REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
(Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi:
- n.8260/2007, proposto
dall’Istituto di vigilanza “Campania Vigilanza”, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Francesco Narducci, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Soprano, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Avignonesi, n. 5,
CONTRO
l’Istituto di Vigilanza “Europol”, in persona del legale rappresentante, Sig. Sergio Sansone, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Cocozza con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, n. 38, presso lo studio dell’Avv. Luigi Napoletano,
- l’IPSEMA – Istituto di Previdenza del Settore Marittimo, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito,
- il Dirigente generale dello Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Cento, non costituito,
- n.7282/2007, proposto
dall’IPSEMA – Istituto di Previdenza del Settore Marittimo, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Recchia, Piero Sardos Alberini ed elettivamente domiciliato con il primo in Roma, Corso Trieste, n. 88,
CONTRO
l’Istituto di Vigilanza “Europol”, in persona del legale rappresentante, Sig. Sergio Sansone, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Cocozza con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, n. 38, presso lo studio dell’Avv. Luigi Napoletano,
- l’Istituto di vigilanza “Campania Vigilanza”, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Francesco Narducci, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Soprano, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Avignonesi, n. 5,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sede di Napoli, Sezione I, del 1 agosto 2007, n. 7168;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 7 novembre 2008, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli avv.ti Meloni, per delega di Sardos Albertini, Lamberti, per delega di Cocozza, e A.Abbamonte, per delega di Soprano, per come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1.- L’Istituto di vigilanza Europol, s.r.l., secondo classificato nella gara per l’affidamento del servizio di piantonamento fisso e di ronda armata, 2 lotto, indetta per la sede di Napoli dall’IPSEMA – Istituto di Previdenza del Settore Marittimo, ha impugnato in primo grado, con gli atti della relativa procedura, il provvedimento di aggiudicazione del servizio all’Istituto Campania Vigilanza, s.r.l.
L’Ipsema e l’Istituto Campania Vigilanza si sono costituiti in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
L’ Istituto Campania Vigilanza ha proposto ricorso incidentale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, 1^ Sezione, con la sentenza pronunciata in forma semplificata del 1 agosto 2007, n. 7168, ha accolto il ricorso principale e respinto il ricorso incidentale.
L’Ipsema e l’Istituto Campania Vigilanza hanno proposto separati appelli avverso tale sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
L’Istituto Europol resiste all’appello e chiede la conferma della sentenza appellata.
Alla udienza pubblica del 7 novembre 2008 gli appelli sono stati ritenuti per la decisione.
DIRITTO
1 - I due appelli in epigrafe, diretti avverso la stessa sentenza della 1^ Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli del 1 agosto 2007, n. 7168, possono essere riuniti e trattati congiuntamente.
2. –L’Istituto di vigilanza Europol, s.r.l., secondo graduato nella gara indetta dall’Ipsema – Istituto di Previdenza del Settore Marittimo per l’espletamento del servizio di piantonamento e di ronda armata della sede di Napoli, 2 lotto, ha impugnato, con il ricorso originario, il provvedimento di affidamento del servizio all’Istituto Campania Vigilanza. S.r.l., deducendo due motivi di ricorso: a) la società aggiudicataria non poteva essere ammessa alla procedura di gara ma doveva esserne esclusa per avere offerto un prezzo orario diurno per singola ispezione inferiore alla tariffa minima ad essa autorizzata ai sensi dell’art. 257 del R.D. n. 645 del 1940; b) l’esclusione della Campania Vigilanza dalla gara doveva essere disposta anche perché la sua offerta non era stata corredata delle giustificazioni cd. preventive, come richiesto dall’art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006.
L’Istituto Campania Vigilanza, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale deducendo anch’esso che il prezzo offerto dalla società ricorrente per le singole ispezioni risultava inferiore a quello approvato dall’autorità prefettizia.
La 1^ Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, con la sentenza del 1 agosto 2007, n. 7168, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondato il primo mezzo d’impugnativa, e ha respinto il ricorso incidentale.
Nell’accoglimento del ricorso principale, il Tribunale Amministrativo Regionale ha affermato, in ordine al motivo accolto, che non poteva legittimamente essere ammessa un’offerta che indicava una tariffa inferiore a quella approvata dal Prefetto “giacché in caso contrario finirebbe per ammettersi che la prestazione contrattuale sarebbe remunerata secondo tariffe approvate dall’autorità solo in favore di soggetti privati, mentre laddove la prestazione sia resa in favore di soggetti tenuti all’evidenza pubblica il controllo previsto dalla disciplina di settore sarebbe completamente eluso”.
