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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 7 aprile 2009 n. 2145
Pres. D. La Medica – Est. A. Metro
P. P. ed altri (Avv. P. Stella Richter) c/ Comune di Ginosa (Avv. A. Pancal-lo) ed altri


Contratti della P.A. – Gara – RTI – Mandato con rappresentanza – Scrittura privata autenticata – Esclusione – Legittimità - Regolarizza-zione postuma – Non consentita - Atto notarile - Necessità

E’ legittima l’esclusione di un raggruppamento temporaneo di professionisti costituitosi mediante scrittura privata autenticata da segretario comunale o da altri funzionari incaricati e non con atto notarile, qualora il bando preveda che “il raggruppamento tra liberi professionisti deve essere già av-venuto nelle forme di legge all’atto di presentazione dell’istanza di parteci-pazione alla gara”. Né all’uopo può ritenersi ammissibile la regolarizzazio-ne postuma della documentazione attesa l’inequivocità della lex specialis


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



Sul ricorso in appello n. 10687/2000 del 28/11/2000 , proposto
dall’Avv. PIERFRANCESCO PELLECCHIA Q. CAP. MAND. RTP, RTP STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGEM ING.P.PELLECCHIA, RTP ING. DOMENICO BRIAMONTE, RTP ING. FRANCESCO SCHIUMA, RTP ING. WALTHER GRANDI, RTP ING. PAOLO SMURRA, RTP ING. ANTONIO GUARAGNA, RTP GIUSEPPE DEL VECCHIO, RTP ING. ANTONIO DEL VECCHIO, RTP GEOM. CARMINE MAURIZIO MIELE e RTP STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGEM, rappresentato e difeso dall’Avv. PAOLO STELLA RICHTER con domicilio eletto in Roma, VIALE G. MAZZINI N.11 presso l’Avv. PAOLO STELLA RICHTER;

contro



il COMUNE DI GINOSA, rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONIO PANCALLO con domicilio eletto in Roma, VIA IPPOLITO NIEVO N. 61 SC.D presso l’Avv. ENNIO MAZZOCCO;

e nei confronti di



dell’ING. SOLAROLI MASSIMO Q.CAPOGR. MAND.RTP, rappresentato e difeso dall’Avv. ROBERTO MINIERO con domicilio eletto in Roma, VIA PORTUENSE N. 104 presso la Sg.ra ANTONIA DE ANGELIS;
la RTP ASS. PROFES. STUDIO TECNICO ARCH.DEL GIACOMO LEONARDO, non costituitasi;
la RTP ARCH. LO CONTE ANTONIO, non costituitasi;
la RTP ARCHITETTI ASSOCIATI, non costituitasi;
la RTP ASS.PROF. ING. TORTORELLA ALFREDO, non costituitasi;
la RTP ARCH. LOMBARDI ROCCANTONIO, non costituitasi;
la RTP ING. TORTORELLA DOMENICO STUDIO ASSOCIATO, non costituitasi;
la RTP ING. ALBERT APRENA, non costituitasi;
la RTP ING. TRICOLLE ANTONIO, non costituitasi;
lo STUDIO ALTIERI S.R.L., non costituitosi;

per la riforma



della sentenza del TAR PUGLIA – LECCE: SEZIONE II n. 3178/2000 , resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE E DIREZIONE LAVORI ;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI GINOSA, dell’ ING. MASSIMO SOLAROLI Q.CAPOGR. MAND.RTP;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 24 Giugno 2008 , relatore il Consigliere Adolfo Metro, uditi gli avvocati Stella Richter e Ennio Mazzocco per delega Pancallo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Con il ricorso in esame l’appellante, nella qualità di capogruppo, mandatario di un Raggruppamento temporaneo tra professionisti nonchè in proprio, ha chiesto la riforma della sentenza del Tar Lecce che ha ritenuto legittima l’esclusione del “Raggruppamento” dalla gara indetta dal comune di Ginosa, per l’affidamento dell’incarico di progettazione di un nuovo impianto di depurazione.
L’esclusione era stata motivata sul mancato adempimento della prescrizione, prevista dal bando di gara, ove si stabiliva che “ il raggruppamento tra liberi professionisti deve essere già avvenuto nelle forme di legge all’atto di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara”, in quanto la costituzione del raggruppamento era avvenuta mediante scrittura privata autenticata e non con atto notarile.
Si sostengono i seguenti motivi di appello:
-idoneità della richiesta di affidamento, perché sottoscritta da tutti i componenti dello studio associato, potendo, l’incarico, essere affidato a ciascuno di loro “uti singuli”, indipendentemente dalla previa costituzione di un Raggruppamento temporaneo;
-equivocità dell’espressione contenuta nel bando che, ai fini della costituzione del Raggruppamento, faceva generico riferimento alle “forme di legge”;
-illegittimità della mancata ammissione alla regolarizzazione della documentazione, non essendoci dubbi nè sull’epoca di costituzione dell’Associazione temporanea, sicuramente anteriore alla domanda di partecipazione alla gara, né sulla identificazione dei partecipanti.
Si è costitituito in giudizio il comune, che ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello.

DIRITTO



L’appello deve ritenersi infondato.
Va respinto il primo motivo, con cui si sostiene la validità della domanda di partecipazione, in quanto la stessa avrebbe potuto essere presa in considerazione dall’amministrazione come presentata dai singoli soggetti del raggruppamento; tale motivo come correttamente rilevato dalla controparti, non risulta dedotto in primo grado e pertanto deve ritenersi inammissibile in questa sede.
Anche il secondo ed il terzo motivo, con cui si asserisce l’equivocità del bando di gara, che avrebbe dovuto indurre a tener conto delle ragioni dell’affidamento degli interessati, al fine di ammettere la successiva regolarizzazione della documentazione, sono infondati.
Al riguardo il giudice di primo grado ha ampiamente motivato in ordine alla impossibilità di una regolarizzazione postuma della documentazione mancante, con riferimento alla puntuale prescrizione del bando, non impugnata neanche dopo la specifica richiesta del presidente della commissione di produrre l’atto pubblico di costituzione dell’ATP; allo stesso, infatti, deve attribuirsi natura provvedimentale in quanto espressione della volontà della commissione di gara e per il suo contenuto di diffida, che prevedeva l’affidamento della gara al concorrente che seguiva in graduatoria, in caso di mancato adempimento.
In ogni caso, la prescrizione del bando deve ritenersi pienamente legittima e non soggetta a regolarizzazione in quanto il mandato con rappresentanza conferito al capogruppo si configura, per costante giurisprudenza, come atto di natura negoziale di competenza del notaio ex art. 2703 c.c. e, pertanto, non può ritenersi idonea, l’autenticazione del segretario comunale o di altri funzionari incaricati, che è riferibile, ai sensi degli artt. 20 e ss. Della L. n. 584/77, alla sottoscrizione delle istanze da produrre dinanzi agli organi dell’ amministrazione.
Per tali motivi, l’appello va respinto, dovendo ritenersi inammissibili o infondati i motivi di appello.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 10687/00 meglio specificato in epigrafe lo respinge; pone le spese del giudizio, per complessivi euro 3.000,00 (tremila), a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 Giugno 2008 con l’intervento dei seguenti magistrati:
Domenico La Medica Presidente
Cesare Lamberti Consigliere
Filoreto D’Agostino Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Adolfo Metro Consigliere est.


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/09


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