REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10285 del 2003 proposto dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale, in persona del Soprintendente, legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
- la sig.ra BANZATO Paola, rappresentata e difesa dagli Avvocati Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Confalonieri, n. 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Veneto, Sezione Seconda, n. 5230/2002, depositata in data 4 settembre 2002.
Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata;
Viste le memorie difensive delle parti costituite;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2008, relatore il Consigliere Claudio Contessa ed uditi, altresì l'avv. dello Stato Barbieri e l'avv. A. Manzi;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Ministero appellante riferisce che, con atto in data 13 marzo 2002, il Presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei ebbe a rilasciare alla sig.ra Banzato un'autorizzazione ai fini paesaggistici per la realizzazione di una piscina al servizio di un immobile ricadente in zona sottoposta a vincolo ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Risulta agli atti che, in sede di istruttoria, il funzionario competente ebbe a ritenere (con deduzione in seguito fatta propria in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica) che "sotto l'aspetto puramente paesaggistico l'intervento non altera in alcun modo lo stato visibile dei luoghi, ragione per cui lo scrivente ne propone l'accoglimento mediante l'espressione di un parere favorevole in merito".
Con provvedimento in data 15 maggio 2002 (fatto oggetto dell'impugnativa in primo grado) il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale decretava l'annullamento del nulla osta in questione, ai sensi del comma 4 dell'art. 151, d.lgs. 490 del 1999.
Il provvedimento di annullamento veniva così motivato dall'Organo statale: "nel provvedimento in esame, l'Autorità non spiega come e perché l'intervento autorizzato sia compatibile con il contesto ambientale nel quale andrebbe ad inserirsi (¡) La verifica condotta dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici per le Province di Treviso, Padova, Belluno e Venezia (terraferma) ha rilevato quanto segue: SI ESPRIME PARERE NEGATIVO IN QUANTO L'OPERA CREA UN IMPATTO NON COMPATIBILE CON LA MORFOLOGIA AMBIENTALE, STORICA E TRADIZIONALE DEI LUGHI"
Al riguardo, l'Organo statale osservava che "(¡) l'autorizzazione indicata in premessa, qualora attuata, comporterebbe l'alterazione dei tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo ai sensi della normativa di tutela ambientale attualmente vigente".
Il provvedimento di annullamento veniva impugnato dinanzi al T.A.R. del Veneto dalla sig.ra Banzato, la quale ne lamentava l'illegittimità e ne chiedeva l'annullamento articolando due motivi di doglianza (1) Violazione di legge (art. 151, d.lgs. n. 490/99) - Eccesso di potere per erroneità del presupposto e travisamento - Carenza di istruttoria; 2) Violazione di legge (art. 151, d.lgs. n. 490/99) - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - Eccesso di potere per sviamento).
Con l'impugnata sentenza n. 5230/2002 il Tribunale adìto accoglieva il ricorso in questione ed annullava il provvedimento impugnato ritenendo fondato ed assorbente il motivo di doglianza relativo all'omessa comunicazione di avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico.
La sentenza in questione veniva gravata in appello dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale ne chiedeva la riforma articolando un unico motivo di censura.
Si costituiva in giudizio la sig.ra Banzato, la quale concludeva per la declaratoria di inammissibilità e, nel merito, per la reiezione del gravame.
All'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2008 le Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giunge alla decisione del Collegio l'appello proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla proprietaria di un immobile sito in area vincolata e, per l'effetto, è stato annullato il decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale con cui era stato annullato il nulla osta paesistico rilasciato dal Presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei al fine della realizzazione di una piscina al servizio del richiamato immobile.
2. Con l'unico motivo di appello, l'Avvocatura dello Stato contesta la correttezza della decisione di primo grado per la parte in cui ha ritenuto l'illegittimità del decreto soprintendizio di annullamento a causa dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento volto all'annullamento del nulla osta paesistico rilasciato dall'Ente competente.
Al riguardo, l'Avvocatura erariale si dice consapevole dell'esistenza di un prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la carenza della comunicazione ex art. 7, l. proc. determina l'illegittimità del provvedimento di annullamento adottato ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 490 del 1999 (si tratta di vicenda anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
La Difesa erariale ritiene tuttavia che nel caso di specie possa trovare accoglimento il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche nel sistema anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 42 del 2004, l'adozione del richiamato provvedimento di annullamento non postulasse in via necessaria la previa comunicazione di avvio, in quanto l'adozione del nulla osta favorevole determinerebbe l'avvio di un'ulteriore (e non autonoma) fase nell'ambito del pi¨´ ampio procedimento finalizzato alla realizzazione delle opere edilizie di cui trattasi.
Il Ministero appellante, inoltre, chiede di dare applicazione nel caso di specie all'orientamento giurisprudenziale (del pari, formatosi in data anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. 42 del 2004) secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento potrebbe essere legittimamente omessa laddove al soggetto richiedente fosse stata data comunque comunicazione della pendenza (rectius: dell'avvio) della seconda fase del pi¨´ complessivo procedimento, la quale avrebbe potuto concludersi con l'annullamento del nulla osta a suo tempo rilasciato.
L'orientamento giurisprudenziale da ultimo richiamato risulterebbe tanto pi¨´ pertinente nel caso di specie, atteso che il nulla osta paesaggistico rilasciato dall'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei nel marzo del 2002 avvertiva espressamente che "il presente provvedimento è stato trasmesso contemporaneamente anche alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed Ambientali , per la competenza di cui all'art. 151, comma 4° del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 ".
