CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 10 febbraio 2009 n. 750
Pres. Frascione; Rel. Caringella
Camping Cusio Lyons Edda di Angeleri Giorgio e Renzo s.n.c., Hotel La
Bussola s.r.l., Albergo Leon d’Oro di Ronchetti Maddalena e c. s.n.c., Camping
Orta di Guarnori Carlo (Avv.ti A. Crosetti e G. Pafundi) c. Comune di Orta San
(NO) (Avv.ti G.F. Romanelli e M. Fogagnolo). |
|
1. Imposte e tasse – Smaltimento rifiuti solidi urbani – Tassa – Criteri di tariffazione introdotti dal D.Lgs. 22/1997 – Finalità di garantire progressivamente la copertura dei costi del servizio - Applicabilità – Sussiste.
|
| |
|
2. Imposte e tasse – Smaltimento rifiuti solidi urbani – Tassa – Distinzioni oggettive – Finalità di non incidere su categorie già con alto livello di imposizione – Legittimità – Sussiste – Fattispecie – Alberghi, campeggi, collegi e abitazioni civili.
|
|
1. In materia di rifiuti, è legittima la delibera che faccia riferimento ai criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, contenente le disposizioni per l’elaborazione del metodo normalizzato per le definizione della “tariffa” di cui al d.lgs. n. 22/1997, al fine di determinare un aumento dell’aliquota della “tassa” di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per alcune categorie di contribuenti, nella fase di passaggio graduale dal regime di “tassa” a quello di “tariffa” ed allo scopo di garantire progressivamente la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani da parte dei contribuenti. Trattasi infatti di esercizio non irragionevole della discrezionalità che la legislazione riserva all’amministrazione in sede di graduazione ed eventuale accelerazione del processo di copertura del costo del servizio.
|
| |
|
2. In materia di tassazione dei rifiuti, la scelta di differenziare gli alberghi e campeggi da un lato e i collegi dall’altro e di avvicinare la tassazione dei primi due tipi di utenza a quella delle banche, degli uffici e degli studi professionali e quella dei collegi alla tassazione delle abitazioni private, motivata dalla decisione di incidere sulle categorie avvantaggiate dalle tariffe precedenti senza incidere su quelle già toccate da un livello alto di imposizione, non collide con i criteri di commisurazione dell’imposta previsti dall’art. 65 D.lgs. n. 507/1993 né risulta affetta da profili di sproporzione o irrazionalità suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tale scelta è infatti espressione non irragionevole ed adeguatamente motivata della discrezionalità riconosciutale in materia alla luce del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dall’articolo 65 cit.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 4882/2007, proposto da
Camping Cusio Lyons Edda di Angeleri Giorgio e Renzo s.n.c., in persona del legale rappresentante Giorgio Angeleri, Hotel La Bussola s.r.l., in persona del legale rappresentante Mario Tassera, Albergo Leon d’Oro di Ronchetti Maddalena e c. s.n.c., in persona del legale rappresentante Maddalena Ronchetti, Camping Orta di Guarnori Carlo, in persona del titolare Carlo Guarnori, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Crosetti e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliati presso quest’ultimo, in Roma, al viale Giulio Cesare n. 14;
contro
il Comune di Orta San Giulio (NO), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Francesco Romanelli e Maurizio Fogagnolo, presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria, n.5;
per l’annullamento
della sentenza n. 3800/2006 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, ha respinto il ricorso proposto, tra gli altri, dagli odierni appellanti avverso la deliberazione della Giunta Municipale di Orta San Giulio (NO) n. 153 dell’11.11.2005 avente ad oggetto: “Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2005 – Modifiche”.
