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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 14 aprile 2009 n. 2291
Pres. Elefante - Est. Corradino
Commissario Regionale del Consorzio di sviluppo industriale della provincia di Teramo (Avv. P. Referza) c/ Comune di Teramo ed altri (Avv. V. Cerulli Irelli)


1. Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Ricorso – Accoglimento - Commissario ad acta – Nomina – Presupposti.

 

2. Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Impugnazione - Finalità - Obbligo di provvedere – Declaratoria – Decisione nel merito – Esclusione.

1. Ai sensi dell’art. 21-bis L. n. 1034/1971 s.m.i, in caso di accoglimento di un ricorso avverso il silenzio della P.A., il giudice amministrativo ordina alla stessa amministrazione di provvedere, prevedendo la nomina di un commissario ad acta solo in caso di inadempimento a quanto ordinato con la decisione, e su richiesta di parte. Di conseguenza è illegittima la nomina di un commissario ad acta disposta dal T.A.R. contestualmente all’accoglimento del ricorso avverso il silenzio (1).

 

2. Il procedimento speciale sul silenzio, è preordinato solo alla declaratoria dell’obbligo di provvedere, con esclusione di una delibazione del merito della controversia, che deve essere riservata al normale giudizio di cognizione (2).

 

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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2002, n. 2023.
(2) Cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2004, n. 376; Id., 14 febbraio 2003, n. 808.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso n. 4072/2004 R.G. proposto dal

Commissario Regionale del Consorzio di sviluppo industriale della Provincia di Teramo, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Referza, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. Achille Carone Fabiani, Via Silvio Pellico, n. 44;

CONTRO



- l’Amministrazione Provinciale di Teramo, Comune di Teramo, Comune di Castellalto, Comune di Atri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli, ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio di questi, Via Dora, n. 1;
- il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, il Comune di Campli, il Comune di Torricella Sicura, il Comune di Civitella del Tronto, la Regione Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento



della sentenza resa dal T.A.R. per l’Abruzzo, sezione di L’Aquila, 20 marzo 2004, n. 260.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Teramo, del Comune di Teramo, del Comune di Castellalto e del Comune di Atri;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi alla pubblica udienza dell’8 marzo gli avvocati A. Graziani per delega di P. Referza e M. A. Lorizio per delega di V. Cerulli Irelli come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Con sentenza n. 260 del 20 marzo 2004, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di L’Aquila, accoglieva il ricorso con il quale le Amministrazioni indicate in epigrafe chiedevano l’annullamento del silenzio serbato dal Commissario Regionale del Consorzio di sviluppo industriale della Provincia di Teramo sull’atto di diffida del 3 luglio 2003, e la conseguente dichiarazione dell’obbligo del medesimo Commissario all’adozione degli atti necessari alla ricostituzione degli organi consortili ordinari, ed in particolare dell’obbligo di convocare l’Assemblea generale dei soci, nonché la nomina di un Commissario ad acta nel caso di inadempienza.
L’appellante contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
Si sono costituiti l’Amministrazione Provinciale di Teramo, il Comune di Teramo, il Comune di Castellalto ed il Comune di Atri per resistere all’appello.
Non si sono costituiti il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, il Comune di Campli, il Comune di Torricella Sicura, il Comune di Civitella del Tronto e la Regione Abruzzo.
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2005 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO



L’appello merita accoglimento nei termini appresso specificati.
1. Il Commissario Regionale del Consorzio di sviluppo industriale della Provincia di Teramo lamenta l’erroneità della sentenza impugnata sotto un duplice profilo. Secondo l’appellante, da un lato, il T.A.R. ha ritenuto la sussistenza del dovere di provvedere alla ricostituzione degli organi consortili, in riscontro ad apposita istanza dei ricorrenti di primo grado e alla diffida del 3 luglio 2003, non tenendo conto del mancato pagamento, da parte di questi ultimi, dei contributi consortili. Per altro verso, comunque, il giudice di primo grado non avrebbe osservato il disposto dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971, ai sensi del quale il giudice, nell’accogliere il ricorso avverso il silenzio, può solo ordinare all’amministrazione di provvedere per far cessare l’inadempimento, senza, però, determinare i provvedimenti da adottare ed il relativo contenuto.
2. Risulta determinante, ai fini della decisione, osservare che questo Consiglio, con la pronuncia dell’Adunanza Plenaria 9 gennaio 2002, n. 1, ha affermato che il giudizio disciplinato dal citato art. 21 bis è diretto esclusivamente ad accertare se il silenzio serbato da una pubblica amministrazione sull’istanza del privato violi o no l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l’istanza stessa, onde il giudice, anche nei casi in cui il provvedimento di cui trattasi abbia natura vincolata, non può sostituirsi all’amministrazione in alcuna fase del giudizio, dovendosi limitare, in caso di accoglimento del ricorso, ad imporre alla stessa l’obbligo di provvedere sull’istanza entro il termine assegnato, non potendo compiere un accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente, indicando all’amministrazione il contenuto del provvedimento da adottare. In altri termini, il procedimento speciale sul silenzio, introdotto dall’art. 2 della l. n. 205/2000, è preordinato solo alla declaratoria dell’obbligo di provvedere, con esclusione di una delibazione del merito della controversia, che deve essere riservata al normale giudizio di cognizione (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2004, n. 376; Id., 14 febbraio 2003, n. 808).
3. Va, pertanto, ritenuto che il T.A.R. avrebbe solo dovuto limitarsi ad accertare l’inerzia dell’Amministrazione, sancendo l’obbligo del Commissario Regionale del Consorzio di sviluppo industriale della Provincia di Teramo di pronunciarsi in modo espresso sulle istanze delle Amministrazioni ricorrenti in primo grado, non potendo invece valutare e determinare il contenuto dei provvedimenti da adottare.
4. Va, pure, accolta la doglianza proposta dall’appellante avverso la nomina del commissario ad acta disposta dal T.A.R. contestualmente alla decisione di accoglimento del ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione.
Infatti, l’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto con l'art. 2 della citata l. n. 205/2000, dispone al secondo comma che, in caso di accoglimento, il giudice amministrativo ordina alla stessa amministrazione di provvedere, prevedendo la nomina di un commissario ad acta solo in caso di inadempimento a quanto ordinato con la decisione, e su richiesta di parte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2002, n. 2023).
Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant’altro, il ricorso in appello va accolto in parte, e va dichiarato l’obbligo del Commissario Regionale del Consorzio di sviluppo industriale della Provincia di Teramo di pronunciarsi sulle istanze delle Amministrazioni ricorrenti in primo grado entro il termine indicato in dispositivo.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie in parte, secondo le precisazioni contenute in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiara l’obbligo del Commissario Regionale del Consorzio di sviluppo industriale della Provincia di Teramo di pronunciarsi, con provvedimenti espressi, sulle istanze proposte dalle Amministrazioni interessate; assegna per l’adempimento il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2005 con l'intervento dei sigg.ri

Agostino Elefante - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere
Cesare Lamberti - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
Michele Corradino - Consigliere estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.............14/04/09...............
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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