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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 19 marzo 2009 n. 1670
Pres.Varrone Est. De Michele
M. D.(Avv. N. Di Prisco)c/ Ministero dell’istruzione dell’università
e della Ricerca ed altri(Avv. Gen. Stato)


Atti Amministrativi- Concorso-Prove- Voto Numerico- Sufficienza.

In materia di procedure concorsuali, il giudizio con voto numerico esprime, in forma sintetica, un apprezzamento di valore, in termini da ritenere - per prassi e comune conoscenza - comprensibili. D'altra parte, il mero dato formale della omessa indicazione di criteri di giudizio più dettagliati non può assumere carattere invalidante, quando criteri di riferimento garantistici siano comunque sussistenti e non vengano segnalate circostanze concrete, atte a fornire quanto meno un principio di prova di erroneità del giudizio.


N.1670/09
Reg.Dec.
N. 10118 Reg.Ric.
ANNO 2003


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 10118/2003, proposto dal
signor DI LIBERATORE MANOLO, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Nicola Di Prisco e dall’Avv. Angelo Bonito ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma, Largo Somalia, n. 67;

contro



- il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.,

- il CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “SAN PIETRO A MAJELLA” DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti
- della COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SESSIONE RISERVATA DI ESAME EX O.M. N. 247/99;
- del signor NICODEMI WALTER, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III bis, n. 724/03 del 6.2.2003;

