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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 29 aprile 2009 n. 2735
Pres. La Medica - Est. Lamberti
Poste Italiane S.p.a. (Avv. M. Filippetto) c/ DO.GRE. S.r.l. (n.c.); Comune di Taranto (Avv. R. D’Innella)


1. Servizi pubblici – Ente locale in dissesto finanziario – Concessione – Scadenza – Gestione diretta – Ammissibilità – Ragioni.

 

2. Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Proposizione – Mandato autonomo – Necessità – Esclusione – Ragioni.

1. In materia di servizi pubblici locali, l’internalizzazione di un servizio rientra fra le scelte che può compiere un’amministrazione in stato di dissesto ed appare consona al risanamento della situazione economica dell’ente, inquadrandosi in quei comportamenti virtuosi che sono necessaria ai fini di una corretta gestione, consentendo risparmi di spesa non certo compatibili con il canone dovuto al concessionario del servizio stesso. Di conseguenza, è legittima la delibera con cui un comune in stato di dissesto finanziario decide di gestire direttamente un servizio – nella specie di gestione delle violazioni del Codice della Strada - alla scadenza della relativa concessione.

 

2. Nel processo amministrativo, ai fini della rituale proposizione dei motivi aggiunti, va esclusa la necessità di un mandato autonomo rispetto a quello rilasciato per la proposizione del ricorso originario poiché il mandato originario è comprensivo di tutti i poteri processuali finalizzati alla rimozione della lesione subita dal ricorrente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n.r.g. 902 del 2008, proposto da

Poste Italiane s.p.a in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Filippetto, ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Europa, n. 175, presso la Direzione Affari Legali di Poste Italiane s.p.a;

contro



DO.GRE. s.r.l.
, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

intervento ad adiuvandum



il Comune di Taranto, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele D’Innella con domicilio eletto in Roma, via Panama n. 74, interno 6 (studio dell’avv. Carlo Colapinto).

sul ricorso in appello n.r.g. 999 del 2008, proposto dal

Comune di Taranto, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele D’Innella con domicilio eletto in Roma, via Panama n. 74, interno 6 (studio dell’avv. Carlo Colapinto).

contro



DO.GRE. s.r.l.
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Pietro di Benedetto elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 28;

per la riforma



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce I Sezione, n. 4256 del 17 dicembre 2007.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visto l’atto di intervento ad adjuvandum;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 3 febbraio 2009, il consigliere Cesare Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati Filippetto, D’Innella e Di Benedetto, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO



1.
Nella qualità di concessionaria nel Comune di Taranto del servizio di gestione delle contravvenzioni alle violazioni del Codice della Strada e dei verbali per le violazioni amministrative, come da contratto rep. n. 7790 del 23 ottobre 2002, la società DO.GRE. presentò in data 31 gennaio e 20 marzo 2006 istanza di proroga sino al 31 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 3 co. 25 della legge 248/2005, con offerta di ulteriori prestazioni.
1.1. Nonostante le assicurazioni fornite nel corso di incontri interlocutori circa l’accoglimento della proroga, il Commissario straordinario del comune di Taranto stabilì, con la deliberazione n. 241 del 27 Ottobre 2006 di procedere all’avvio ed alla definizione entro il 31 dicembre 2006 delle procedure connesse all’adozione dell’affidamento del servizio di gestione delle contravvenzioni alle violazioni al Codice della Strada, disponendo il mantenimento del servizio, secondo l’art. 20 del contratto sino al 31 dicembre 2006, intendendosi concluso a tale data il rapporto senza alcuna altra formalità.
1.2. Nel prosieguo, lo stesso Commissario straordinario del comune di Taranto emanò la deliberazione n. 264 del 16 novembre 2006, con la quale venne dato mandato al Servizio Staff Amministrativo Gare di indire la gara d’appalto per la gestione complessiva del servizio per le violazioni al Codice della Strada ed alle altre norme amministrative statali e locali e del relativo contenzioso giurisdizionale, da aggiudicare con il criterio il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e in base agli elementi tecnici ed economici di valutazione della stessa, riportati nell’art. 18 del capitolato.
1.3. I provvedimenti furono impugnati con ricorso n. 1949/2006, dalla società DO.GRE. s.r.l. al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, assumendo in punto di fatto l’irrazionalità dei requisiti di ammissione che non consentivano la partecipazione alla gara della società DO.GRE. e denunciando in diritto i seguenti motivi: (1) violazione dell’art. 3, co. 25, legge 2 dicembre 2005 n. 248; (2) violazione degli artt. 52 e 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; (3) violazione degli artt. 2, 41 e 42, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 52, co. 5 n. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; (4) violazione e falsa applicazione dei principi sui contratti pubblici e degli artt. 48 e 86, D.Lgs. n. 163/2006.
2. La precedente deliberazione n. 264 del 16 novembre 2006 fu revocata dal Commissario straordinario del comune di Taranto con deliberazione n. 394 del 27 dicembre 2006, che stabilì la internalizzazione del servizio a partire dal 1° gennaio 2007 (a titolo sperimentale per la durata di quattro mesi). Con le note prot. n. 6551 del 18 Dicembre 2006 e prot. n. 6606 del 27 dicembre 2006, il Dirigente della Polizia municipale del comune di Taranto diffidò la Società ricorrente alla consegna, entro il 30 dicembre 2006, degli archivi informatici e cartacei relativi al servizio contravvenzioni, dei locali comunali e dei fascicoli di causa
2.1. Con atto notificato il 30 dicembre 2006, la società DO.GRE. formulò i seguenti motivi aggiunti: (1) violazione dei doveri di lealtà, imparzialità e buona fede nonché contraddittorietà manifesta e sviamento dalla causa tipica; (2) violazione dell’art. 3, co. 25, della legge 2 Dicembre 2005 n. 248 nonché omessa istruttoria e sviamento.
3. Con la deliberazione n. 680 del 12 aprile 2007, il Commissario Straordinario del Comune di Taranto dispose di procedere alla definitiva internalizzazione con l’assunzione diretta del servizio di gestione complessiva delle violazioni al Codice della Strada e alle norme amministrative statali e locali e del relativo contenzioso giurisdizionale.
3.1. La deliberazione fu impugnata dalla società DO.GRE., con atto notificato il 6 giugno 2007, unitamente alla nota del Comandante del Corpo di P.M. di Taranto prot. n. 10 del 5 Aprile 2007, di proposta dell’adozione del provvedimento di assunzione diretta del servizio in questione), prospettando un articolato motivo aggiunto, nel quale si riafferma il profilo di eccesso di potere per mancanza di professionalità del personale comunale nel gestire le complesse procedure di accertamento e di liquidazione dei tributi e opposizione nel contenzioso.
4. Con la deliberazione n. 725 del 27 aprile 2007, il Commissario straordinario del comune di Taranto approvò la proposta tecnico-economica presentata dalle Poste Italiane, inerente la postalizzazione e notifica dei verbali di violazione al Codice della Strada ed ha demandato alla Direzione Polizia municipale l’espletamento degli atti necessari alla stipula del contratto.
4.1. I provvedimenti furono impugnati con atto notificato di motivi aggiunti notificato il 6-10 luglio 2007, per: (1) violazione degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006 sulle modalità di affidamento dei pubblici contratti nonché dell’art. 52, commi 5 e 7, D.Lgs. 446/1997, dell’art. 113, D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 3 e 97 cost.; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 86 e 90 del Trattato C.E., degli artt. 3 e 97 cost. e illegittimità costituzionale dell’art. 7, D.Lgs. n. 419/1999.
5. Si costituirono in primo grado il comune di Taranto e la s.p.a. Poste Italiane, depositando memorie difensive e di replica.
6. In relazione all’autotutela esercitata sui provvedimenti n. 241 del 27 Ottobre 2006 e n. 264 del 16 novembre 2006, la sentenza in epigrafe ha, in via preliminare, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione di cui al ricorso introduttivo. Ha poi rigettato l’eccezione di nullità dei motivi aggiunti per difetto di procura allorché organicamente collegati a quelli già gravati e pertanto compresi nel mandato. Ha infine respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso nel suo insieme perché l’intervenuta scadenza del periodo (quadrimestrale e sperimentale) della “internalizzazione” del servizio non influisce sull’impugnazione per le possibili implicazioni di carattere risarcitorio.
6.1. La sentenza ha poi accolto il ricorso nel merito rilevato il sintomo dell’eccesso di potere nella condotta del Comune sotto l’aspetto della mancanza di adeguata ponderazione di procedere all’internalizzazione della gestione delle contravvenzioni, delle violazioni amministrative e del contenzioso, nella persistenza delle condizioni di grave inadeguatezza del personale di Polizia municipale e della strumentazione tecnica a tal fine necessari. Ad avviso del Tribunale territoriale, la decisione di non accogliere, nella contingente situazione di difficoltà operativa, l’istanza di proroga avanzata dalla DO.GRE. s.r.l. è difforme dalla buona amministrazione e dal non aggravamento della posizione debitoria del Comune, propri della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’Ente, ex art. 250, D.Lgs. 267/2000 e dal principio della motivazione espressa del diniego ex art. 3 co. 25, L. 248/2005, in disparte ogni questione sulla applicabilità della norma riferibile alla riscossione mediante ruolo.
7. La sentenza è impugnata con distinti appelli da Poste Italiane s.p.a e dal Comune di Taranto. Nel giudizio si è costituita la società DO.GRE. s.r.l. ed ha spiegato, nel ricorso 999 del 2008, intervento adesivo Poste Italiane s.p.a..

