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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 2 marzo 2009 n. 1188
Pres. Varrone, Est. De Nictolis.
A. I. Mirizzi (Avv. A. Clarizia), T. Lanza e altri (Avv. R. Bifulco)
c/ Alessio L. e altri (Avv.ti E. Sticchi Damiani, G. Gallo, I.M.
Dentamaro, M. Margiotta), Università degli Studi di Bari
(Avv.ti L. Volpe, G. Prudente, P. Squeo), Ministero
dell’Università e della Ricerca (Avv. dello Stato).


Processo amministrativo - Prove concorsuali - Annullamento – Rinnovazione - Impugnazione - Soggetti non vincitori - Controinteressati - Inconfigurabilità - Ragioni.

Coloro che hanno partecipato ad una procedura concorsuale e non si sono collocati in posizione utile, non sono controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il provvedimento che annulla l’originaria procedura e ne indice una nuova per ragioni del tutto estranee alla loro posizione. Ciò in quanto tale nuovo provvedimento non arreca ad essi un vantaggio immediato, attuale e diretto, bensì un vantaggio solo strumentale e ipotetico, consistente nella chance di reiterare la prova, che, operando anche a favore di coloro che si sono collocati in posizione utile nella prima prova, non è specifico ovvero tale da differenziarli.


N.1188/09
Reg.Dec.
N. 33-34-389 Reg.Ric.
ANNO 2008






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)





ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sui ricorsi riuniti in appello nn. 33/2008, 34/2008, 389/2008 proposti rispettivamente:

1) ric. n. 33/2008, da

Angela Irene MIRIZZI
, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia con domicilio eletto in Roma via Principessa Clotilde, 2

contro



ALESSIO LUIGI, AQUILINO FABRIZIO, AMMIRATI FEDERICA, BELVISO VITO, BIANCHI FRANCESCO PAOLO, CAPOTORTO FRANCESCO, CARBONARA SERENA, CARDINALE DANIELA, CASAMASSIMA DONATO, CASAZZO VINCENZO, CECI RAFFAELE, COLELLA SERGIO, CONTICCHIO MARIA, GAUDIUSO GABRIELE VINCENZO, FORINO GIOVANNI, FARELLA MARILENA, FANELLI MASSIMILIANO MATTEO, FALSETTI ANDREA, INDELLICATI ANTONIA MARIA, MILETI ALESSIA, PEPE FRANCESCA FULVIA, PELLEGRINO MICHELE, PAVONE GIOVANNA, PASSARO VALERIA, PASQUALE FRANCESCO, RANA FRANCESCO, RAGONE ANGELA, BUZZACCHINO FEDERICA, PUGLIESE GIUSEPPE, PRANZO RITA GIORGIA, SILVESTRIS ERICA, POVIA ANNARITA, SCARABAGGIO GIUSEPPE, RUTIGLIANO ALESSIO, PICCA ISABELLA, GUGLIELMI FEDERICA FILOMENA, GIRGIO SILVIA, GILLI MARIAROSARIA, DORONZO ROBERTA, CREANZA NNALISA, D'AMBRUOSO PIERDANILO, DE SANTIS ADRIANO, DI LECCE VALENTINA, DI COSMO FEDERICA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ernesto Sticchi Damiani, Giuseppe Gallo, Ida Maria Dentamaro e Martino Margiotta con domicilio eletto in Roma via Bocca di Leone n. 78, presso lo STUDIO BDL;