2.1. Il motivo, nel suo complesso, non può trovare accoglimento.
2.1.1. Al riguardo, il Collegio riconosce che, nel sistema successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 42 del 2004, cit., la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento del nulla osta paesaggistico da parte del competente Organo statale non richieda pi¨´ la previa comunicazione ex art. 7, l. 241 del 1990.
Tanto, in base al disposto di cui al comma 1 dell'art. 159, d.lgs. 42, cit. il quale (innovando in parte qu¨¡ rispetto al previgente disposto di cui all'art. 151 del d.lgs. 490 del 1999) stabilisce in modo espresso che la comunicazione relativa all'avvenuto rilascio del nulla osta da parte dell'Ente a ciò competente "costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241".
In verità, il superamento dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in caso di annullamento del nulla osta paesistico risale ad un periodo ancora anteriore rispetto all'entrata in vigore del testo unico del 2004.
Ed infatti, l'art. 2 del D.M. 19 giugno 2002, n. 165, modificando la previsione di cui all'art. 4 del D.M. 13 giugno 1994 (Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti) ha espressamente stabilito che la comunicazione in questione non sia dovuta (inter alia) a fronte del complessivo procedimento - ad istanza di parte - volto al rilascio del nulla osta paesaggistico.
2.1.2. Tanto premesso in relazione al sistema disciplinare successivo al biennio 2002-2004, il Collegio deve tuttavia osservare che le vicende di causa non possano essere definite sulla base di tale sistema, bensì alla luce del previgente sistema disciplinare rappresentato per un verso dalla previsione di cui all'art. 151 del d.lgs. 490 del 1999 e, per altro verso, dall'originaria previsione di cui all'art. 4 del citato D.M. 495 del 1994.
Al riguardo, il Collegio ritiene che nel caso di specie non emerga alcuna ragione onde discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale (affermatosi nella vigenza del richiamato quadro disciplinare) secondo cui quanto meno in applicazione del D.M. 495, cit., l'Amministrazione statale è obbligata a comunicare al privato l'avvio del procedimento di annullamento allo scopo di consentire all'interessato di avvalersi degli strumenti di partecipazione e di accesso, previsti dalla legge n. 241/90 (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 14 gennaio 2003, n. 119; id., Sez. VI, sent. 1° dicembre 1999, n. 2069).
Nella vigenza del richiamato quadro disciplinare, altresì, il Giudice di appello aveva rilevato che, in mancanza di un atto di comunicazione dell'avvio della nuova fase (quella volta al controllo statale sull'operato dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo), il destinatario del provvedimento di autorizzazione non sarebbe neanche posto in condizione di conoscere il preciso momento di perfezionamento o di integrazione dell'efficacia dell'atto autorizzatorio, decorrendo il termine di sessanta giorni per l'esercizio del potere di annullamento unicamente dal momento in cui perviene all'amministrazione statale la documentazione completa (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 17 febbraio 2000, n. 909).
Sotto il profilo sistematico, del resto, nel corso del periodo in questione la giurisprudenza aveva ritenuto comunque sussistente l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento di autorizzazione paesaggistica, atteso che il potere di annullamento, attribuito al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali dall'art. 82 comma ultimo d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (in seguito: art. 151 del d.lgs 490 del 1999) è, infatti, esercitato in una successiva fase endoprocedimentale, che ha natura di secondo grado e che rientra nella competenza di un organo diverso rispetto a quello che ha rilasciato l'autorizzazione (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 29 maggio 2002, n. 2983).
Né a conclusioni diverse potrebbe giungersi in relazione alla circostanza (pure, sottolineata dalla Difesa erariale) secondo cui l'atto di autorizzazione paesaggistica nella specie rilasciata dal Parco Regionale avvertisse il destinatario dell'invio dello stesso alla competente Soprintendenza ai fini di cui all'art. 151, d.lgs. 490, cit., atteso che (in assenza di una formale comunicazione di avvio ex art. 7, l. proc.) il destinatario del richiamato avvertimento non veniva comunque posto in grado di conoscere l'esatta tempistica entro la quale avrebbe potuto attivare la propria facoltà di interlocuzione con l'Amministrazione statale.
Al riguardo, il Collegio ritiene nella specie di prestare puntuale adesione (non rinvenendosi persuasive ragioni in senso opposto) all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la semplice conoscenza dell'esistenza del procedimento di controllo del Ministero in ordine all'autorizzazione paesaggistica non appare sufficiente a soddisfare le esigenze garantite dall'art. 7, l. 241 del 1990, essendo, comunque, ignoti al destinatario l'Amministrazione in concreto procedente (Ministero o Soprintendenza all'uopo delegata), l'oggetto e il responsabile del procedimento, l'ufficio cui rivolgersi per prendere visione degli atti, nonché il momento di decorrenza del termine di 60 giorni, utili per l'annullamento, correlato alla ricezione della documentazione completa da parte dell'Autorità statale (in tal senso: Cons. Stato, VI, 16 giugno 2006, n. 3552).
Conseguentemente, la pronuncia in epigrafe deve trovare puntuale conferma per aver ritenuto l'illegittimità del decreto del Soprintendente di annullamento del nulla osta paesaggistico, in quanto adottato in carenza di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento.
3. Per le considerazioni che precedono il ricorso in appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi onde disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2008 con l'intervento dei Sigg.ri:
Claudio Varrone - Presidente
Domenico Cafini - Consigliere
Roberto Garofoli - Consigliere
Francesco Bellomo - Consigliere
Claudio Contessa - Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)