DIRITTO



1.
In relazione al servizio di gestione delle contravvenzioni alle violazioni del Codice della Strada e dei verbali per le violazioni amministrative in atto, il Commissario Straordinario del Comune di Taranto ha adottato i seguenti provvedimenti:
1.1. deliberazione n. 241 del 27 ottobre 2006, su proposta del Dirigente della Polizia municipale, con cui è stato proceduto all’avvio ed alla definizione entro il 31 Dicembre 2006 delle procedure connesse all’adozione dell’affidamento del servizio di gestione delle contravvenzioni alle violazioni al Codice della Strada ed ha disposto il mantenimento del servizio di cui al contratto n. 7790/2002 con la società DO.GRE., ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 dello stesso, alle medesime condizioni e sino al 31 dicembre 2006, intendendosi concluso a tale data il rapporto senza alcuna altra formalità.
1.2. deliberazione n. 264 del 16 novembre 2006, con cui è stato approvato il capitolato speciale di appalto del servizio di gestione complessiva delle violazioni al Codice della Strada ed alle altre norme amministrative e del relativo contenzioso per la durata di anni cinque e di importo complessivo di € 625.8000,00. E’ stato dato altresì mandato al Servizio Staff Amministrativo Gare e Contratti per i provvedimenti connessi all’espletamento dell’appalto, mediante indizione di procedimento di procedura aperta ex lege 163/2006 aggiudicazione della stessa con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi tecnici ed economici di valutazione della stessa, riportati nell’art. 18 del capitolato.
1.3. deliberazione n. 394 del 27 dicembre 2006, con cui è stata revocata in autotutela la precedente deliberazione commissariale n. 264 del 16 ed è stato internalizzato il servizio a partire dall’1 gennaio 2007 (a titolo sperimentale per la durata di quattro mesi) con affidamento della gestione del contenzioso e di tutti gli atti, anche anteriori, al Comando di Polizia municipale, in seguito alla quale, il Dirigente della Polizia municipale del comune di Taranto con le note prot. n. 6551 del 18 dicembre 2006 e n. 6606 del 27 dicembre 2006, ha diffidato la società DO.GRE. a riconsegnare, entro il 30 dicembre 2006, degli archivi informatici e cartacei relativi al servizio contravvenzioni, nonché i locali comunali e i fascicoli di causa.
1.4. deliberazione n. 680 del 12 aprile 2007, con cui è stato proceduto alla definitiva internalizzazione con l’assunzione diretta del servizio di gestione complessiva delle violazioni al Codice della Strada e alle norme amministrative statali e locali e del relativo contenzioso giurisdizionale, in seguito alla proposta del Comandante del Corpo di P.M. di Taranto prot. n. 10 del 5 aprile 2007 (circa l’assunzione diretta del servizio).
1.5. deliberazione n. 725 del 27 aprile 2007, con cui è stata approvato la proposta tecnica-economica presentata dalle Poste Italiane inerente la postalizzazione e notifica dei verbali di violazione al Codice della Strada con mandato alla Direzione Polizia Municipale per l’espletamento degli atti necessari alla stipula del contratto.