ARDITO MARINA, ARMINI LUCIA, ALTAVILLA VINCENZO, DILEONE ALESSANDRA, ADDANTE GIOVANNI, AMORESE MARINA, BONADUCE ELISABETTA, BOZZI MARIA TERESA, CARPARELLI SONIA, CASIMIRO EMENUELA, CASSANELLI FRANCESCO, CATACCHIO ROBERTA, CATALANO MARIANNA RITA, CAVOLATA STEFANIA, CAZZOLLA ANNAMARIA, COLAPINTO GIANLUCA, COLUCCI VINCENZA, COZZI MARIACRISTINA, GABRIELLI LAURA, GABELLONE ALESSANDRA, FORTUNATO ALESSIA, LAMPARELLI RAFFAELLA, LAFORGIA RITA, L'ABBATE FRANCESCA, L'ABBATE ANGELA, INTRONA ALESSANDRO, INTIGLIETTA PIERLUIGI, INDOLFI ILARIA, MINERVINI CLAUDIA SERENA, MENELEO ELEONARA, MASTRANGELO ROSA, MARTINO ROSALINDA, MARINELLI VALENTINA, MARINELLI DELIA, MARIANI DIANA, PERFETTI ROBERTA, PAPARELLA CARLO, PANSINI LUIGI, RANIERI BEATRICE, RAMUNNI ISABELLA, PROCACCIO ANNAGRAZIA, ZURLO MARCO, ZIMATORE CLAUDIO, VISCARDI RAFFELLA, VIRELLI ROCCO, VALENTE MAURO, TOTARO GIUSEPPE, TOSTO ANTONELLO, TATAVITTO FRANCESCA, STUFANO MONICA, STRAGAPEDE ILARIA, STIFFI MASSIMO, SPINELLI ANNA, SILECCHIA VALERIA, SEMERARO ALESSIA, SECCIA MARIANNA, SEBASTIANO GIUSEPPINA, SANASI GIOVANNI, ROSSETTI SIMONA, RONGHI CLAUDIA, ROMANO MATTEO, RIPA MICHELE, PORTA MARIA, PIZZULLI MARIA, PINTO ANTONELLA, PICCICCI MARIANNA, PICCOLO GIUSEPPE, PERTOSA DANIELE, PERILLI ALESSANDRA, NUZZOLESE IMPERIA, NOTARNICOLA STEFANO, NICCOLI LAURA, NARRACCI MILENA, MORAMARCO FEDERICO, MONTINI FABIO, BUZZACCHINO FEDERICA, MONDELLI NICOLA, MOLFETTA MARIA TERESA, MANGIERI ALESSIA, MAGLIONICO MARIANOVELLA, MAGISTA' STEFANIA, LOCONTE ROBERTA, LEUZZI NICOLA, LEUCI CARLA, LARICCHIA VITO, INCHIONGOLO ALESSIO DANILO, GRIMALDI LUCIA DONATELLA, GRANDOLFO NATALE EUGENIO, GIURA VALERIA, GENCO TAMARA, CURCI SILVIA, DARGENIO MICHELE, DE GIORGI FRANCESCA, DE ROBERTIS ROSA, DE VENUTO FRANCESCO, DEMA MARIA, DI GIOIA CLAUDIA, DI GIOIA MICHELE, DI MAURO FEDERICA, DI MODUGNO FRANCESCO, DI MOLA ROBERTO, DI TERLIZZI VITO, SECCIA FRANCESCO, non costituitisi;

e nei confronti di
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Volpe con domicilio eletto in Roma via Cosseria n.2, presso il dott. Alfredo Placidi;
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;


2) ric. n. 34/2008, da

Angela Irene MIRIZZI, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto in Roma via Principessa Clotilde, n. 2;

contro



PEPE FRANCESCA FULVIA, PELLEGRINO MICHELE, PAVONE GIOVANNA, PASSARO VALERIA, RUTIGLIANO ALESSIO, AQUILINO FABRIZIO, ALESSIO LUIGI, AMMIRATI FEDERICA, BELVISO VITO, BIANCHI FRANCESCO PAOLO, BONGIORNO MARIA CATERINA, CAPOTORTO FRANCESCO, CARBONARA SERENA, CARDINALE DANIELA, CASAMASSIMA DONATO, CASAZZO VINCENZO, CECI RAFFAELE, COLELLA SERGIO, CONTICCHIO MARIA, GAUDIOSO GABRIELE VINCENZO, FORINO GIOVANNI, FARELLA MARILENA, FANELLI MASSIMILIANO MATTEO, FALSETTI ANDREA, INDELLICATI ANTONIA MARIA, MILETI ALESSIA, PASQUALE FRANCESCO, RANA FRANCESCO, RAGONE ANGELA, PRANZO RITA GIORGIA, POVIA ANNARITA, SILVESTRIS ERICA, SCARABAGGIO GIUSEPPE, PICCA ISABELLA, MONTINI FABIO, GUGLIELMI FEDERICA FILOMENA, GIRGIO SILVIA, GILLI MARIAROSARIA, CREANZA ANNALISA, D'AMBRUOSO PIERDANILO, DE SANTIS ADRIANO, DI LECCE VALENTINA, DI COSMO FEDERICA, BUZZACCHINO FEDERICA, rappresentati e difesi dagli Avv. Ernesto Sticchi Damiani, Giuseppe Gallo, Ida Maria Dentamaro e Martino Margiotta, con domicilio eletto in Roma via Bocca d Leone n. 78 presso lo Studio BDL;