Il ricorso incidentale è stato respinto sul rilievo che esso aveva erroneamente ritenuto che la voce tariffaria applicabile era quella relativa “al servizio di zona – stabilimenti industriali in genere, grandi magazzini, depositi, uffici, cantieri edili, ecc” mentre la tariffa da applicare doveva essere individuata in quella relativa “a servizi di zona – negozi”, atteso che l’ispezione doveva essere comprovata, secondo il capitolato tecnico, con un tagliando di controllo lasciato nello spazio tra il cancello di ingresso e la vetrata dell’androne e che solo la voce “servizio di zona a negozi” stabilisce come modalità di espletamento del servizio quello della bigliettazione esterna, mentre per il controllo interno è previsto un orologio di controllo.
3- L’appello proposto dall’Istituto Campania Vigilanza è da accogliere.
E’ fondato, infatti, il primo motivo di appello, con il quale la Società appellante ha contestato l’argomento posto dal Tribunale Amministrativo Regionale a fondamento dell’accoglimento del ricorso di primo grado della Europol.
Secondo principi ormai pacifici nella giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4273; 17 ottobre 2008, n. 5674; Sez. IV, 5 ottobre 2007, n. 4644; 20 settembre 2005, n. 4816, 25 marzo 2003, n. 1544) nell’ordinamento vigente non si rinviene alcuna disposizione normativa, di carattere primario o secondario, che autorizzi i Prefetti a stabilire tariffe minime inderogabili per i servizi di vigilanza, non essendo tali le disposizioni contenute negli artt. 9 e 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 257 de R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Le più recenti circolari del Ministero dell’Interno hanno chiarito che il nuovo sistema delle tariffe cd. di legalità sono fissate dal Prefetto come parametri di congruità, rilevanti in sede di accertamento e verifica nei confronti delle imprese del settore, e hanno affermato sulle orme della predetta giurisprudenza (in particolare: Sez. V, 3 giugno 2002, n. 3065) che l’approvazione delle tariffe ha lo scopo di impedire che gli istituti di vigilanza possano praticare prezzi più alti di quelli in essa stabiliti ma non impedisce di richiedere prezzi inferiori a quelli minimi.
A ciò va aggiunto quanto rilevato di recente dalla Sezione (Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4273) che ha ricordato come la fissazione dei prezzi dei servizi di vigilanza privata mediante approvazione del Prefetto nell’ambito di un determinato margine di oscillazione di cui al R.D. 18 giugno 1941, n. 773 e successive modificazioni è stato oggetto di una recente sentenza della Corte di Giustizia (del 13 dicembre 2007 c-465/05) secondo cui la Repubblica Italiana per tale disciplina sarebbe venuta meno agli obblighi derivanti dall’art. 49 del Trattato CE.
E’ in ogni caso da escludere, quindi, che agli istituti di vigilanza sia inibito richiedere prezzi inferiori a quelli stabiliti dalla propria tariffa non solo per le prestazioni rese ai privati ma anche per quelle rese ai soggetti tenuti a porre in essere procedure di evidenza pubblica.
Pertanto in alcun modo la offerta di un prezzo inferiore alla tariffa avrebbe potuto condurre alla esclusione dalla gara della Società appellante.
La sentenza appellata che fonda l’accoglimento del ricorso principale unicamente sulla inderogabilità della tariffa minima indicata dal provvedimento prefettizio è dunque da riformare, stante la infondatezza del relativo motivo di ricorso.
Deve, peraltro, affermarsi la infondatezza anche del secondo motivo del ricorso originale dell’Istituto di Vigilanza Europol non esaminato dal Tribunale Amministrativo Regionale e riproposto dall’appellato con la memoria del 21 ottobre 2008.
La Sezione si è già espressa anche sulla rilevanza delle giustificazioni cd. preventive con la decisione del 29 novembre 2005, n. 677.
In conformità ai principi enunciati con la decisione ora citata, dai quali non vi sono motivi per discostarsi, deve dunque rilevarsi che nel procedimento per l'aggiudicazione di un appalto di servizi le giustificazioni preliminari, quand'anche richieste ai sensi dell'art. 86, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, quale anticipato corredo documentale dell'offerta, non assurgono a requisito di partecipazione alla gara a pena di esclusione, venendo in rilievo la mancata documentazione delle singole voci che concorrono a formare il prezzo offerto solo in via eventuale nella fase successiva a quella di verifica dell'anomalia e se ed in quanto l'offerta ne risulti sospetta.
L’esclusione dalla gara, come emerge chiaramente dalla disposizione ora citata, potrà essere disposta solo a seguito di una verifica in contraddittorio dalla quale risulti accertata l’incongruità dell’offerta.
Per tutte le considerazioni che precedono, i due appelli riuniti devono essere accolti, assorbiti gli ulteriori motivi dedotti dagli appellanti e, per l’effetto deve respingersi il ricorso di primo grado proposto dall’Istituto di Vigilanza Euripol.
Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, riuniti gli appelli in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso originario proposto dall’Istituto di Vigilanza Euripol.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministra¬tiva.
Così deciso in Roma,in Camera di Consiglio, il 7 novembre 2008, con l'intervento dei signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Cesare Lamberti Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
Marzio Branca Consigliere
Adolfo Metro Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20.04.2009