e per il risarcimento del danno
ex art. 35 D.Lgs. 31.3.1998, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2009 relatore il Consigliere G. De Michele;
Udito l’Avv. Marotta per delega dell’Avv. Di Prisco e l’avv. dello Stato Borgo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Con l’atto di appello in esame si chiede l’annullamento o l’integrale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III bis, n. 724/03 del 6.2.2003 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso proposto avverso l’esito della sessione riservata di esami, bandita con O.M. n. 247 del 20.10.1999 e svoltasi presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella “ di Napoli, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in “Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale” (ricorso originariamente proposto presso il TAR per la Campania, ma trasmesso al TAR del Lazio a seguito di adesione della parte ricorrente ad eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dall’Avvocatura dello Stato).
L’impugnativa era riferita all’intera procedura concorsuale ed in particolare alla graduatoria finale, al provvedimento di non idoneità del ricorrente, all’accettazione della rinuncia all’incarico di uno dei commissari, all’operato in genere della Commissione esaminatrice e ad ogni altro atto presupposto o consequenziale; nessuna delle argomentazioni difensive prospettate, tuttavia, veniva ritenuta condivisibile nella sentenza sopra citata.
In sede di appello in rapporto alla predetta sentenza, nonché alle determinazioni originariamente impugnate e per il risarcimento dei danni, venivano ribadite le seguenti argomentazioni difensive:
1) la Commissione esaminatrice sarebbe incorsa in una illegittimità non sanabile, non verbalizzando nella prima seduta di insediamento le dichiarazioni dei suoi componenti, circa l’insussistenza di ragioni di incompatibilità con gli esaminandi, in violazione dell’art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e indipendentemente dalla successiva acquisizione di tali dichiarazioni;
2) la composizione della medesima Commissione sarebbe stata illegittima, per la sostituzione dell’unico componente di sesso femminile (professoressa Nunziata) con un componente di sesso maschile (maestro Carlo Panetta), in violazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 e senza che il soggetto sostituito avesse adeguatamente documentato la sussistenza di ragioni di salute, ostative alla propria partecipazione, in violazione dell’art. 7, comma 8, O.M. n. 247/1999, non essendo sufficiente che dette ragioni ostative fossero accertate dopo l’inizio della procedura concorsuale;
3) la più volte citata Commissione non avrebbe predeterminato i criteri per la valutazione delle prove di esame, non risultando sufficiente a tale scopo il richiamo – effettuato, peraltro, con riserva di “ampi margini di operazioni da valutarsi caso per caso…” – alle istruzioni fornite dall’Ispettorato per l’Istruzione Artistica con la circolare in data 17.4.2000;
4) gli argomenti di molte lezioni predisposte sarebbero stati estranei alla disciplina di insegnamento oggetto dell’abilitazione riservata;
5) illegittimamente i giudizi valutativi sarebbero stati formulati con punteggi numerici, quale asserita sintesi dei giudizi riferiti alle singole risposte;
6) le domande rivolte ai candidati non sarebbero state verbalizzate in modo trasparente;
7) il tempo assegnato per lo svolgimento della lezione sarebbe stato di soli cinque minuti, contro i venti/venticinque minuti indicati nella circolare dell’Ispettorato per l’Istruzione Artistica, relativa alle modalità di svolgimento delle prove d’esame nella sessione riservata di cui trattasi.
L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, resisteva formalmente all’accoglimento del gravame.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello non possa trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto riguarda, in primo luogo, le dichiarazioni dei componenti della Commissione esaminatrice, circa l’insussistenza di ragioni di incompatibilità con gli esaminandi, la prospettata violazione dell’art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (che avrebbe imposto la relativa verbalizzazione nella prima seduta di insediamento) non appare invalidante per l’intera procedura concorsuale, dal momento che le dichiarazioni stesse sono state comunque – anche se in un secondo tempo – acquisite, senza che emergessero, sotto il profilo in questione, situazioni impeditive per il corretto svolgimento della procedura concorsuale. In tale situazione, la non tempestiva acquisizione delle dichiarazioni stesse non può che avere carattere di mera irregolarità, tenuto conto del noto principio, a carattere generale, della strumentalità delle forme (di cui sono oggi espressione gli articoli 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/90, nel testo introdotto dalla legge n. 15/2005, ma anche in precedenza oggetto di giurisprudenza consolidata); in base a tale principio, l’invalidità di un atto per vizi procedurali può essere riconosciuta, solo quando gli adempimenti formali omessi non ammettano equipollenti, per il raggiungimento dello scopo perseguito: una circostanza, quella appena indicata, certamente non rilevabile nel caso di specie (cfr. fra le tante, per il principio; Cons. St., sez. V, 28.1.2005, n. 187, 5.7.2005, n. 3716 e 23.3.2004, n. 1542; TAR Lazio, Roma, sez. I, 31.12.2005, n. 15180).
Ugualmente infondato risulta il secondo motivo di gravame, riferito ad illegittima sostituzione con un uomo dell’unico commissario di sesso femminile (professoressa Nunziata), il cui dichiarato impedimento non sarebbe stato, inoltre, adeguatamente né tempestivamente accertato, avendo già avuto inizio la procedura concorsuale. In realtà, risultano ampiamente documentati in atti l’improvviso malore della citata docente e la successiva indisponibilità della medesima a partecipare ai lavori della Commissione, sulla base di apposita certificazione medica: una situazione, quella appena descritta, di evidente forza maggiore, che imponeva l’accettazione della rinuncia all’incarico di cui trattasi; quanto alla censura di violazione dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 (per la verità non approfondita, ma comunque ricordata in sede di appello) appaiono condivisibili le argomentazioni della sentenza appellata, circa l’assenza di un interesse qualificato dei concorrenti a contestare la violazione di una norma, volta ad assicurare pari opportunità ai due sessi sul lavoro, in conformità ai principi di cui agli articoli 7 e 61, lett. A del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, senza alcuna possibile incidenza sulle situazioni soggettive protette dei partecipanti al concorso (che avevano, anzi, interesse a qualsiasi sostituzione purchè effettuata con urgenza, per non rallentare le operazioni concorsuali).