Visto il ricorso e i documenti allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Orta San Giulio (NO);
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostengo delle rispettive difese;
Relatore, alla pubblica udienza del 27 maggio 2008, il Consigliere Francesco Caringella; e uditi, altresì, gli avvocati Pafundi, e Franzini per delega, quest’ultimo di Romanelli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.Il Comune di Orta San Giulio approvava l’adeguamento delle tariffe per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (già stabilite con deliberazione della Giunta Comunale del 14 marzo 2001), con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 28 febbraio 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Con successive delibere della Giunta Comunale n. 163 in data 13 dicembre 2002, n. 172 del 12 dicembre 2003 e n. 196 in data 17 dicembre 2004, il Comune di Orta San Giulio confermava rispettivamente per gli anni 2003, 2004, e 2005 “le tariffe rifiuti solidi urbani”.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 28 gennaio 2005, avente ad oggetto “T.a.r.s.u. – Modifica parziale delibera Giunta Comunale n. 196 del 17 dicembre 2004. Conferma Tariffe vigenti T.a.r.s.u.”, il Comune di Orta San Giulio modificava parzialmente la delib.ne n. 196 del 28.12.2004 “per la parte riguardante i rifiuti solidi urbani come segue: - per l’anno 2005 la tariffa riferita alla cat. C3 - (Alberghi - campeggi e collegi) venga portata a € 2,50 limitatamente ad alberghi e campeggi”.
A seguito del ricorso proposto avverso la suddetta delibera della Giunta Comunale n. 15 in data 28 gennaio 2005, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale di Orta San Giulio n. 3 in data 7 marzo 2005, con cui era stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2005, il Comune di Orta San Giulio riteneva opportuno esperire i necessari controlli e le relative valutazioni sul contenuto della prima deliberazione impugnata. Quindi, con delibera della Giunta Comunale n. 89 del 10 giugno 2005, disponeva la sospensione dell’efficacia e dell’esecutività della deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28 gennaio 2005.
Successivamente, disposti ulteriori approfondimenti, la G.M. di Orta San Giulio, con la deliberazione n. 153 del 11 novembre 2005, stabiliva di revocare la precedente delibera G.C. n. 15 del 28 gennaio 2005 (già sospesa dalla delibera n. 89 del 10 giugno 2005) e di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, d. lgs. 5/04/1992, a rideliberare le tariffe della T.a.r.s.u. da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2005, al fine di assicurare il tasso di copertura del servizio pari all’88,42%, sia alla luce della complessiva situazione di bilancio, sia per garantire un avvicinamento graduale alla integrale copertura dei costi, di modificare la delibera della Giunta Comunale n. 196 del 28 dicembre 2004, stabilendo l’aumento della tariffa applicabile ai fini della T.a.r.s.u. alla categoria C3 (alberghi, campeggi e collegi) ad €. 2,50 al metro quadrato, limitatamente ad alberghi e campeggi, che tale modifica tariffaria avesse effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005 ai sensi dell’art. 33, comma 2 D.lgs. 504/1992.
Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto avverso detta ultima delibera.
Le parti appellanti contestano gli argomenti posti a fondamento del decisum.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
Alla Pubblica Udienza del 27 maggio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
2.1.Non coglie nel segno, in prima battuta, il primo motivo di gravame con il quale, anche in sede di appello, si contesta al Comune di Orta San Giulio di avere illegittimamente fatto riferimento ai criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, contenente le disposizioni per l’elaborazione del metodo normalizzato per le definizione della “tariffa” di cui al d.lgs. n. 22/1997, al fine di determinare un aumento dell’aliquota della “tassa” di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per alcune categorie di contribuenti.
Giova rammentare che a mente dell’art. 65, comma 2 del d.lgs. n. 507/1993, le aliquote della TARSU debbono essere “determinate dal Comune secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.
A sua volta, il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 approva “il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani” (art. 1); stabilisce poi (art. 2) che “la tariffa di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1”.
Quindi l’art. 3 dispone che “Sulla base della tariffa di riferimento di cui all’articolo 2, gli Enti locali individuano il costo complessivo e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.”
Dal coacervo di tali norme si ricava che, come correttamente rimarcato dal Primo Giudice, il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 non fissa solo un metodo per la determinazione della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categorie di utenza, ma persegua anche lo scopo di stabilire il metodo sulle base del quale gli Enti locali devono calcolare la tariffa stessa per classi di utenza, come si evince anche dai successivi articoli 5, 6, 7.
Il previsto passaggio graduale dal regime di “tassa” a quello di “tariffa”, non impedisce in definitiva che il metodo per il calcolo dell’aliquota tariffaria non possa essere applicato anche prima di tale scadenza per il calcolo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. E tanto specie ove tale sistema inneschi un’accelerazione nel processo di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani da parte dei contribuenti.
