REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso per regolamento di competenza n. 705 del 2009 proposto dal
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;
contro
Di Cesare Maria Rita, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Feola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesco Castiello in Roma, via Cerbara n.64;
in ordine al giudizio
n. 5122/2008 pendente davanti al TAR Campania sede di Salerno proposto da Di Cesare Maria Rita;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio e vista la memoria della sig.ra Maria Rita Di Cesare;
visti gli atti tutti della causa;
alla camera di consiglio del 24 febbraio 2009, relatore Consigliere Domenico Cafini;
nessuno è comparso per le parti;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto al TAR della Campania, Sezione staccata di Salerno, la sig.ra Maria Rita Di Cesare, impugnava, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento, il decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania n.409/2008, recante la sua esclusione dal corso-concorso per il passaggio dall’area B alla posizione C1, nonché il D.D del Ministero per i beni e le attività culturali datato 24.7.2007 concernente il bando relativo al medesimo concorso.
Tale ricorso veniva notificato anche al controinteressato Lamberti Enrico che tuttavia non si costituiva in giudizio, diversamente dall’Amministrazione intimata.
1.1. Con ordinanza n. 82/09 del 23.1.2009 l’adito Tribunale - vista l’istanza per regolamento di competenza da parte dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno e considerato che l’eccezione d’incompetenza in favore del TAR del Lazio non appariva manifestamente infondata - ha sospeso il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti della controversia al Consiglio di Stato ai fini della pronuncia sul proposto regolamento.
1.2. Successivamente, la originaria ricorrente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza in quanto non notificato al controinteressato, individuato nel ricorso di primo grado, sig. Enrico Lamberti;
1.3. Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. Con istanza di regolamento di competenza, proposta, ai sensi dell’art. 31 della legge 6.12.1971, n. 1034, innanzi al TAR della Campania, sede di Salerno, in relazione al ricorso n. 19/2009, ivi depositato dalla sig.ra Maria Rita Di Cesare, la locale Avvocatura distrettuale dello Stato ha chiesto che il Consiglio di Stato dichiari la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma a decidere il ricorso stesso.
In relazione al proposto regolamento, il TAR adito – con ordinanza n.182/09 della Sezione I in data 23.1.2009 – ha ritenuto che lo stesso non si rivelava manifestamente infondato e ha disposto, quindi, l’immediata trasmissione, ai sensi dell’art. 31, comma 5, L. n.1034/1971, come novellato dall’art. 9, comma 4, L. n.205/2000, a questo Consiglio di Stato degli atti relativi al ricorso suddetto, ai fini della delibazione sul proposto regolamento di competenza.
2.1. Ciò premesso, il Collegio - pur rilevando che tra gli atti impugnati nel giudizio di primo grado è compreso il bando del concorso, indetto per il passaggio dall’area B alla posizione economico C1 del profilo professionale “archivista di Stato”, contenuto del D.D. del Ministero per i beni e le attività culturali datato 24.7.2007, atto a contenuto generale che ha efficacia su tutto il territorio nazionale - deve osservare, preliminarmente, che in relazione al ricorso odierno, la sig.ra Di Cesare, originaria ricorrente, ha sollevato l’eccezione di inammissibilità del proposto regolamento, in quanto non notificato al controinteressato indicato nel ricorso di primo grado, seppure non costituito nel giudizio innanzi al TAR.
2.2. Tale eccezione è fondata e pertanto il ricorso per regolamento di competenza proposto deve essere dichiarato inammissibile in quanto non notificato a tutte le parti in causa (nella specie al controinteressato sig. Enrico Lamberti);
Infatti, per il suo carattere incidentale, il ricorso per regolamento di competenza non è suscettivo di integrazione del contraddittorio, sia perché tale temperamento non è testualmente previsto nell’art. 31 legge n. 1034/1971, sia perché l’integrazione è volta a tutelare gli interessi o i diritti di natura sostanziale, mentre il regolamento di competenza ha solo lo scopo di stabilire il giudice competente a decidere la controversia (Cfr. Cons. Stato, sez. IV n. 3332/2001), sia, infine, in considerazione delle peculiari esigenze di celerità del procedimento incidentale e della perentorietà del termine di cui all’art. 31 della legge. n. 1034/1971 (cfr. Cons. Stato, sez. IV n. 1782/1999).
In conclusione, il ricorso per regolamento di competenza in esame deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese di lite, sussistendo giusti motivi, esse possono essere compensate.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, dichiara inammissibile il regolamento di competenza come in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2008, con l'intervento dei signori:
Claudio Varrone Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere est.
Bruno Rosario Polito Consigliere
Manfredo Atzeni Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 3/04/2009