REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
composto dai Signori:
Pres. Gaetano Trotta
Cons. Luigi Maruotti
Cons. Armando Pozzi
Cons. Anna Leoni
Cons. Raffaele Greco Est
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 07 Aprile 2009.
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello n. 2478/2009 proposto da:
COMUNE DI ROMA rappresentato e difeso da: Avv. NICOLA SABATO con domicilio in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA
CONTRO
SOC. BOADICEA PROPERTY SERVICES CO LIMITED rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE LAVITOLA con domicilio eletto in Roma VIA COSTABELLA 23
REGIONE LAZIO rappresentato e difeso dagli: Avv.ti ENRICO LORUSSO e SEBASTIANO CAPOTORTO con domicilio eletto in Roma VIA SICILIA, 203 presso ENRICO LORUSSO
PROVINCIA DI ROMA rappresentato e difeso dagli: Avv.ti MASSIMILIANO SIENI e RICCARDO GIOVAGNOLI con domicilio eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE 119/A presso AVVOCATURA PROVINCIALE ROMA
Visto l'appello n. 2702/2009 proposto da:
REGIONE LAZIO rappresentato e difeso dagli Avv.ti ENRICO LO RUSSO e SEBASTIANO CAPOTORTO con domicilio eletto in Roma VIA SICILIA, 203 presso ENRICO LO RUSSO
CONTRO
BOADICEA PROPERTY SERVICES CO. LIMITED rappresentato e difeso da: Avv. GENNARO LAVITOLA con domicilio eletto in Roma VIA COSTABELLA 23 presso GIUSEPPE LAVITOLA
e nei confronti di
COMUNE DI ROMA rappresentato e difeso da: Avv. NICOLA SABATO con domicilio eletto in Roma VIA TEMPIO DI GIOVE, 21 presso NICOLA SABATO
PROVINCIA DI ROMA rappresentato e difeso dagli Avv.ti MASSIMILIANO SIENI e RICCARDO GIOVAGNOLI con domicilio eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE 119/A presso AVVOCATURA PROV.LE ROMA
Visto l'appello n. 2736/2009 proposto da:
PROVINCIA DI ROMA rappresentato e difeso dagli Avv.ti MASSIMILIANO SIENI e RICCARDO GIOVAGNOLI con domicilio eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE 119/A presso AVVOCATURA PROVINCIALE ROMA
CONTRO
BOADICEA PROPERTY SERVICA CO LIMITED rappresentato e difeso da: Avv. GENNARO LAVITOLA con domicilio eletto in Roma VIA COSTABELLA 23 presso GIUSEPPE LAVITOLA
e nei confronti di
COMUNE DI ROMA rappresentato e difeso da: Avv. NICOLA SABATO con domicilio eletto in Roma VIA TEMPIO DI GIOVE, 21 presso NICOLA SABATO
REGIONE LAZIO non costituitasi;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione II 2860/2009, resa tra le parti, concernente ACCORDO DI PIANIFICAZIONE NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE .
Visti gli atti e documenti depositati con gli appelli;
Vista le domande di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentate in via incidentale dalle parti appellanti;
Visto gli atti di costituzione in giudizio di:
PROVINCIA DI ROMA
REGIONE LAZIO
SOC. BOADICEA PROPERTY SERVICES CO LIMITED
COMUNE DI ROMA
Udito il relatore Cons. Raffaele Greco e uditi, altresì, l'avv. Sabato per il Comune di Roma, gli avv.ti Lorusso e Capotorto per la Regione Lazio, l'avv. Giovagnoli per la Provincia di Roma e l'avv. Lavitola per la società Boadicea Property;
Considerato che, in disparte i possibili profili di inammissibilità del ricorso di primo grado, il vizio procedimentale ravvisato dal primo giudice, e che costituisce il motivo unico e assorbente dell'annullamento degli atti impugnati, appare superato dal successivo intervento in sede di approvazione del P.R.G. dello stesso Consiglio Comunale, del quale si era lamentato il mancato intervento in sede di verifica delle modifiche introdotte dalla Conferenza istruttoria;
Ritenuto, infatti, che a tale giudizio di irrilevanza dell'omissione suindicata si perviene tenuto conto:
- che essa si è verificata in una fase in cui era stato già definitivamente superato il passaggio delle osservazioni e delle controdeduzioni, sicché l'unico pregiudizio astrattamente ipotizzabile avrebbe investito le prerogative del Consiglio Comunale (in ipotesi pretermesso nella fase endoprocedimentale sopra detta);
- che, in ogni caso, anche a voler condividere l'assunto del primo giudice secondo cui in sede di conclusiva approvazione del P.R.G. il Consiglio Comunale non avrebbe avuto gli stessi poteri esercitabili nella predetta fase endoprocedimentale, non può negarsi che lo stesso avrebbe avuto quanto meno la possibilità di negare in toto l'approvazione e di chiedere la previa emenda di eventuali vizi di legittimità, ove avesse ritenuto che essi ledessero le sue prerogative;
- che, infine, non è pertinente con la ricostruzione testé proposta il rilievo circa l'impossibilità di "ratifica" o di "convalida" dei vizi da parte dell'organo consiliare, atteso che il suo intervento si è collocato al termine dell'unico iter procedimentale di formazione del P.R.G., in un momento in cui certamente all'organo titolare del potere di emanazione del provvedimento finale è consentito rilevare eventuali vizi e sollecitarne l'eliminazione;
P.Q.M.
Accoglie le istanze cautelari (Ricorsi numero: 2478, 2702 e 2736 del 2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata, fissando fin d'ora per il merito l'udienza del 7 luglio 2009.
Riserva al definitivo ogni statuizione in ordine alle spese di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 7 Aprile 2009