DILEONE ALESSANDRA, ADDANTE GIOVANNI, ALTAVILLA VINCENZO, AMORESE MARINA, ARDITO MARINA, ARMINI LUCIA, BONADUCE ELISABETTA, BOZZI MARIA TERESA, CARPARELLI SONIA, CASIMIRO EMENUELA, CASSANELLI FRANCESCO, CATACCHIO ROBERTA, CATALANO MARIANNA RITA, CAVOLATA STEFANIA, CAZZOLLA ANNAMARIA, COLAPINTO GIANLUCA, COLUCCI VINCENZA, COZZI MARIACRISTINA, GABRIELLI LAURA, GABELLONE ALESSANDRA, FORTUNATO ALESSIA, LAMPARELLI RAFFAELLA, LAFORGIA RITA, L'ABBATE FRANCESCA, INTRONA ALESSANDRO, INTIGLIETTA PIERLUIGI, INDOLFI ILARIA, MINERVINI CLAUDIA SERENA, MENELEO ELEONARA, MASTRANGELO ROSA, MARTINO ROSALINDA, MARINELLI VALENTINA, MARINELLI DELIA, MARIANI DARIA, PERFETTI ROBERTA, PAPARELLA CARLO, PANSINI LUIGI, RANIERI BEATRICE, RAMUNNI ISABELLA, PUGLIESE GIUSEPPE, PROCACCIO ANNAGRAZIA, ZURLO MARCO, ZIMATORE CLAUDIO, VISCARDI RAFFAELLA, VIRELLI ROCCO, VALENTE MAURO, TOTARO GIUSEPPE, TOSTO ANTONELLO, TATAVITTO FRANCESCA, STUFANO MONICA, STRAGAPEDE ILARIA, STIFFI MASSIMO, SPINELLI ANNA, SILECCHIA VALERIA, SEMERARO ALESSIA, SECCIA MARIANNA, SECCIA FRANCESCO, SEBASTIANO GIUSEPPINA, SANASI GIOVANNI, ROSSETTI SIMONA, RONGHI CLAUDIA, ROMANO MATTEO, RIPA MICHELE, PORTA MARIA, PIZZULLI MARIA, PINTO ANTONELLA, PICICCI MARIANNA, PICCOLO GIUSEPPE, PERTOSA DANIELE, PERILLI ALESSANDRA, NUZZOLESE IMPERIA, NOTARNICOLA STEFANO, NICCOLI LAURA, NARRACCI MILENA, MORAMARCO FEDERICO, BUZZACCHINO FEDERICA, MONDELLI NICOLA, MOLFETTA MARIA TERESA, MANGIERI ALESSIA, MAGLIONICO MARIANOVELLA, MAGISTA' STEFANIA, LOCONTE ROBERTA, LEUZZI NICOLA, LEUCI CARLA, LARICCHIA VITO, LARICCHIA MARCO, INCHINGOLO ALESSIO DANILO, GRIMALDI LUCIA DONATELLA, GRANDOLFO NATALE EUGENIO, GIURA VALERIA, GENCO TAMARA, DORONZO ROBERTA, CURCI SILVIA, DARGENIO MICHELE, DE GIORGI FRANCESCA, DE ROBERTIS ROSA, DE VENUTO FRANCESCO, DEMA MARIA, DI GIOIA CLAUDIA, DI GIOIA MICHELE, DI MAURO FEDERICA, DI MODUGNO FRANCESCO, DI MOLA ROBERTO, DI TERLIZZI VITO, non costituitisi;

e nei confronti di
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI, in persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto in Roma via Cosseria n. 2, presso il dott. Alfredo Placidi;
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Rettore in carica, non costituitosi;


