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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 17 aprile 2009 n. 2337
Pres. Barbagallo Est. Castriota Scanderbeg
G. C.(Avv.Colarizi)c/Università degli studi di Roma La Sapienza(Avv. Gen. Stato)


Pubblico Impiego- Istruzione Pubblica e privata-Trattenimento in servizio a domanda- Personale - Analoghi benefici già ottenuti - Accesso al beneficio- Non è inibito.

La facoltà inerente la permanenza in servizio oltre il limite ordinario va apprezzata, per ciascuna categoria di personale dipendente, con riferimento alla posizione lavorativa in essere al momento della formulazione della domanda, e quindi in relazione al regime ordinario (sulla cui base computare la proroga biennale) relativo al limite massimo di età previsto per il collocamento in quiescenza per il personale appartenente alla particolare categoria professionale. Pertanto, l'esercizio della facoltà di permanenza in servizio va esercitato da parte di ciascun dipendente (anche ai fini del termine di esercizio, la domanda dovendo essere prodotta dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il collocamento a riposo) in relazione alla disciplina prevista dal proprio particolare ordinamento. Ne viene che a ragione il ricorrente pretende di fruire della facoltà di legge quale professore di prima fascia e quindi quale soggetto che, dovendo essere collocato in quiescenza al compimento del settantesimo anno di età (ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 1, L. 7 agosto 1990, n. 239), aspira a vedersi riconoscere - in base all'art. 16, D.Lgs. n. 503/1992 - la facoltà di restare in servizio fino al settantaduesimo anno. La circostanza che il ricorrente abbia fruito di una precedente proroga ai fini della permanenza in servizio nel ruolo dei professori associati è irrilevante, per la ragione che gli effetti della pregressa proroga, accordata quando il ricorrente rivestiva la diversa qualifica di professore associato, erano cessati alla data della nuova domanda di proroga ed erano appunto relativi ad una domanda prodotta nell'ambito di un diverso ruolo professionale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello proposto dal
prof. Giuseppe Critelli, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Massimo Colarizi ed elettivamente domiciliato nello studio di questi in Roma alla via Panama n. 12;

contro



l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio sede di Roma, Sez. III, n. 5768 del 11 giugno 2008;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università “ La Sapienza” di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 3 marzo 2009 relatore il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg.
Uditi l'Avv. Colarizi, e l'Avv. dello Stato Marchini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



