REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al NRG 7461 dell’anno 2008 proposto dal
MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
contro
LA RAPIDA s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Silvio Caroli e col medesimo elettivamente domiciliato in Roma, Via Carso n. 63 presso lo Studio dell’Avv. Vincenzo Maria Fargione;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Lecce, Sez. II, n. 2087/08 del 9 luglio 2008;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione di La Rapida s.r.l.;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla Camera di Consiglio del 9.12.2008, il Consigliere Bruno Mollica;
Udito l’avvocato dello Stato D’Elia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO E DIRITTO
1.- Il Ministero della Difesa impugna la sentenza di TAR indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società La Rapida s.r.l. avverso il silenzio diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di accesso agli atti relativi alla gara in economia per l’affidamento del servizio di pulimento nel comprensorio del Distaccamento R.U.D. di Lecce per il periodo 1.1.08 – 31.12.08.
Espone l’appellante che, in ragione della particolare connotazione istituzionale del R.U.D. – unità operativa interforze nell’ambito dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna istituita con legge 3.8.2007 n. 124 – nelle lettere d’invito alla gara era stata inserita, ai sensi dell’art. 8 D.P.C.M. 30 luglio 2003, una “clausola di sicurezza”, che subordinava l’aggiudicazione dell’appalto al “gradimento” da parte dell’Amministrazione, ossia all’accertamento dell’esistenza dei necessari requisiti di affidabilità e di sicurezza in capo alle ditte partecipanti; espone altresì che nell’elenco delle ditte che soddisfacevano al requisito del gradimento, trasmesso dal SISMI al R.U.D. con documento classificato come “riservato”, non rientrava la ditta La Rapida in quanto destinataria di “controindicazioni”.
Di conseguenza, la Stazione appaltante escludeva dalla gara la ditta medesima; sul successivo silenzio in ordine alla richiesta di accesso si pronunciava il TAR adito nei sensi indicati.
Deduce l’Amministrazione della Difesa:
1) violazione del principio dispositivo (art. 112 c.p.c.); vizio di ultrapetizione; violazione dell’art. 25 L. n. 241/90;
2) non ostensibilità del documento del SISMI sul “gradimento”;
3) inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse della domanda di annullamento del silenzio diniego dell’Amministrazione.
Resiste all’impugnativa la società La Rapida e, con articolata memoria difensiva, eccepisce l’infondatezza in fatto e in diritto della avversa pretesa.
2.- Rileva il Collegio che l’interesse all’accesso fatto valere dalla predetta società con la relativa istanza in data 12.3.2008 inerisce alla verifica dell’esistenza dei presupposti per “tutelare la propria posizione di partecipante al suddetto procedimento dinanzi alla competente autorità giudiziaria, anche nei confronti della ditta aggiudicataria”.
Senonchè, la lex specialis della procedura che ne occupa stabilisce espressamente che “l’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta giudicata economicamente più vantaggiosa e congrua”; stabilisce, nel contempo, che l’aggiudicazione “sarà comunque vincolata al gradimento della Ditta”.
Orbene, va osservato che la precitata “clausola di gradimento” – che non risulta specificatamente contestata mediante apposita impugnazione – attribuisce all’Amministrazione appaltante la potestà di non aggiudicare la gara alla ditta partecipante, pur in presenza di una offerta economicamente vantaggiosa e congrua, in assenza del prescritto “gradimento” della Amministrazione medesima, da intendersi quale “requisito di sicurezza” e, quindi, come espressione di una valutazione di stretto merito non censurabile in sede di legittimità.
Ne consegue la insussistenza di un interesse alla conoscenza delle ragioni di non gradimento in dichiarata funzione strumentale di una inammissibile tutela giurisdizionale siccome priva di utilità.
Erroneamente il TAR adito ha pertanto omesso di rilevare la inammissibilità per carenza di interesse della domanda giudiziale di annullamento del silenzio diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di accesso della società odierna resistente.
3.- Il ricorso va in conclusione accolto.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2008, con la partecipazione dei seguenti magistrati:
Luigi Cossu - Presidente
Pier Luigi Lodi - Consigliere
Anna Leoni - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere, est.
Sergio De Felice - Consigliere