3) ric. n. 389/2008, da

LANZA TERESA ELEONORA, TALIENTI ANTONIA, TARTAGNI MARIO VALERIO, MARINELLI GRAZIA
, rappresentati e difesi dall’Avv. Raffaele Bifulco con domicilio eletto in Roma Lungotevere dei Mellini, 24;

contro



ADDANTE GIOVANNI, ALESSIO LUIGI, AMORESE MARINA, CASIMIRO EMANUELA CASSANELLI FRANCESCO, CATACCHIO ROBERTA CATALANO MARIANNA RITA, COLAPINTO GIANLUCA CURCI SILVIA, DE ROBERTIS ROSA, DI GIOIA MICHELE, DI MODUGNO FRANCESCO, DI TERLIZZI VITO, DILEONE ALESSANDRA, GRANDOLFO NATALE EUGENIO, GRECO CESIRA, GRIMALDI LUCIA DONATELLA, INTRONA ALESSANDRO, L'ABBATE ANGELA, LAFORGIA RITA, LARICCHIA VITO, LEUCI CARLA, LEUZZI NICOLA, MAGLIONICO MARIA NOVELLA, MARINELLI DELIA, MARINELLI VALENTINA, MARTINO ROSALINDA, MONDELLI NICOLA, MORAMARCO FEDERICO, PANSINI LUIGI, PAPARELLA CARLO, PICCOLO GIUSEPPE, PICICCI MARIANNA, PORTA MARIA, PROCACCIO ANNA GRAZIA, RAMUNNI ISABELLA, RANIERI BEATRICE, RONGHI CLAUDIA, SECCIA FRANCESCO, SECCIA MARIANNA, SPINELLI ANNA, STRAGAPEDE ILARIA, STUFANO MONICA, TOTARO GIUSEPPE, VALENTE MAURO, VISCARDI RAFFAELLA, ZIMATORE CLAUDIO, ZURLO MARCO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ernesto Sticchi Damiani, Giuseppe Gallo, Ida Maria Dentamaro e Martino Margiotta, con domicilio eletto in Roma via Bocca di Leone n. 78, presso lo Studio Sticchi Damiani e lo Studio BDL;

RANA FRANCESCO, RAGONE ANGELA, PUGLIESE GIUSEPPE, PRANZO RITA GIORGIA, POVIA ANNARITA, VIRELLI ROCCO, TOSTO ANTONELLO, TATAVITTO FRANCESCA, STIFFI MASSIMO,, SILVESTRIS ERICA, SILECCHIA VALERIA, SEMERARO ALESSIA, SEBASTIANO GIUSEPPINA, SCARABAGGIO GIUSEPPE, SANASI GIOVANNI, RUTIGLIANO ALESSIO, ROSSETTI SIMONA,, ROMANO MATTEO, RIPA MICHELE, PIZZULLI MARIA, PINTO ANTONELLA, PICCA ISABELLA, PERTOSA DANIELE, PERILLI ALESSANDRA, NUZZOLESE IMPERIA, NOTARNICOLA STEFANO, NICCOLI LAURA, NARRACCI MILENA,, MONTINI FABIO, BUZZACCHINO FEDERICA, MOLFETTA MARIA TERESA, MANGIERI ALESSIA, MAGISTA' STEFANIA, LOCONTE ROBERTA, LARICCHIA MARCO, INCHINGOLO ALESSIO DANILO, GUGLIELMI FEDERICA FILOMENA,, GIURA VALERIA, GIRGIO SILVIA, GILLI MARIAROSARIA, GENCO TAMARA, DORONZO ROBERTA, CREANZA ANNALISA, D'AMBRUOSO PIERDANILO, DARGENIO MICHELE, DE GIORGI FRANCESCA, DE SANTIS ADRIANO, DE VENUTO FRANCESCO, DEMA MARIA, DI LECCE VALENTINA, DI COSMO FEDERICA, DI GIOIA CLAUDIA, DI MAURO FEDERICA, DI MOLA ROBERTO, MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, ALTAVILLA VINCENZO, AMMIRATI FEDERICA, BELVISO VITO, BIANCHI FRANCESCO PAOLO, BONADUCE ELISABETTA, BONGIORNO MARIA CATERINA, BOZZI MARIA TERESA, CAPOTORTO FRANCESCO, CARBONARA SERENA, CARDINALE DANIELA, CARPARELLI SONIA, CASAMASSIMA DONATO, CASAZZO VINCENZO, AQUILINO FABRIZIO, ARDITO MARINA, ARMINI LUCIA, CAVOLATA STEFANIA, CAZZOLLA ANNAMARIA, CECI RAFFAELE, COLELLA SERGIO, COLUCCI VINCENZA, CONTICCHIO MARIA, COZZI MARIACRISTINA, GAUDIUSO GABRIELE VINCENZO, GABRIELLI LAURA, GABELLONE ALESSANDRA, FORTUNATO ALESSIA, FIORINO GIOVANNI, FARELLA MARILENA, FANELLI MASSIMILIANO MATTEO, FALSETTI ANDREA, LAMPARELLI RAFFAELLA, L'ABBATE FRANCESCA, INTIGLIETTA PIERLUIGI, INDOLFI ILARIA, INDELLICATI ANTONIA MARIA, MINERVINI CLAUDIA SERENA, MILETI ALESSIA, MENELEO ELEONORA, MASTRANGELO ROSA, MARIANI DIANA, PERFETTI ROBERTA, PEPE FRANCESCA FULVIA, PELLEGRINO MICHELE, PAVONE GIOVANNA, PASSARO VALERIA, PASQUALE FRANCESCO, non costituiti;

