REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 3092/2008 del 17/04/2008 , proposto
dall’Sig. NOTARIELLO AGOSTINO rappresentato e difeso dagli Avvocati FABRIZIO GUIDA DI GUIDA e VITTORIO SORCI con domicilio eletto in Roma, VIA DELLA GIULIANA n. 66 presso STUDIO F.G. DI GUIDA - V.SORCI;
contro
COMUNE DI POMEZIA rappresentato e difeso dall’Avv. MAURIZIO MORO con domicilio eletto in Roma, VIA NIZZA n.53 presso DONATO D'ANGELO;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO – ROMA, Sezione II TER n.12563/2007 , resa tra le parti, concernente ACCESSO A DOCUMENTI NOTA DEL GRUPPO POLIZIA MUNICIPALE (STATUIZIONE SU SPESE);
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI POMEZIA;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 10 Giugno 2008 , relatore il Consigliere Adolfo Metro ed uditi, altresì, gli avvocati Guida di Guida e Moro;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso di primo grado, proposto ex art. 25 della L. n. 241/90, il sig. Notariello ha chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità del silenzio rifiuto sulla sua richiesta di accesso a documenti.
Il Tar accoglieva il ricorso, sia perché l’amministrazione non poteva vietare l’accesso per l’asserita circostanza che i documenti per i quali era stata richiesta l’acquisizione non fossero utilizzabili in processi nei quali la stessa era convenuta, sia perché la difficoltà di elementi probatori per la effettiva identificazione dell’avente diritto all’accesso, poteva essere superata tramite richiesta interlocutoria di integrazione o di regolarizzazione.
Con l’appello in esame, il ricorrente ha impugnato il capo della sentenza con cui è stata disposta la compensazione delle spese del giudizio.
Si sostiene, al riguardo, la violazione dell’art. 92 del c.p.c. e dell’art. 26 della L. n. 1034/71 in quanto il giudice di primo grado non avrebbe motivato l’esercizio del potere compensativo, limitandosi ad affermare la generica sussistenza di “giusti motivi” che, peraltro, non si desumerebbero né dal contesto della provvedimento, né dalla sentenza, dalla cui motivazione non potrebbe neanche ipotizzarsi l’astratta configurazione di una soccombenza parziale.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del gravame.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Secondo la prevalente giurisprudenza, tranne l’ipotesi di violazione di legge che si verificherebbe nella particolare ipotesi in cui le spese fossero poste a carico della parte totalmente vittoriosa, il giudice può compensare le spese processuali per giuste ragioni, in relazione alla motivazione della sentenza ed alle vicende processuali, stante l’inscindibile connessione tra tali elementi e la pronuncia sulle spese.
Il nuovo art. 92 del c.p.c., co. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, ha disposto, peraltro, che “il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca o concorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”, introducendo, così, una regolamentazione più vincolante in ordine alla motivazione sulla compensazione delle spese.
In relazione all’orientamento della giurisprudenza sulla materia (cfr. Cass. SS.UU. n. 20598/00) occorre, pertanto, verificare se nella fattispecie, la motivazione della decisione di merito faccia riferimento a valutazioni di fatto o giuridiche, idonee a giustificare la adottata regolazione delle spese.
Al riguardo, ritiene il collegio che tali elementi possano rinvenirsi nella asserita difficoltà, sostenuta dal comune, di individuare il soggetto richiedente, pur trattandosi di difficoltà facilmente superabile dall’amministrazione, come rilevato dalla sentenza stessa.
Tali considerazioni mettono, tuttavia, in rilievo come la mancanza di elementi utili per identificare l’avente diritto, può ritenersi elemento idoneo a rendere incerto il contenuto della pretesa dedotta e a giustificare la regolamentazione delle spese adottate in primo grado per “giusti motivi” che, pur non essendo stati espressamente enunciati, come disposto dalla nuova normativa sono, comunque, desumibili dalla motivazione.
L’originario difetto di motivazione della pronuncia di primo grado, a seguito delle sopra richiamate considerazioni non incide, quindi, sulla legittimità della pronuncia che ha disposto la compensazione delle spese, che deve, ritenersi legittima e va, pertanto, confermata.
L’appello deve, di conseguenza, essere respinto.
In considerazione dell’originario formale difetto di motivazione della pronuncia di primo grado limitatamente al capo relativo alla pronuncia delle spese, si ritiene equo, compensare le spese del presente appello.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3092/08, meglio specificato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 10 giugno 2008, alla presenza dei seguenti magistrati:
Domenico La Medica Presidente
Marzio Branca Consigliere
Vito Poli Consigliere
Francesco Caringella Consigliere
Adolfo Metro Consigliere rel. est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
12/03/09