Più delicata appare la valutazione delle tesi difensive, contenute nel terzo e nel quinto motivo di gravame, che sembra opportuno trattare congiuntamente per ragioni di connessione argomentativa.
Con tali motivi gli appellanti contestano, infatti, la mancanza di criteri predeterminati di valutazione, a cui la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto attenersi per la stesura dei testi delle lezioni e per la metodologia da adottare nel corso dell’esame orale, affinchè i candidati fossero posti tutti nelle stesse condizioni; detti criteri – che la Commissione stessa doveva predisporre, a norma dell’art. 7, comma 11, dell’O.M. n. 247/1999 – non avrebbero potuto essere sostituiti dal mero rinvio (nella fattispecie disposto nella riunione preliminare del 29.4.2000, peraltro con ampia riserva di “operazioni da valutarsi caso per caso”) alle istruzioni generali fornite dall’Ispettorato per l’istruzione artistica, con circolare in data 17.4.2000. La predetta assenza di criteri sarebbe stata inoltre aggravata dalla successiva espressione del giudizio con mero voto numerico, in modo tale da non consentire agli esaminandi alcun riscontro di ragionevolezza, in ordine al giudizio stesso. La questione sopra sintetizzata investe, in effetti, metodologie operative non ancora oggetto di pacifica giurisprudenza, dovendosi riconoscere, da una parte, l’insindacabilità nel merito degli apprezzamenti, che siano espressione di discrezionalità tecnica, ma non potendo il Giudice, d’altra parte, non avere cognizione piena anche in tale ambito, ogni qual volta sia possibile riscontrare errori di fatto, ovvero elementi di irrazionalità del giudizio, o deviazioni da regole tecniche univoche e generalmente accettate (cfr. in tal senso, per il principio CdS, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201 e 9.4.1999, n. 601).
Nella situazione in esame, la Commissione esaminatrice ha in qualche misura ristretto i margini del riscontro sopra indicato, senza tuttavia – ad avviso del Collegio – varcare i limiti di una procedura formalmente corretta, in rapporto alla quale non emergono indizi di valutazioni incongrue o di sviamento. Nel recepire, infatti, le minuziose indicazioni procedurali, indicate nella citata circolare, la Commissione stessa ha adottato un metodo oggettivo ed imparziale, con argomenti predeterminati assegnati per sorteggio ai candidati e successivo giudizio espresso all’unanimità. Una rigorosa procedimentalizzazione, nel senso sopra indicato, delle prove concorsuali non può non essere considerata, in effetti, indice di trasparenza e imparzialità nella conduzione delle prove stesse da parte degli esaminatori, che nel riservarsi “valutazioni caso per caso” intendevano operare, ragionevolmente, un richiamo all’apprezzamento di valore da riservare a ciascun esaminando.
In tale ottica, l’espressione del giudizio con voto numerico esprime, in forma sintetica, detto apprezzamento di valore, in termini da ritenere - per prassi e comune conoscenza - comprensibili, come riconosciuto da un’ampia benché non univoca giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. VI, 28.7.2008, n. 3710 e 4.10.2002, n. 5254; Cons. St., sez. IV, 5.8.2005, n. 4165 e 22.6.2006, n. 3924).
Il mero dato formale della omessa indicazione di criteri di giudizio più dettagliati, d’altra parte, non può assumere carattere invalidante, quando – come nella situazione in esame – criteri di riferimento garantistici siano comunque sussistenti e non vengano segnalate circostanze concrete, atte a fornire quanto meno un principio di prova di erroneità del giudizio.
Significativa, a quest’ultimo riguardo, avrebbe potuto essere la censura n. 4, riferita ad “argomenti di molte lezioni”, che sarebbero stati “estranei alla disciplina di insegnamento” oggetto delle prove di esame: tale argomentazione tuttavia – benché suffragata in primo grado di giudizio dalle dichiarazioni di alcuni docenti di conservatorio e ripetuta nelle censure riepilogate nell’atto di appello – è restata a livello teorico, non riferita alla prova singolarmente assegnata all’appellante e nemmeno ripetuta tra i motivi di diritto, esposti nell’appello stesso. Ferma restando, pertanto, la difficoltà di ravvisare i precisi limiti di una disciplina complessa, come quella di cui si discute, resta il fatto che l’argomentazione difensiva in questione, nei termini in cui è stata formulata, appare inammissibile per genericità.
A non diverse conclusioni si presta il sesto motivo di gravame, riferito a “verbalizzazione non trasparente delle domande rivolte ai candidati”, senza alcuna più precisa indicazione e, ancora una volta, senza reiterazione dell’argomento tra i motivi di diritto dell’appello.
Si insiste invece in tali motivi di diritto sulla settima ed ultima censura, riferita al tempo concesso all’appellante per lo svolgimento della lezione assegnata, tempo che sarebbe stato di soli cinque minuti, contro i venti/venticinque previsti dalla più volte citata circolare dell’Ispettorato.
Anche quest’ultima argomentazione, tuttavia, appare insufficiente ad evidenziare errori o incongruità nel giudizio poi espresso alla Commissione, né – sul piano strettamente procedurale – al criterio anzidetto può attribuirsi carattere strettamente vincolante, potendo essere al contrario ragionevole che, in qualche caso, la Commissione ritenesse opportuno inserire anticipatamente nell’esposizione del candidato elementi di dialogo e di confronto argomentativo.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello non possa trovare accoglimento; Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della difficoltà di sicuri riscontri, nella delicata materia sottoposta a giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Maurizio Meschino Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Michele Corradino Consigliere
Gabriella De Michele Consigliere Est.

Presidente
CLAUDIO VARRONE

Segretario
GLAUCO SIMONINI

Consigliere
GABRIELLA DE MICHELE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2009


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