e nei confronti di
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaetano Prudente e Paolo Squeo, con domicilio eletto in Roma piazzale Aldo Moro presso Avv.to Alfredo Fava;
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., non costituitosi;

tutti per la riforma,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del Tar Puglia – Bari, sez. III, 26 ottobre 2007 n. 2636, resa tra le parti

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate e dei controinteressati;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
viste le ordinanze della sezione rese il 5 febbraio 2008, nn. 695, 696 e 770, con cui sono state respinte le domande cautelari nei ricorsi nn. 33/2008 e 389/2008 ed è stato dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda cautelare nel ricorso n. 34/2008.
visti gli atti tutti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 20 gennaio 2009 il consigliere Rosanna De Nictolis;
uditi l’avv. Clarizia, l’avv. dello Stato Borgo, l’avv. Sticchi Damiani, l’avv. Bifulco, l’avv. Prudente, l’avv. Squeo.
ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO



1.
Preliminarmente va disposta la riunione dei tre ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza.
2. Con decreti del rettore dell’Università di Bari 2 luglio 2007 n. 7295 e 4 luglio 2007 n. 7542 venivano bandite le selezioni per l’ammissione, per l’anno accademico 2007/2008, ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria.
Le prove scritte si svolgevano il 4 e 5 settembre 2007.
2.1. Nel corso delle prove scritte taluni candidati venivano trovati in possesso di strumenti non consentiti (telefoni cellulari) e si accertava una comunicazione tra i candidati e l’esterno, finalizzata a ottenere le risposte alle prove di esame.
Della vicenda si interessava anche la Procura della Repubblica di Bari, sorgendo sospetti circa la esistenza di una organizzazione criminale finalizzata a consentire il suggerimento esterno ai candidati, e svariati candidati venivano iscritti nel registro delle notizie di reato.
2.2. A seguito di tali fatti, il Rettore dell’Università di Bari riteneva doveroso annullare l’intera procedura concorsuale, per tutti i concorrenti.
Infatti, con decreto rettorale 19 settembre 2007 n. 9189 veniva negata l’approvazione degli atti concorsuali e per l’effetto venivano annullate le prove scritte, e si disponeva la ripetizione delle stesse con ammissione solo dei candidati che avevano già partecipato alle prove scritte del 4 e 5 settembre 2007.
Con successivo D.M. del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, 2 ottobre 2007, veniva disposta la ripetizione delle prove scritte e fissate le nuove date di espletamento per il 17 e 18 ottobre 2007.
Con successivo decreto rettorale 2 ottobre 2008 veniva confermato il precedente decreto di non approvazione e annullamento delle prove scritte del 4 e 5 settembre e veniva indetto l’espletamento delle nuove prove per il 17 e 18 ottobre 2007.
2.3. Contro tali atti proponevano ricorso al Tar Bari numerosi concorrenti alle originarie prove scritte, collocatisi in esse in posizione utile o potenzialmente utile, lamentando che non andava disposto l’annullamento dell’intera procedura, ma un annullamento <>, con esclusione dei soli candidati colti in possesso di strumenti non consentiti, o identificati dalla Procura della Repubblica come partecipanti al disegno criminoso.
2.4. Il Tar, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso, facendo salvi i provvedimenti di esclusione da adottarsi da parte dell’Università nei confronti di candidati indagati già identificati o da identificarsi dalla Procura della Repubblica.
3. Contro tale sentenza è stato proposto anzitutto un ricorso (il n. 389/2008 di ruolo) da parte di taluni partecipanti alla originaria procedura concorsuale, che in essa si sono collocati in posizione non utile all’ammissione al corso di laurea.
