REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.3665 del 2002, proposto
dall’Avvocato Dante Castracane, rappresentato e difeso dall’Avv.to Antonio Jannarelli, elettivamente domiciliato in Roma, presso l’avvocato Gigliola Mazza Ricci, via di Pietralata n.320/d/4;
CONTRO
Provincia di Foggia in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.to Antonio Mescia ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Paisiello n. 55, presso lo studio legale del prof. Avv.to F.G. Scoca;
per la riforma
della sentenza del TAR per la Puglia, Bari Sez. II, n.187/2002;
Visto l’appello con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2008 relatore il Cons. Roberto Capuzzi, uditi per le parti l’Avv. Vaccarella per delega dell’Avv. Jammarelli, l’Avv. Notarnicola per delega dell’Avv. Mescia;
FATTO
L’appellante espone di avere partecipato al concorso interno per la copertura di 5 posti di dirigente amministrativo (indetto con deliberazione di G.P. n. 1174/97); di essere risultato idoneo e cioè 6^ nella graduatoria approvata con delibera n. 1309/97; che la delibera di indizione del concorso, quella di ammissione dei candidati ed infine quella di approvazione del concorso illegittimamente disponevano l’efficacia del concorso limitata all’espletamento dello stesso ed all’immissione dei vincitori in servizio, senza prevedere il futuro scorrimento della graduatoria; che al tempo non interpose ricorso al TAR non ritenendo di poter fruire di miglior punteggio; che il suo interesse ad impugnare gli atti è divenuto ora attuale quando l’amministrazione ha ritenuto di bandire il concorso per coprire il posto di Dirigente di Ragioneria anziché procedere allo scorrimento della graduatoria.
L’appellante deduceva, quindi, un unico ed articolato motivo di gravame riconducibile a: Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 17 e 21 legge 127/97; violazione e falsa applicazione delle leggi nn.537/93, 724/94 e successive modificazioni ed integrazioni; eccesso di potere; violazione dei principi in materia di buon andamento della p.a.; violazione art. 3 legge 241/90; motivazione insufficiente e contraddittoria.
Illegittimamente l’amministrazione aveva inteso dar luogo ad un nuovo concorso per la copertura di un posto vacante in organico anziché attingere ad una graduatoria già in precedenza formata. Solo ora si concretizza l’interesse ad impugnare la limitazione temporale di efficacia della graduatoria di cui alle precedenti delibere. In base al comma 21^ dell’art. 6 legge 127/97 le graduatorie hanno efficacia temporale per un triennio dalla loro pubblicazione; quindi la p.a. ha male operato ritenendo di dover fissare la efficacia della graduatoria al di sotto dei limiti indicati dal legislatore.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Foggia che in rito ha dedotto la irricevibilità del ricorso in quanto l’interessato avrebbe dovuto da subito impugnare la deliberazione di G.P. n. 1309 del 1 ott. 1997 di approvazione della graduatoria nella parte in cui limitava la sua efficacia temporale; nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso siccome infondato poiché la procedura concorsuale prevista l’art. 6 legge 127/97 è dettata per la sanatoria di inquadramenti illegittimi e nella specie invece il posto di Ragioniere Capo si è reso vacante a seguito di decesso del precedente titolare.
Il TAR Puglia, Bari, con la sentenza in epigrafe ha dichiarato irricevibile il ricorso entrando anche nel merito delle deduzioni del ricorrente.
Avverso tale sentenza il dottor Castracane interponeva appello deducendo violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di ammissibilità e ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali; violazione e falsa applicazione art. 6, commi 17 e 21 legge 127/97; eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti; violazione dei principi in materia di buon andamento della p.a.; violazione art. 3 legge 241/90; motivazione insufficiente e contraddittoria.
Si è costituita in appello l’Amministrazione Provinciale di Foggia confutando le tesi difensive sostenute dall’appellante ed insistendo per una dichiarazione di irricevibilità ed infondatezza del gravame.
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 16 dic. 2008.
DIRITTO
P. L’appello non merita accoglimento.
2. l’appellante Dante Castracane aveva partecipato al concorso interno indetto dalla Provincia di Foggia con deliberazione n. 1174 del 25.7.1997 per la copertura di cinque posti di dirigente amministrativo risultando idoneo ma non vincitore, essendosi collocato al sesto posto nella graduatoria di merito.