1. Il ricorrente, professore universitario di prima fascia di malattie dell’apparato cardiovascolare presso l’Università degli studi di Roma “ La Sapienza”, ha impugnato dinanzi al Tar del Lazio la determinazione rettorale del 29 gennaio 2007, con la quale è stata rigettata la sua domanda di permanenza in servizio sino al compimento del 72° anno di età, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 nonché il consequenziale decreto che aveva disposto il suo collocamento a riposo con decorrenza 1.12.2007.
Con sentenza n.5768 del 11 giugno 2008 il Tar ha superato i rilievi censori articolati nell’atto introduttivo ed ha rigettato il ricorso rilevando sostanzialmente che il prof. Critelli, già beneficiario al compimento del 65° anno di età della proroga della permanenza in servizio quale professore associato, non avrebbe potuto godere di una successiva proroga, sia pur nella diversa veste di professore di prima fascia, dato che l’art.16 del d.lgs. cit. va considerato alla stregua di una disposizione eccezionale, come tale non applicabile per più di una volta nel corso della carriera di ciascun dipendente.
Insorge avverso detta sentenza col ricorso in appello in esame il prof. Critelli, riproponendo sostanzialmente in questa sede all’indirizzo della pronuncia gravata e in via mediata dei provvedimenti negativi impugnati in primo grado gli stessi motivi già sottoposti allo scrutinio del primo giudice.
Resiste in giudizio l’Università intimata chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza camerale del 8 luglio 2008 con ordinanza di questa Sezione è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata.
All’udienza pubblica del 3 marzo 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. La proposta censura è fondata e pertanto il ricorso va accolto.
Con unico articolato motivo di censura l’appellante, nel rilevare la illegittimità degli atti impugnati in primo grado nella parte in cui hanno escluso la possibilità per il ricorrente medesimo di valersi del beneficio della proroga biennale del servizio, ripropone la questione della applicabilità al caso di specie del ridetto art. 16 del d.lgs. cit., che faculta i dipendenti civili dello Stato a proporre alle Amministrazioni di appartenenza istanza di trattenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo per essi previsto.
Osserva l’appellante che la circostanza ch’egli abbia già fruito del beneficio del trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età quale professore associato non sarebbe ostativa al riconoscimento dell’analogo beneficio in relazione alla sua nuova posizione di professore di prima fascia (e quindi per la proroga biennale del servizio oltre il 70° anno di età). A dire dell’appellante, l’esercizio della facoltà di cui all’art. 16 cit andrebbe “apprezzata nell’ attualità della posizione del docente e, correlativamente, va parametrata allo specifico limite di età ( ordinariamente) previsto per tale specifica funzione; su ciò non svolgono qualsivoglia interferenza le vicende relative a posizioni lavorative pregresse – differentemente disciplinate quanto alla durata del servizio attivo – proprio perché concernenti uno “status” giuridico diversamente regolato: è noto infatti che, a differenza dei professori ordinari, i docenti di seconda fascia ( associati) cessano dal servizio anticipatamente rispetto ai primi ( e cioè al compimento del 65° anno di età, salva la protrazione biennale facoltativa di cui al più volte citato art. 16).”
La censura merita di essere valutata favorevolmente.
La tesi contraria alle ragioni del ricorrente, fatta propria dal giudice di prima istanza, muove da un presupposto giuridico non condiviso dal Collegio e cioè che l’accesso al beneficio del trattenimento in servizio a domanda per un ulteriore biennio previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 sia inibito a quel personale che abbia già fruito di analoghi benefici in precedenti esperienze di carriera. In tal modo si introduce illegittimamente un ostacolo nell’accesso al suddetto beneficio che non è nel testo della legge e che non potrebbe aggiungersi per via di interpretazione additiva.
Infatti, l’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 ( recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della L. 23 ottobre 1992 n. 421), per la parte di interesse, così testualmente recita: “E’ in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.”
Dal tenore letterale della legge risulta già evidente che la facoltà inerente la permanenza in servizio oltre il limite ordinario va apprezzata, per ciascuna categoria di personale dipendente, con riferimento alla posizione lavorativa in essere al momento della formulazione della domanda, e quindi in relazione al regime ordinario ( sulla cui base computare la proroga biennale) relativo al limite massimo di età previsto per il collocamento in quiescenza per il personale appartenente alla particolare categoria professionale. Pertanto, come sostenuto dall’appellante, l’esercizio della facoltà di permanenza in servizio va esercitato da parte di ciascun dipendente ( anche ai fini del termine di esercizio, la domanda dovendo essere prodotta dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il collocamento a riposo ) in relazione alla disciplina prevista dal proprio particolare ordinamento. Ne viene che a ragione il ricorrente pretende di fruire della facoltà di legge quale professore di prima fascia e quindi quale soggetto che, dovendo essere collocato in quiescenza al compimento del 70° anno di età (ai sensi dell’art. 19 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 e dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 239), aspira a vedersi riconoscere - in base al più volte citato art. 16 d.lgs. 503/92 - la facoltà di restare in servizio fino al 72° anno.
La circostanza che il ricorrente abbia fruito di una precedente proroga ai fini della permanenza in servizio nel ruolo dei professori associati è irrilevante, per la ragione che gli effetti della pregressa proroga (riconosciuta per il biennio 1.11.2002-31.10.2004), accordata quando il ricorrente rivestiva la diversa qualifica di professore associato, erano cessati alla data della nuova domanda di proroga ( gennaio 2007) ed erano appunto relativi ad una domanda prodotta nell’ambito di un diverso ruolo professionale.
Si è già detto, per contro, che la legge prende in considerazione la posizione del dipendente nel momento in cui viene in concreto esercitata la facoltà di trattenimento in servizio, con riferimento esclusivo alla posizione lavorativa in essere a quella data.
Né in contrario avviso può indurre il precedente di questo Consiglio ( Cons. St., VI, n. 3388 del 6 giugno 2006), richiamato dalla difesa erariale nella memoria conclusiva del 21 marzo 2008.
A ben vedere, la questione oggetto di quel giudizio riguardava un caso diverso da quella qui oggetto di scrutinio; si trattava, infatti, di una controversia promossa da professori associati già stabilizzati, fruenti in via eccezionale – rispetto al regime del collocamento a riposo proprio dei professori associati - della possibilità di restare in servizio fino al compimento del 70° anno di età ai sensi dell’art. 24 2° comma del DPR 11.7.1980 n. 382 ( nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 6 della L. 9 dicembre 1985 n. 705).
L’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 al caso deciso dal Consiglio di Stato nella richiamata pronuncia, poneva effettivamente il problema – risolto negativamente per i ricorrenti - della duplicazione del beneficio della proroga nel collocamento a riposo; si trattava, infatti, di personale che già si trovava a godere, nel momento in cui instava per ottenere la ulteriore proroga biennale prevista dal più volte citato art. 16, di un regime differenziato di favore ( e cioè della possibilità di restare in servizio fino al 70° anno di età) rispetto alla categoria di appartenenza ( professori associati, per i quali vige il limite ordinario del 65° anno, ai sensi dell’art. 24 del DPR 11.7.1980 n. 382 e dell’art. 2 della L. 7.8.1990 n. 239).
Nulla di tutto ciò potrebbe ripetersi a proposito della controversia in esame; infatti, il ricorrente ha esercitato la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del 72° anno di età nel momento in cui rivestiva la qualifica di professore ordinario di prima fascia ed era pertanto inquadrato in una delle categorie del personale universitario docente per la quale la legge prevede in via ordinaria il collocamento a riposo al 70° anno di età ( cfr. il combinato disposto dell’art. 19 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 e l’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 239).
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto e, in riforma della impugnata sentenza, devono essere annullati i provvedimenti gravati in primo grado. L’Università appellata si dovrà rideterminare, alla luce dei principi desumibili dalla presente decisione e tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali, sulla istanza di permanenza in servizio fino al 72° anno di età prodotta a suo tempo dall’odierno appellante.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

P. Q. M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti gravati in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso a Roma, in palazzo Spada, oggi 3 marzo 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere
Claudio Contessa Consigliere
Giulio Barbagallo Est. Consigliere est.


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