Essi deducono un interesse strumentale alla ripetizione delle prove scritte, e pertanto contestano la sentenza del Tar Bari che ha invece posto nel nulla i provvedimenti di indizione delle nuove prove, facendo rivivere le prove originarie.
Essi lamentano, anzitutto, il difetto di integrità del contraddittorio nel primo giudizio, sotto il profilo che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere notificato a tutti coloro che avevano partecipato alla originaria procedura concorsuale.
Nel merito, contestano la tesi del Tar Puglia – Bari, secondo cui era sufficiente un annullamento <> delle prove concorsuali.
Essendo state acclarate massicce irregolarità, atteso che il numero di candidati in possesso di strumenti non consentiti era elevato, e che è ulteriormente aumentato a seguito delle indagini della Procura della Repubblica, sarebbe stata corretta l’opzione seguita dal Rettore dell’Università, di annullare l’intera procedura concorsuale.
3.1. Ulteriori due ricorsi con i nn. 33 e 34 di ruolo, sono stati proposti da Angela Irene MIRIZZI e sono volti a contestare, in via principale, solo il capo di sentenza che impone all’amministrazione, in sede di esecuzione del giudicato, di escludere i candidati già indagati o che saranno in prosieguo indagati dalla Procura della Repubblica.
Con successivo atto, depositato per l’udienza odierna, la Mirizzi ha dichiarato di rinunciare ai due ricorsi.
Di tale rinuncia occorre dare atto, con conseguente improcedibilità dei ricorsi 33 e 34 e compensazione delle spese di lite.
4. Resta da esaminare il ricorso n. 389/2008, che è inammissibile.
4.1. Non si può ritenere che in relazione all’impugnazione del provvedimento rettorale che annulla le originarie prove scritte e fissa le date delle nuove prove scritte, siano controinteressati tutti coloro che hanno partecipato alle originarie prove scritte.
Infatti, al fine della enucleazione dei controinteressati, occorre:
- da un lato che in base al provvedimento impugnato siano già individuati, o siano quanto meno individuabili, i soggetti a cui il provvedimento si riferisce;
- dall’altro lato che sussista un interesse sostanziale, concreto e attuale, alla conservazione dell’atto impugnato, in quanto per essi favorevole, interesse sostanzialmente speculare all'interesse legittimo che muove il ricorrente, ma analogo e contrario, e, quindi, che da tale provvedimento derivi un vantaggio immediato (Cons. St., sez. IV, 16 giugno 2008 n. 2985).
Tali elementi devono ricorrere entrambi.
Il primo elemento, di carattere formale, era in astratto sussistente, atteso che il provvedimento di annullamento delle prove e di indizione delle nuove si riferiva a soggetti individuabili, tutti coloro che avevano partecipato alla originaria procedura e non ne erano stati nel frattempo esclusi.
Il secondo elemento, di carattere sostanziale, non era nella specie né agevolmente accertabile, e neppure sussistente.
Infatti, a fronte di un provvedimento che annulla una prova concorsuale e ne indice una nuova a cui possono partecipare solo gli originari concorrenti, nell’ambito degli originari concorrenti occorre distinguere due gruppi:
- coloro che si sono collocati in posizione utile nella prima prova, e che quindi hanno interesse a conservarla;
- coloro che si sono collocati in posizione non utile nella prima prova, e che quindi in astratto hanno interesse al rinnovo della prova medesima.
Ora, anzitutto questo secondo gruppo di soggetti non era agevolmente individuabile.
Ma, soprattutto, se in astratto si può affermare che chi si colloca in posizione non utile in una procedura concorsuale ha interesse a contestarla e a conseguirne il rinnovo, tuttavia occorre verificare quando tale interesse sia un interesse legittimo concreto e attuale e quando sia un interesse di mero fatto.
