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| n. 4-2009 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza sospensiva 21 aprile 2009 n. 1970
Pres. Giovanni Ruoppolo, Cons. Rosanna De Nictolis Est. |
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Va esclusa dalla gara l'impresa che abbia reso false dichiarazioni, anche se tali dichiarazioni riguardino requisiti di carattere generale (art. 38 co. 1 lett. h)D.Lgs. 163/2006): tuttavia e' meritevole di attenzione la censura di compatibilita' costituzionale e comunitaria di tale norma intesa come meccanismo automatico. In conseguenza, la domanda cautelare dell'impresa esclusa va accolta ai fini della fissazione accelerata dell'udienza di merito. (1)(G.S.)
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(1)Sul meccanismo di esclusione automatica ex art. 38 co.1 D.Lgs. 163/2006, vedi TAR Lazio - Roma Sez.II, sentenza 20 aprile 2009 n. 3984 in questa Rivista (accoglie in quanto e' necessaria una verifica dell'incidenza del tipo di omissione sul modello di gara), nonche' id., Sez.III quater 27 marzo 2009 n. 3215 che approfondisce il ragionamento sul possesso dei requisiti di ordine generale (art.38 D.Lgs. 163/2006) e di ordine speciale (art. 48 D.Lgs. cit).
Sotto l'aspetto cautelare si rinvia al precedente del T.R.G.A. Trento 5/2009 (oggetto di appello deciso dal Consiglio di Stato con l'ordinanza 1970/2009 in Rassegna), che rigetta la domanda cautelare sulla base di un generico automatismo. Proprio generando un colloquio con il Collegio di primo grado, il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 1970/2009 indica l'aspetto piu' rilevante della controversia e la prospettiva che in tempi brevi il TAR dovra' valutare: in questo modo il Giudice di appello evita sovrapposizioni autoritarie, tanto piu' che il Collegio trentino di primo grado e' notoriamente sensibile alle prospettive piu' avanzate in tema di tutela nel settore degli appalti pubblici.
Alcuni precedenti cautelari in materia di segnalazione all'Autorita' di Vigilanza dell'esclusione da gare sono espressi da: TAR Lazio Sez.II ord. 4936/08 (accoglie limitatamente all'incameramento della cauzione ed alla segnalazione all'Autorita' di Vigilanza); Cons.Stato Sez.VI ord. 330/2009 (respinge); id., Sez.VI, 805/2009 (respinge); TAR Lazio Sez.III ter 4888/2008 (accoglie limitatamente all'escussione della polizza ed alla segnalazione all'Autorita'); Cons.Stato Sez.VI, 334/2009 (conferma l'accoglimento della sospensiva disposto dal TAR Lazio con la predetta ordinanza 4888/2008); Cons.Stato Sez.VI 330/2009, che respinge l'istanza cautelare avverso l'incameramento di una cauzione, istanza rivolta avverso una sentenza di rigetto in primo grado. I precedenti cautelari si leggono in www.sospensiveonline.com .
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
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Registro Ordinanza: 1970/09
Registro Generale: 2424/2009
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Sezione Sesta
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composto dai Signori:
Pres. Giovanni Ruoppolo
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Rosanna De Nictolis Est.
Cons. Maurizio Meschino
Cons. Roberto Chieppa
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ha pronunciato la presente
ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 21 Aprile 2009.
Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
COSTRUZIONI F.LLI AZZOLINI SRL, COSTRUZIONI ALTOGARDA SRL,
IMPRESA NORD RESTAURI, rappresentati e difesi da: Avv. LORENZO ANELLI con domicilio eletto in Roma PIAZZA DELL'OROLOGIO, 7;
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contro
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ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA SPA rappresentato e difeso da: Avv. PAOLO STELLA RICHTER con domicilio eletto in Roma VIALE MAZZINI N.11;
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e nei confronti di
AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL.LAVORI,SERV. FORNIT. rappresentata e difesa da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12;
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PELLIZZARI GILDO S.R.L., non costituitisi;
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Interveniente ad Opponendum
BRUNELLI PLACIDO FRANCO S.R.L., SAFITAL S.R.L. rappresentati e difesi da: Avv. CLAUDIO DE PORTU, Avv. RICCARDO BARBERIS con domicilio eletto in Roma VIA ANTONIO POLLAIOLO 3 presso RICCARDO BARBERIS,
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per l'annullamento dell'ordinanza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 5/2009, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA PROCEDURE DI GARA PER MANCATA VERIDICITA' DICHIARAZIONI RESE;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL.LAVORI,SERV. FORNIT.
BRUNELLI PLACIDO FRANCO S.R.L.
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA SPA
SAFITAL S.R.L.
Udito il relatore Cons. Rosanna De Nictolis e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Anelli, Stella Richter, De Portu, Barberis;
Ritenuto che l'operato della stazione appaltante è legittimo alla luce della vigente normativa e, segnatamente, dell'art. 38, co. 1, lett. h), d.lgs. n. 163/2006, da cui si desume un obbligo generalizzato, in capo alle stazioni appaltanti, di segnalare al casellario informatico le false dichiarazioni rese in sede di gara, anche se relative a requisiti di carattere generale (v. anche, determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 1/2008); schema di regolamento, art. 8, co. 2, lett. s);
Ritenuto che sia meritevole di attenzione la censura di compatibilità costituzionale e comunitaria dell'art. 38, co. 1, lett. h) codice, alla luce dell'art. 45 par. 2, lett. g), dirett.va 2004/18/CE, nella parte in cui introduce un automatismo che prescinde da ogni valutazione circa esimenti soggettive o assenza di gravità o lesività del falso; Ritenuto che pertanto gli atti vadano restituiti al Tar al fine della celere fissazione dell'udienza di merito;
P.Q.M.
Accoglie ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 23 bis co. 3, l. Tar. |
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Roma, 21 Aprile 2009
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L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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