Poiché era deceduto il Dirigente di Ragioneria, la Giunta Provinciale, con successiva deliberazione n. 1047 del 5.11.11998, aveva bandito il concorso per la copertura di un posto di Dirigente di Ragioneria riservato esclusivamente al personale interno in possesso del titolo di laurea in economia e commercio o equivalente con provenienza dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione.
L’interessato ha sostenuto nel ricorso in primo grado e poi nell’atto di appello, che la posizione lavorativa di Dirigente di Ragioneria, resasi vacante a seguito del decesso del titolare dell’ufficio, era suscettibile di copertura per scorrimento della graduatoria relativa al concorso interno, ormai esaurito, per cinque posti di Dirigenti amministrativi al quale aveva partecipato collocandosi in posizione non utile.
Precisa l’appellante che l’impugnazione non è rivolta alla contestazione della posizione in graduatoria acquisita a seguito dell’espletamento del concorso per cinque posti di Dirigente Amministrativo, quanto “invece alla prospettazione di censure volte a stigmatizzare l’illegittimità commessa dalla Amministrazione nel momento in cui aveva inteso dar luogo a nuovo concorso per la copertura di un posto vacante in organico piuttosto che ad attingere alla graduatoria in precedenza formata”.
3.Va apprezzata in via preliminare l’eccezione di irricevibilità accolta da primo giudice.
Si afferma dall’appellante che solo ora, cioè col bando del nuovo concorso per Dirigenti di Ragioneria si sarebbe attualizzato l’interesse ad impugnare la limitazione temporale della graduatoria del concorso a 5 posti di Dirigente Aministrativo disposta nelle delibere riguardanti detta procedura.
3.1.L’assunto è palesemente infondato.
3.2.La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che deve considerarsi tardiva la impugnazione di un atto presupposto quando il ricorrente, pur essendo a conoscenza del contenuto del provvedimento presupposto, si sia limitato ad impugnare l’atto conseguenziale per vizi non propri di quest’ultimo ma derivati dal primo (Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2007 n. 3431).
Ed infatti il soggetto che si ritenga leso da un provvedimento preceduto da altro atto per lui non lesivo al momento dell’emanazione, non puo’ impugnare questo ultimo tardivamente, a nulla rilevando che esso abbia reso possibile il provvedimento successivo (Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 1994, n. 134).
3.3.Deve al riguardo sottolinearsi che il divieto di utilizzare le graduatorie finali del concorso interno per la copertura dei cinque posti di Dirigente Amministrativo era stato statuito nella delibera di G.P. n.1255 del 17.9.1997 di ammissione dei candidati al concorso.
Inoltre la A.P. di Foggia, nella delibera n.1309 del 1.10.1997, aveva ribadito “di confermare giusta quanto già disposto con la delibera n.1255 del 17.9.1997 che le suddette graduatorie cesseranno ogni validità temporale contestualmente all’ammissione dei vincitori nei relativi posti messi a concorso”, graduatorie, si ribadisce, nelle quali il ricorrente risultava idoneo non vincitore.
Il vulnus per la posizione del Castracane si era concretizzato dunque nel momento in cui si era precisata la sua posizione in graduatoria, con l’effetto che l’indizione del nuovo concorso a Dirigente di Ragioneria è atto conseguenziale, sotto il profilo in esame, alla statuizione limitativa di cui innanzi che si configura non già quale mero antecedente cronologico, bensì atto presupposto con autonoma ed immediata lesività per le aspirazioni dell’appellante.
E’ evidente che il ricorrente, sin dalla data del 1 ottobre 1997, era ben consapevole della portata lesiva della deliberazione n. 1309/2007 e di conseguenza avrebbe dovuto impugnare la delibera negli ordinari termini di decadenza mentre ha notificato il ricorso alla Provincia di Foggia solo in data 11 dic. 1998 e dunque a distanza di oltre un anno dalla data di approvazione della graduatoria.
Pertanto esattamente la sentenza appellata ha ritenuto irricevibile il ricorso.
4.L’appello pertanto deve essere respinto.
5.Spese ed onorari tuttavia, attesa la natura del petitum, possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe indicato.
Compensa spese ed onorari del giudizio.