L’interesse è legittimo, concreto e attuale, solo se il provvedimento: o comporta una lesione diretta e attuale, o attribuisce un vantaggio, diretto e attuale.
Nel caso di specie, la originaria procedura concorsuale è stata invalidata e ne è stata indetta una nuova per ragioni estranee alla posizione di tutti coloro che sono stati ammessi alla nuova procedura, e in particolare per ragioni afferenti ai soggetti <> rispetto a tali due gruppi, vale a dire i soggetti che sono stati esclusi dalla originaria procedura concorsuale.
Coloro che si erano collocati in posizione utile nella originaria procedura concorsuale, da essa conseguivano un vantaggio immediato e diretto. Per converso, l’annullamento di una procedura che li vede vittoriosi e l’indizione di una nuova procedura, reca loro uno svantaggio immediato e diretto. Di qui l’interesse a contestare il provvedimento di annullamento del concorso e di indizione di un nuovo concorso.
Sull’altro versante, gli odierni appellanti, che si erano collocati in posizione non utile nella originaria procedura concorsuale, da essa non conseguivano alcun vantaggio.
Tuttavia gli odierni appellanti non hanno mai contestato l’esito della originaria procedura concorsuale. Il provvedimento di annullamento del concorso e di indizione di quello nuovo, è avvenuto per ragioni del tutto estranee alla posizione degli odierni appellanti, e non reca a tali soggetti alcun vantaggio immediato e diretto, che sia speculare allo svantaggio immediato e diretto arrecato ai ricorrenti di primo grado.
Il nuovo bando reca agli odierni appellanti un vantaggio solo ipotetico, il vantaggio di poter ripetere la prova concorsuale.
Ma tale vantaggio non si pone come speculare e opposto rispetto allo svantaggio arrecato ai ricorrenti di primo grado.
Non si tratta nemmeno di un vantaggio che differenzia la loro posizione rispetto a quella dei soggetti che si avvantaggiavano dell’originaria procedura concorsuale annullata.
Infatti, la chance di ripetizione della prova, a ben vedere va non solo a favore di coloro che nella prima prova erano in posizione non utile, ma anche a favore di coloro che avevano conseguito già una posizione utile nella prima prova. Anche costoro potevano avere un interesse strumentale a ripetere la prova, per conseguire una migliore collocazione in graduatoria.
Sicché, questo interesse strumentale consistente nella possibilità di reiterare la prova, non è specifico e tale da differenziare i soggetti che non hanno superato la prima prova, e non li fa assurgere, pertanto, a controinteressati.
E’ vero che si ammette, come fondante dell’interesse al ricorso, anche l’interesse strumentale alla ripetizione di una procedura concorsuale.
Ma se a tanto si può consentire al fine di individuare i soggetti interessati a ricorrere, anche perché spetta al giudice verificare, caso per caso la sussistenza o meno dell’interesse strumentale, a tanto non si può consentire per individuare i soggetti controinteressati, atteso che spetta a chi ricorre individuarli ex ante, e che tale individuazione va fatta sulla base del provvedimento e deve pertanto essere di immediata percepibilità.
Infatti, i soggetti controinteressati devono essere individuati o individuabili in via immediata e diretta sulla scorta del provvedimento, e sono pertanto solo coloro che sono in via immediata, diretta e attuale, avvantaggiati dal provvedimento, non anche coloro che possono conseguire un vantaggio strumentale e ipotetico.