La scelta operata nella delibera impugnata di fare riferimento ai coefficienti individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 in relazione alle finalità di “assicurare il tasso di copertura del costo del servizio pari all’88,42% sia alla luce della complessiva situazione di bilancio sia per garantire un avvicinamento graduale alla copertura dei costi”, costituisce in definitiva esercizio non irragionevole ella discrezionalità che la legislazione fin qui rammentata riserva all’amministrazione in sede di graduazione ed eventuale accelerazione del processo di copertura del costo del servizio.
2.2. Non coglie nel segno neanche il successivo motivo con cui si contesta l’applicazione, da parte del Comune, dell’art. 33 comma 2 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nonostante la sua portata transitoria limitata al solo esercizio contabile dell’anno 1993.
Va infatti osservato che, nonostante la rubrica della norma, l’art. 33 comma 2, presenta una portata sostanziale generale, differenziandosi in ciò dalla disposizione del comma 1, che contiene in modo espresso il riferimento al solo anno 1993. Depone in tal senso anche la previsione recata dall’articolo 54 comma 1 bis d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446 (aggiunto dall’articolo 54 L. 23 dicembre 2000 n. 388), ove si stabilisce che “le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’aumento delle tariffe non ha effetto retroattivo”.
Se ne ricava che la disposizione dell’articolo 33 comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, assume una portata non limitata al solo anno 1993.
2.3. Non sussiste neanche il dedotto vizio dato dalla retroattività della delibera impugnata.
Si deve infatti rilevare che la delibera impugnata è successiva alla precedente delibera n. 15/2005 annullata in autotutela nei sensi prima precisati.
Ne deriva che la seconda deliberazione, sostanzialmente confermativa della precedente, non ancora portata ad esecuzione, si sostituisce a quest’ ultima, assumendone la medesima decorrenza.
Va soggiunto, al fine di escludere in radice ogni incisione di affidamenti consolidati o di rapporti tributari definiti, e quindi una portata realmente retroattiva, che la seconda delibera è intervenuta quando ancora, in ragione della dinamica procedimentale prima tratteggiata, non erano stati ancora emessi i ruoli T.a.r.s.u. e le relative cartelle di pagamento.
2.4. A confutare il successivo motivo di appello inteso a stigmatizzare la mancata notifica della delibera ai singoli destinatari, basta il rilievo che trattasi di una mera irregolarità che non ha arrecato alcun pregiudizio agli interessati, venuti comunque a conoscenza della delibera con altri mezzi.
Non risulta poi fondata la contestazione di violazione della domanda, risultando per converso la decisione di primo grado sul punto coerente con la doglianza articolata in prime cure.
2.5. Non merita accoglimento neanche il successivo motivo con cui si sostiene che la delibera sarebbe affetta da un’ erronea valutazione dei fatti, e segnatamente da un’ erronea lettura dei documenti contabili del Comune relativamente al tasso di copertura del servizio.
Il Collegio conviene con il primo Giudice in merito all’inammissibilità del motivo di gravame articolato sulla base di una prospettazione ipotetica.
In ogni caso si deve convenire con l’amministrazione appellata che l’aumento della tariffa base della categoria C 3 adottato nel 2005, al pari dei successivi aumenti disposti per le altre categorie produttive nell’anno 2006, si appalesa congruo in relazione alla necessità di coprire gli aumenti del costo di servizio, raddoppiato a far tempo dal 2002. Va poi soggiunto che non risulta censurabile l’utilizzo , da parte del Comune, degli unici dati correnti disponibili, dati dai costi preventivati nei diversi anni.
2.6. Non è fondato il motivo di ricorso che stigmatizza la citazione di uno studio effettuato dall’Ufficio Tributi, con cui sono state comparate le tariffe applicate al servizio di raccolta dei rifiuti dal Comune di Orta rispetto ad altri Comuni limitrofi a vocazione turistica.
In via generale non appare irragionevole che il Comune abbia comparato la propria situazione tributaria e tariffaria con quella altri Comuni aventi analoghe caratteristiche.
