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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 7 aprile 2009 n. 2151
Pres. La Medica; Rel. Branca
Regione Autonoma della Valle d’Aosta (Avv.ti G. Pafundi e G. Garancini) c. Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta (Avv.ti D. Palmas e F. Vanni) e nei cfr. Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta (Avv.ti B. Bertolone e A. Consol)


Contratti della p.a. - Servizio di Catasto – Affidamento – Partecipazione –Architetti – Esclusione – Illegittimità

E’ illegittima l’esclusione di uno studio di architettura dalla procedura per l’affidamento di un servizio di redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto urbano sul presupposto che trattasi di operazioni di esclusiva competenza degli ingegneri. Infatti, le disposizioni vigenti in materia di frazionamento di particelle catastali prevedono che la relativa proposta possa essere sottoscritta, oltre che dagli ingegneri, dai dottori in scienze agrarie ed altri periti, anche dagli architetti, e la competenza di questi ultimi non viene meno, per attrazione, quando il frazionamento avviene in collegamento con un lavoro attribuito in via esclusiva alla professione ingegneristica


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 5892 del 2008, proposto dalla
Regione Autonoma della Valle d’Aosta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Pafundi e Gianfranco Garancini, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, viale Giulio Cesare 14;

contro



l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Palmas e Francesco Vanni, elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, via Bocca di Leone 78;

e nei confronti



dell’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta, rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio Bertolone e Adriano Consol, selettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Flaminia n. 109

per la riforma



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta 13 marzo 2008 n. 30, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio come in epigrafe;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 20 febbraio 2009 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avv.ti Gabriele Pafundi, Gianfranco Garancini, Domenico Palmas e Adriano Consol .
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso, e i successivi motivi aggiunti, proposti dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta per l’annullamento:
a) dell'avviso – prot. n. 31042/OP del 20 settembre 2007, emesso dalla Regione Autonoma della Valle d’Aosta - per l'affidamento di un incarico, per la redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto urbano, della Strada regionale n. 41 "dei Salassi", tra le progressive Km 0+100 e Km 3+000 tratto stradale compreso tra il Km 0+100 e il Km 3+000, per una lunghezza di circa 2.900 mt. nella parte in cui non menziona anche la competenza degli architetti a sottoscrivere le relative procedure;
b) delle operazioni di gara di cui al verbale in data 26 ottobre 2007 - impugnato con motivi aggiunti – e in particolare dell’aggiudicazione provvisoria a favore dello Studio Geo Graphic e dell’esclusione dello "Studio di Architettura A+", costituito dagli architetti Ismaele Maino e Veronique Pascale.
Il TAR ritenuto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sulla base delle disposizioni vigenti in materia di frazionamento di particelle catastali, le quali prevedono che la relativa proposta possa essere sottoscritta, oltre che dagli ingegneri, dai dottori in scienze agrarie ed altri periti, anche dagli architetti.
La Regione Autonoma della Valle d’Aosta ha proposto appello per la riforma della sentenza previa sospensione dell’efficacia.
Gli Ordini degli Architetti e l’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame.
Con ordinanza 26 agosto 2008 n. 4575, la Sezione ha respinto la domanda cautelare.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2009 la causa è stata rimessa in decisione.

