REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
composto dai Signori:
Pres.ff. Costantino Salvatore
Cons. Pier Luigi Lodi
Cons. Armando Pozzi
Cons. Sergio De Felice
Cons. Raffaele Greco Est.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 24 Marzo 2009
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
FIMIANI VITO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALFONSO FURGIUELE, ANDREA ABBAMONTE e BRUNO PIACCI con domicilio eletto in Roma VIA DEGLI AVIGNONESI N. 5 presso ANDREA ABBAMONTE
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12;
SOTTOSEGRETARIO STATO PRESSO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, non costituitosi;
PROVINCIA DI NAPOLI, non costituitosi;
FIBE SPA, non costituitosi;
COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI NAPOLI, COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI CASERTA, COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI SALERNO, COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI BENEVENTO, COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI AVELLINO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione I 10093/2008, resa tra le parti, concernente LICENZIAMENTO CON COLLOCAZIONE IN MOBILITA'.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell' efficacia della sentenza di declaratoria di difetto di giurisdizione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI AVELLINO
COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI BENEVENTO
COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI CASERTA
COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI NAPOLI
COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI SALERNO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Udito il relatore Cons. Raffaele Greco e udito l'avv. Abbamonte.
Rilevata la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in merito ed a scioglimento della riserva espressa in udienza;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
Considerato che le attribuzioni funzionali del T.A.R. Lazio, in tema di ordinanze emanate in situazioni di emergenza dichiarate a norma della legge n. 225 del 1992, riguardano la competenza e non la giurisdizione, come testualmente previsto dall'art. 3 comma 2 bis del decreto legge 30 novembre 2005 n. 245 e convertito in legge 27 gennaio 2006 n. 21 "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile della legge a tema di emergenza ambientale";
Considerato che la giurisdizione esclusiva, derivante dall'attribuzione data dall'art. 4 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 e convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008 n.123 "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", concerne unicamente "tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti";
Considerato che la nozione di gestione dei rifiuti si evince dalla lettura degli art. 177 e sgg. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e non comprende gli strumenti di provvista di risorse umane e materiali, che vanno consequenzialmente ritenuti estranei all'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva;
Considerato che, in assenza di norme derogatorie, la vicenda ricade nell'ordinario criterio di riparto tra le giurisdizioni e quindi, non essendo in questione alcuna procedura concorsuale, va condivisa la decisione del T.A.R. che ha ritenuto il proprio difetto di giurisdizione;
Considerato che, per la novità della questione, può disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese di giustizia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Respinge il ricorso 1628/2009
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
La presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 24 Marzo 2009
Depositata in Segreteria
Il 27/3/2009