2.
In accoglimento del ricorso proposto dalla società DO.GRE. s.r.l., concessionaria del servizio nel Comune di Taranto in forza del contratto rep. n. 7790 del 23 ottobre 2002, nei cui confronti è stata rigettata l’istanza di proroga sino all’anno 2010, la sentenza impugnata ha annullato gli anzidetti provvedimenti, adottati dal Comune per effetto dell’ autotutela esercitata sulle deliberazioni n. 241 del 27 ottobre 2006 e n. 264 del 16 novembre 2006.
Secondo il Tribunale amministrativo salentino:
2.1. La gestione diretta del servizio con la delibera commissariale n. 394 del 27 dicembre 2006 è in contrasto con la relazione prot. n. 8126 del 7 novembre 2006, nella quale si afferma che la dotazione di risorse umane e di materiali disponibile non consente l’assunzione da parte della Polizia municipale delle attività in atto gestite dalla società DO.GRE.
2.2. La scelta di internalizzare il servizio di gestione delle contravvenzioni non appare superabile con il richiamo allo stato di dissesto finanziario dell’Ente, come raffigurato nelle osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti in data 29 Novembre 2006, che non superano le gravissime difficoltà materiali ed organizzative, anche in mancanza del dimostrato approntamento delle indispensabili risorse umane e materiali.
2.3. La decisione di non accogliere, neppure per un breve periodo, la proroga richiesta dalla società DO.GRE. s.r.l., non è poi sorretta da adeguata motivazione sull’inapplicabilità dell’art. 3 co. 25 della legge 248/2005, nonostante si riferisca all’ipotesi di riscossione mediante ruolo.
2.4. La decisione di internalizzare il servizio, senza neppure attendere la scadenza del periodo quadrimestrale di sperimentazione, configura, infine, contraddittorietà dell’azione amministrativa, nella misura in cui viene omessa ogni effettiva analisi e comparazione dei riferita costi e ricavi preventivabili viene affidata la gestione del servizio al Corpo di Polizia Municipale, affetto da gravi difficoltà organizzative interne, segnalate dal Dirigente.