Non risulta poi sindacabile, in assenza di non apprezzabili elementi di sviamento, la scelta degli Enti locali scelti reputati omogenei e,come tali, posti a raffronto in sede istruttoria.
2.7. Con il settimo mezzo si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in relazione alla dedotta violazione dei criteri di commisurazione dell’imposta previsti dal d. lgs. 507/1993, sotto il profilo dell’erronea applicazione della tariffa ad alberghi e campeggi sia rispetto ai collegi sia rispetto alle abitazioni civili.
Deduce parte appellante che, a mente dell’art. 65 del decreto legislativo citato, dovrebbe corrispondere un omogeneo trattamento tariffario a categorie o sottocategorie omogenee quanto a produzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti, mentre invece, con la delibera impugnata il Comune ha applicato per le categorie appartenenti alla classe C tariffe che si discostano tra loro fino al triplo. Tanto appare particolarmente evidente con riferimento alla sottocategoria C3, in cui l’aumento tariffario interessa solo alberghi e campeggi, a dimostrazione dell’utilizzo non del criterio della oggettiva capacità di produzione dei rifiuti, bensì quello della capacità economica dei soggetti gravati.
Anche tale doglianza non è suscettibile di positiva considerazione.
Va osservato che la delibera impugnata ha motivato in ordine all’esigenza di non dover modificare la tariffa prevista per le abitazioni civili, già abbastanza elevata, ed alla necessità di porre rimedio all’evidente sproporzione tra le tariffe introdotte a carico di alcune categorie di attività produttive e la potenzialità di produzione dei rifiuti individuata dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Assume rilievo decisivo, in particolare, la circostanza che la sproporzione assumeva una cospicua consistenza per quanto riguarda la Categoria C3 la cui tariffa base, di poco inferiore a quella delle abitazioni private, con evidenza risultava sottodimensionata rispetto alla effettiva potenzialità di produzione dei rifiuti individuata sulle base dei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999.
Inoltre, da un raffronto tra i coefficienti medi di produzione dei rifiuti previsti dalla Tabella 4b del citato D.P.R. per le attività industriali ed artigianali, per le banche e per gli uffici e studi professionali, caratterizzati nell’ambito di tale tabella da coefficienti medi di produzione dei rifiuti analoghi se non inferiori a quelli previsti per le strutture alberghiere, per i campeggi e per i collegi, si ricavava l’illogica applicazione a questi ultimi di tariffe molto inferiori.
Per quanto concerne la differenziazione operata rispetto ai Collegi, la normativa vigente non esclude la possibilità che il Comune, nell’ambito della propria discrezionalità e sulla scorta di adeguata motivazione (come occorso nella fattispecie), possa operare differenziazioni nell’ambito di una sottocategoria, ove ciò risulti necessario al fine di conseguire l’obiettivo di coprire il costo del servizio nella misura percentuale prevista.
In definitiva, la scelta dell’amministrazione di incidere sulle categorie avvantaggiate dalle tariffe precedenti, senza incidere su quelle già toccate da un livello alto di imposizione, risulta espressione non irragionevole ed adeguatamente motivata della discrezionalità riconosciuta in materia all’amministrazione alla luce del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dall’articolo 65, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
Si deve allora convenire con le conclusioni svolte dal primo Giudice a tenore delle quali la scelta di differenziare gli alberghi e campeggi da un lato e i collegi dall’altro e di avvicinare la tassazione dei primi due tipi di utenza a quella delle banche, degli uffici e degli studi professionali e quella dei collegi alla tassazione delle abitazioni private, non collide con l’art. 65 del D.P.R. 15 novembre 1993 n. 507 né risulta affetta da profili di sproporzione o irrazionalità suscettibili di sindacato giurisdizionale.
3. L’appello deve in definitiva essere respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello principale e dichiara l’improcedibilità dell’appello incidentale.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.V -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Emidio FRASCIONE PRESIDENTE
Giuseppe SEVERINI CONSIGLIERE
Cesare LAMBERTI CONSIGLIERE
Aldo FERA CONSIGLIERE
Francesco CARINGELLA Est. CONSIGLIERE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il................10/02/09............
|
|