Non dissimilmente, nelle procedure di appalto, si afferma che l’impugnazione autonoma del bando di gara o del provvedimento di esclusione non ha controinteressati. L’impugnazione del bando di gara o dell’esclusione congiunta all’aggiudicazione, ha come controinteressato l’aggiudicatario, non anche tutti coloro che hanno partecipato alla gara senza vincerla. Similmente, se il bando di gara o l’esclusione vengono impugnati in un momento in cui sono già state presentate domande di partecipazione, non per questo solo fatto si considerano controinteressati coloro che hanno presentato domanda di partecipazione e sono stati ammessi alla gara, proprio perché dal bando o dall’esclusione altrui essi non hanno un vantaggio immediato e diretto, ma solo il vantaggio strumentale di potere partecipare alla gara, ovvero di potervi partecipare con un minor numero di concorrenti.
Nel caso di specie, il provvedimento di annullamento dell’originaria procedura e di indizione di nuova competizione non reca un vantaggio immediato e diretto a coloro che non si sono collocati in posizione utile nell’originaria procedura, e che tale esito non hanno impugnato, ma solo un vantaggio ipotetico e strumentale.
Pertanto, coloro che hanno partecipato ad una procedura concorsuale e non si sono collocati in essa in posizione utile, non sono controinteressati in senso tecnico a fronte di un provvedimento che annulla l’originaria procedura e ne indice una nuova per ragioni del tutto estranee alla posizione di costoro, atteso che tale nuovo provvedimento non arreca ad essi un vantaggio immediato, attuale e diretto, bensì un vantaggio ipotetico.
4.2. Si può a costoro riconoscere l’interesse a spiegare in giudizio intervento ad adiuvandum, a sostegno delle ragioni dell’amministrazione che ha emanato l’atto.
Si deve dunque ritenere che gli odierni appellanti non erano, nel giudizio di primo grado, controinteressati in senso tecnico, ma avevano titolo ad intervenirvi.
Di fatto non hanno nel giudizio di primo grado proposto intervento.
4.3. Occorre a questo punto interrogarsi sulla legittimazione ad appellare di soggetti, come gli odierni appellanti, che sono rimasti estranei al giudizio di primo grado e che non sono controinteressati in senso tecnico.
Colui che è solo legittimato a spiegare intervento ad adiuvandum, così come, se effettivamente interviene in primo grado, non può proporre appello autonomo (salvo che per questioni relative al suo intervento) (Cons. St., sez. VI, 8 marzo 2006 n. 1264), ma solo intervenire in appello ad adiuvandum, parimenti, se resta estraneo al giudizio di primo grado, non può proporre appello autonomo (Cons. St., ad. plen., 11 gennaio 2007 nn. 1 e 2).
Nel caso di specie, l’amministrazione autrice dell’atto impugnato non ha ritenuto di proporre appello principale.
Gli odierni appellanti, rimasti estranei al giudizio di primo grado, e privi del requisito di controinteressati, sono pertanto privi di legittimazione a proporre autonomo appello.
Neppure il loro appello può essere convertito in un intervento ad adiuvandum, difettando un appello principale cui appoggiare l’intervento adesivo.
Pertanto, l’appello n. 389/2008 è inammissibile.
5. In conclusione:
- va dichiarato inammissibile il ricorso n. 389/2008;
- vanno dichiarati improcedibili per intervenuta rinuncia i ricorsi nn. 33/2008 e 34/2008.
In considerazione della novità e complessità delle questioni, le spese di lite possono essere interamente compensate.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe:
1) riunisce i ricorsi;
2) dichiara inammissibile il ricorso n. 389/2008;
3) dichiara improcedibili, per intervenuta rinuncia, i ricorsi n. 33/2008 e 34/2008;
4) compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2009, con la partecipazione di:
Claudio Varrone - Presidente
Rosanna De Nictolis - Consigliere relatore ed estensore
Maurizio Meschino - Consigliere
Roberto Chieppa - Consigliere
Michele Corradino - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 2/03/2009


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