di quello non esaminato dalla sentenza e richiamato per relationem del ricorso di primo grado (pag. 10 dell’atto introduttivo-dep. 15.06.2005).
7.3. Va inoltre rigettato, perché attinente al merito delle scelte della Commissione di gara, il quarto motivo d’appello, volto a censurare il giudizio in ordine al valore tecnico ed estetico delle scelte progettuali, perché incentrato sulla sola rispondenza dei progetti/offerta alle caratteristiche delle zone d’intervento, senza considerare la compatibilità dei progetti con l’insieme dei criteri e degli obiettivi contenuti nel capitolato prestazionale.
7.3.1. Nel verbale n. 6 della Commissione si dà peraltro atto che nell’esame degli elaborati presentati dalle partecipanti, viene tenuto conto dei criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara e riportati all’art. 4 del capitolato prestazionale per ciascuna delle tre zone d’intervento. Anche se il richiamo a tutti i criteri del capitolato prestazionale non è riportato in tutte le altre sedute dedicate all’esame dei progetti, l’operato della commissione non è viziato, sotto il profilo logico, per avere considerato i progetti delle partecipanti alla gara solo con riferimento alle zone d’intervento e non con riguardo a tutti i criteri contenuti nel capitolato.
7.4. Ancora sulla scorta dei verbali della Commissione deve essere respinta la quarta censura, avverso l’operato della Commissione, laddove avrebbe deciso di avvalersi del dott. Leo De Liberatore, dirigente del II° Settore della Provincia, in qualità di esperto di appalti pubblici, conformemente alla deliberazione n. 1472 del 5 novembre 2004 della provincia di Teramo. E’ dato atto in tale sede (doc. n. 22 dep. 24.06.2005) le funzioni del medesimo in seno alla Commissione sono state quelle di “mero consulente esperto nella materia degli appalti pubblici”.
7.4.1. Il divieto di integrazione della commissione giudicatrice con soggetti estranei è stato limitato dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio alla delegazione delle operazioni di gara propriamente valutative, quali la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte (Cons. Stato, V, 9 giugno 2003, n. 3247; IV, 12 gennaio 1999 n. 13).
7.4.2. Il divieto non si attaglia al caso di specie, nel quale il dott. De Liberatore ha rivestito compiti di mera generica consulenza, non risultando dai verbali della Commissione alcun intervento del dott. De Liberatore o altra circostanza nella quale la sua presenza possa averne influenzato i giudizi.
8. Dall’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’ATI Savini Costruzioni, in accoglimento del ricorso per il primo motivo, segue l’obbligo della Provincia di Teramo di risarcire il danno derivante alla società Idresia s.r.l., ingiustamente collocata al secondo posto.
8.1. Al fine di decidere in ordine alla domanda risarcitoria formulata anche ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 80/1998 è necessaria un’integrazione istruttoria consistente nell’acquisizione delle parti dell’offerta economica e delle relative giustificazioni dalle quali risulti il margine del profitto atteso dall’attuale appellante. L’incombente istruttoria va posta a carico della Provincia di Teramo.
8.2. I documenti richiesti dovranno essere forniti alla Segreteria della Quinta Sezione Giurisdizionale di questo Consiglio entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla previa notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
9. L’appello dell’ATI Idresia deve essere conclusivamente accolto, nei limiti di cui in motivazione. Deve essere respinto l’appello incidentale dell’ATI Savini Costruzioni. La sentenza di primo grado deve essere pertanto riformata e va annullata l’aggiudicazione della gara in favore dell’ATI Savini Costruzioni.
9.1. Sulle spese di giudizio si provvederà all’esito dell’istruttoria, in sede della decisione definitiva.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello principale della società Idresia s.r.l. respinge l’appello incidentale delle società Savini costruzioni s.r.l. Dispone istruttoria nei termini di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 12 e del 17 dicembre 2008, con l'intervento dei Signori:
Stefano Baccarini Presidente
Cesare Lamberti rel. est Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Filoreto D’Agostino Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2009










 
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