DIRITTO



Come accennato sopra, il competente Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso dell’Ordine degli Architetti della Valle d’Osta, esclusi dall’avviso per l’affidamento di un servizio di redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto urbano, facendo leva sulla normativa regolante lo specifico settore.
In particolare il primo giudice ha fatto riferimento all’articolo 57, primo comma, nel testo successivamente modificato, da ultimo, dall'art. 5, della legge 1° ottobre 1969, n. 679, “Semplificazioni delle procedure catastali” del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, nonché a quanto disposto in sede di “riordino del testo unico”, dall’art. 5 del D.P.R. n. 650 del 26 ottobre 1972 che, nel disciplinare la presentazione dei tipi di frazionamento, prevede: “Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria”.
Il TAR ha anche ricordato che, con riguardo al “cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani”, la richiamata legge n. 679 del 1969 aveva stabilito che “Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni” (articolo 8, quarto comma).
La Regione Autonoma della Valle d’Aosta e il locale Ordine degli Ingegneri hanno contestato il ragionamento dei primi giudici osservando che la controversia, erroneamente, è stata decisa sulla base di disposizioni in materia di ordinamento del catasto, mentre nella specie doveva assumersi a parametro la normativa che regola la competenza professionale degli architetti e degli ingegneri, e precisamente gli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.
Più in particolare, si argomenta che le norme richiamate tracciano una ripartizione rigida di competenze, nel senso che alcune attività sono attribuite in via esclusiva agli ingegneri (art. 51: “…lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione…”), e altre agli architetti (art. 52: “…le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 (10), per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto…”).
Tuttavia, in entrambi i casi agli esercenti delle rispettive professioni si attribuiscono “i rilievi geometrici e le operazioni di estimo “ relativi ai lavori di loro competenza.
E poiché il frazionamento di particelle comporta l’esecuzione di rilievi geometrici, gli ingegneri come gli architetti risulterebbero titolari esclusivi per legge del frazionamento catastale che sia collegato ad opere rientranti nelle rispettive professioni. Essendo nella specie il frazionamento catastale preordinato alla costruzione di una strada, la relativa competenza appartiene agli ingegneri, mentre non potrebbe essere rivendicata dagli architetti che non hanno competenza in materia di realizzazione di strade.
La tesi non può essere condivisa perché si basa su una indebita forzatura del disposto normativo invocato.
Come emerge anche dalla dotta ricostruzione storica condotta dalla difesa dell’Ordine degli ingegneri, la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e dei fabbricati costituisce un autonomo istituto giuridico regolato da un complesso di norme autonomo e specifico, avente finalità prevalentemente fiscali e di certezza dei diritti reali. Esso si compone della disciplina di due tipi di operazioni: quelle relative alla rilevazione, misura e rappresentazione grafica dei vari elementi che compongono il catasto (particelle catastali), e quelle dirette alla stima del reddito cui va commisurata l’imposta.
Fin dall’art. 2 della legge 1 marzo 1886 n. 3682, la particella catastale è definita “una porzione continua di terreno o di fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità o classe, o abbiano la stessa destinazione”.
Tali elementi costitutivi della particella possono modificarsi per le cause più varie, vuoi per alienazione parziale dell’immobile, oppure per variazione del territorio comunale, per parziale cambiamento della qualità della coltura o della destinazione. In tali casi deve procedersi al frazionamento della particella, ossia alla soppressione della particella precedente ed all’accatastamento di nuove particelle, ossia di porzioni di terreno o di fabbricato unificate dagli elementi distintivi sopra ricordati.
Il frazionamento della particella fu disciplinato dall’art. 57 del t.u. delle leggi sul catasto approvato con R.D. 8 ottobre 1931 n. 1572, stabilendo che le parti interessate ne dovessero richiedere la formalizzazione all’ufficio competente producendo, insieme ai documenti per la esecuzione della voltura, “il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi” da determinati professionisti.
Come ricorda la difesa degli architetti, la norma, nella formulazione originaria, abilitava a tale sottoscrizione solo l’ingegnere, il geometra e il perito agrimensore, non prevedendo la competenza dell’architetto né del dottore in scienze agrarie , perito edile e perito agrario.
Fu la legge di “semplificazione delle procedure catastali” 1° ottobre 1969 n. 679, all’art. 5, ad estendere la competenza alla sottoscrizione del frazionamento all’architetto ed alle altre professioni sopra ricordate.
Sembra corretto ritenere, quindi, che le operazioni relative al frazionamento delle particelle catastali rientrino a pieno titolo tra le competenze ordinarie dell’architetto.
In senso contrario non può sostenersi che tale competenza venga meno, per attrazione, quando il frazionamento avvenga in collegamento con un lavoro attribuito in via esclusiva alla professione ingegneristica. Sia che il frazionamento rappresenti una operazione prodromica alla prestazione professionale riservata all’ingegnere, sia che costituisca una conseguenza necessaria di vicende che investono il titolo giuridico o la situazione di fatto dell’immobile, si tratta pur sempre di una operazione accessoria da porre in essere per le finalità cui è preordinato il catasto, da compiersi secondo le regole della specifica disciplina, che attribuisce la relativa competenza anche all’architetto.
Il che evidentemente non esclude che l’ingegnere cui è affidato l’incarico di progettare e realizzare un’opera stradale possa compiere anche i “rilievi geometrici e le operazioni di estimo”, collegati con la realizzazione del lavoro affidato, in osservanza dell’art. 51 del R.D. n. 2325 del 1925 e dell’art. 57 del R.D. n. 1572 del 1931, e successive modificazioni, il cui dettato è sovrapponibile, ma ciò non autorizza ad istituire un collegamento inscindibile tra la natura del lavoro e le operazioni di frazionamento e di visura catastale in relazione all’accatastamento della strada. La configurazione di una competenza esclusiva degli ingegneri è impedita dall’autonomia sostanziale delle operazioni in questione, del loro collegamento diretto con lo stato dell’immobile indipendentemente dagli accadimenti che le rendono necessarie, nonché con la preparazione professione che si richiede per poterle compiere.
In conclusione l’appello deve essere rigettato.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe;
condanna solidalmente l’appellante Regione Valle d’Aosta e l’Ordine degli ingegneri della medesima Regione alla rifusione delle spese liquidate in Euro 5.000,00 (cinquemila) oltre IVA e CPA in favore dell’appellato Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Valle d’Aosta;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2009 con l'intervento dei magistrati:
Domenico La Medica Presidente
Gian Paolo Cirillo Consigliere
Marzio Branca Consigliere est
Aniello Cerreto Consigliere
Francesco Caringella Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/09


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