3.
Degli appelli, che devono essere riuniti e decisi con un’unica sentenza per evidenti motivi di connessione oggettiva e in parte soggettiva, vanno rigettate le eccezioni pregiudiziali proposte dal Comune di Taranto e da Poste Italiane s.p.a.
3.1. Non determina, anzitutto, l’inammissibilità per sopravvenuto difetto d’interesse al ricorso della società DO.GRE. il decreto del Ministro dell’interno n. 3999, del 25 maggio 2007 che ha riconosciuto validità dei provvedimenti di risanamento adottato dal comune ed ha prescritto all’ente di dare piena attuazione all’organizzazione della gestione diretta ed informatizzata dal servizio di accertamento e riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada e alle altre norma statali e locali.
3.1.1. A norma dell’art. 261, D.Lgs. 267/2000, il decreto non rappresenta convalida o conferma, ad opera dell’Amministrazione, di singoli atti in precedenza adottati dall’ente nei cui confronti sia stato dichiarato il dissesto, ma costituisce l’approvazione delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria ad opera della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, cui compete il sindacato sull’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. La sua irrevocabilità per omessa impugnazione da parte di DO.GRE. non dispiega perciò alcun effetto sui giudizio in corso.
3.2. Va poi disattesa l’eccezione d’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti nei confronti della delibera n. 394 del 27 dicembre 2006 di revoca in autotutela delle precedenti deliberazioni n. 241 del 27 ottobre 2006 di definizione dei rapporti con il gestore al 31 dicembre 2006 e n. 264 del 16 novembre 2006, di approvazione del capitolato speciale di appalto del servizio.
3.2.1. Per costante giurisprudenza, ai fini dell'ammissibilità dei motivi aggiunti, il rapporto di connessione indicato dall'art. 21 delle legge n. 1034 del 1971 va interpretato in senso ampio e con riguardo alla connessione degli atti successivamente impugnati al giudizio nel suo insieme e non soltanto ai singoli atti o provvedimenti (Cons. Stato, V, 19 marzo 2007, n. 1307). Oggetto del presente giudizio è la domanda della società DO.GRE., in qualità di concessionaria nel comune di Taranto, della gestione delle contravvenzioni dei verbali per le violazioni amministrative, di continuare a gestire il servizio. Rispetto ad esso non è sicuramente estranea la delibera commissariale n. 394 del 27 dicembre 2006, con la quale il Comune ha stabilito di procedere alla gestione diretta in luogo dell’esercizio tramite concessionario.
3.2.2. La costante giurisprudenza amministrativa esclude poi la necessità di un mandato autonomo, rispetto a quello rilasciato per la proposizione del ricorso originario, ai fini della rituale proposizione di motivi aggiunti nel processo amministrativo, ritenendo il mandato originario comprensivo di tutti i poteri processuali finalizzati alla rimozione della lesione subita dal ricorrente (Cons. Stato, IV, 11 ottobre 2007, n. 5354; V, 21 giugno 2007, n. 3331). Resta cosi disattesa l’altra eccezione d’inammissibilità dei motivi aggiunti, per assenza di autonomo mandato.
3.2.3. Va poi rigettata l’ulteriore eccezione d’inammissibilità dei motivi aggiunti nel loro insieme per difetto di legittimazione attiva della DO.GRE., il cui contratto sarebbe scaduto il 31 maggio 2006, senza essere stato prorogato. Nella qualità di legittimo esercente, sino a quel momento, del servizio in concessione, la società ricorrente era comunque titolare di un'aspettativa giuridicamente fondata al legittimo esercizio della scelta di derogare o meno alla procedura di evidenza pubblica (Cons. Stato, V, 07 febbraio 2002, n. 726; IV, 28 luglio 2005, n. 4017).
3.2.4. Né la dedotta inammissibilità trova fondamento nell’assenza di espressa censura di difetto di motivazione nei confronti dei provvedimenti cui i quali è stato stabilito di non procedere alla proroga. E’ infatti evidente che l’ accoglimento del ricorso di primo grado e/o eventuale rigetto dell’appello implica il venire meno dell’attività provvedi mentale nel suo insieme e l’obbligo del Comune di assegnare il servizio in base ad una procedura di evidenza pubblica, senza poterlo gestire in via diretta.
3.2.5. Nulla implica poi che la domanda giudiziale con comprenda anche il rilasciamento del danno sofferto per la mancata gestione del servizio nel corso del periodo successivo al 31 dicembre 2006, allorché la presenza della società ricorrente è definitivamente cessata, dopo la scadenza del contratto al 31 maggio. La mancanza di domanda risarcitoria esplicita non significa infatti che il soggetto preteso danneggiato abbia abbandonato l’interesse al ristoro dei danni subiti, rispetto ai quali è sempre possibile la proposizione di autonoma istanza. Per ciò che attiene la presente causa, rispetto al mero risarcimento, è, del resto, prevalente l’interesse del concessionario alla gestione del servizio ed alla individuazione del titolare tramite evidenza pubblica.
3.2.6. In considerazione dell’interesse alla stipulazione della relativa convenzione in qualità di parte, che in caso di esito favorevole del gravame, spetterebbe soltanto alla ricorrente, va infine, rigettata anche l’ultima delle eccezioni in rito, comune anche a Poste Italiane s.p.a., d’inammissibilità del ricorso con riguardo all’affidamento del servizio di postalizzazione dei verbali e di notificazione degli stessi, non potendo il servizio essere affidato ad altro soggetto, giusta l’esclusiva di cui è titolare Poste Italiane ai sensi dell’art. 4, co. 5, D.Lgs. n. 261/1999.

4.
Nel merito, gli appelli sono fondati.
4.1. E’ necessario precisare, anche al fine della considerazione degli imponenti scritti difensivi, che l’accoglimento della sentenza di primo grado, si basa sui seguenti principi:
a) la mancanza di riferimenti motivazionali della deliberazione commissariale n. 394 del 27 dicembre 2006, a fronte della relazione n. 8126 del 7 novembre 2006 del Servizio contravvenzioni e contenzioso della Polizia municipale di Taranto;
b) l’irrilevanza del notorio dissesto in cui versava il Comune ai fini della gestione del servizio in economia, anche per ciò che attiene all’applicazione dell’art. 250, D.Lgs. n. 267/2000;
c) la mancanza nella delibera n. 680 del 2007 di un adeguato presidio istruttorio in merito alla comparazione costi-benefici dell’internalizzazione del servizio.
4.2. ad a). Va precisato che la deliberazione commissariale n. 394 del 27 dicembre 2006, con la quale era stata revocata in autotutela la deliberazione n. 264 del 2006 con la quale era stata indetta la gara d’appalto del servizio e ne era stata stabilita l’internalizzazione dal 1° gennaio 2007 con affidamento della gestione del contenzioso al Comando di Polizia Municipale trova sufficiente supporto motivazionale nella relazione del Dirigente, Maggiore Fulvio Loddo. In detta sede si rilevava che la suddetta deliberazione n. 264 non conteneva un analitico e dettagliato esame di indicatori e parametri di efficacia, efficienza ed economicità dai quali poter desumere la convenienza per l’ente della gestione esterna delle cennate procedure. La deliberazione non era inoltre sorretta da un da tagliato esame finanziario dei costi e dei ricavi dai quali poter desumere la determinazione dell’importo a base d’asta.
4.2.1. L’esistenza delle gravi difficoltà organizzative interne segnalate dal Corpo di Polizia Municipale si basavano essenzialmente sulla mancanza di risorse umane e sull’insufficienza delle strutture, specie per quanto concerneva la notificazione dei verbali, alle quali è stato ovviato con la sottoscrizione di apposite convenzione con Poste Italiane e con la destinazione di alcuni dipendenti al servizio contenzioso ai sensi dell’art. 23, l. n. 689/1981, per ovviare, nell’immediato alla mancanza di professionisti.
4.2.2. A fronte della disponibilità manifestata dalla struttura interna ad avviare, in via sperimentale alle carenze di risorse umane ad organizzativa, appare improprio che la sentenza impugnata abbia inteso sindacare quale potesse essere la scelta migliore per l'amministrazione.
4.3. ad b) E’ poi sintomatico che la sentenza impugnata non abbia attribuito alcun rilievo all’onere dell’amministrazione, imposto dall’art. 250, D.Lgs. n. 267/2000, di applicare principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.
4.3.1. L’interalizzazione del servizio, fra le scelte che può compiere un’amministrazione in stato di dissesto, come il Comune di Taranto, appare sicuramente più consona al risanamento della situazione economica dell’ente, inquadrandosi in quei comportamenti virtuosi che sono necessaria ai fini di una corretta gestione, consentendo risparmi di spesa non certo compatibili con il canone dovuto al concessionario.
4.4. ad c) Che, infine, il Comune fosse consapevole della convenienza praticabilità e fattibilità della gestione del servizio contravvenzioni ad opera del Comando di Polizia municipale appare evidente dal pronto avvio della riscossione dei pagamenti dei verbali contravvenzionali dalla costituzione dell’Ufficio contenzioso e dall’attività giudiziale di cui è atto nelle relazioni in atti, anche se successive all’adozione dei provvedimenti di cui è causa. La correntenza del servizio evidenzia come ancor prima del suo avvio il Comune stesso avesse già l'idonea organizzazione, sia sotto il profilo del personale che sotto l'aspetto strumentale per attivare i necessaria adempimenti.

5.
Gli appelli, siccome riuniti devono essere conclusivamente accolti e va riformata la sentenza di primo grado.

6.
Le spese processuali relative al doppio grado del giudizio vanno poste a carico della società DO.GRE. e liquidate come in dispositivo, tenuto conto della soccombenza delle appellanti sulle questioni pregiudiziali.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, previa riunione degli appelli, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge i ricorsi originari.
Condanna la società DOGRE alle spese del doppio grado, che liquida forfetariamente nella misura di € 8.000,00 (ottomila/00) di cui 4.000,00 (quattromila/00) in favore del Comune di Taranto e 4.000,00 (quattromila/00) in favore di Poste Italiane.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 3 febbraio 2009, con l'intervento dei Signori:
Domenico La Medica - Presidente
Cesare Lamberti rel. est - Consigliere
Aldo Scola - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere
Eugenio Mele - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il................29/04/09..................
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 
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