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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 5 febbraio 2009 n. 668
Pres. Salvatore - Est. Pozzi
R. Poidimani (Avv.ti G.P. Sardos albertini e L Manzi) c/ Ministero di Grazia e Giustizia (Avv. Gen. Stato)


Giurisdizione e Competenza - Titolo nobiliare - Aggiunta al cognome - Pretesa – Giurisdizione del G.O. – Sussiste - Ragioni

La pretesa del diritto all’aggiunta al proprio cognome anche di quello,tipicamente nobiliare, (nella specie di portata reale in relazione al trono di Portogallo, per effetto di atto di concessione rilasciato dall’erede al predetto trono) configura un’ipotesi di azione di accertamento costitutivo ininfluente sullo stato delle persone, e tutela un diritto soggettivo perfetto nell’individuo a vedersi esattamente identificato e tutelato sulla base degli artt. 6 e 7 c.c.(azione proponibile anche nel caso in cui si rivendichi un secondo cognome pur non avente carattere nobiliare).Pertanto l’azione va poposta in via contenziosa ordinaria nei confronti del P.M.e di eventuali privati controinteressati.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso iscritto al NRG 8507/2000 proposto da

Rosario POIDIMANI
, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati G. Paolo Sardos Albertini del Foro di Verona e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Confalonieri 5;

contro



il MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sez. I , n. 2075 del 2000.

Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione di Grazie e Giustizia ;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2009 il consigliere Armando Pozzi e uditi, per le parti, gli avvocati e l’avvocato dello Stato Greco;
ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO



L’appellante in data 18.3.1986 richiedeva al Ministero di grazia e giustizia l’aggiunta al proprio cognome dei predicati
“ Sassonia - Coburgo di Bragança ”, allegando a fondamento della domanda atti del Notaio Barone di Vicenza del 2.1.1986 e 19.2.1986 in virtù dei quali la signora Donna Maria Pia Sassonia di Coburgo di Bragança, erede della Corona del Portogallo per diritto dinastico, aveva chiamato a succedere alla Corona del Portogallo il Principe Rosario Poidimani, confermando quanto disposto con atto sovrano del 3.12.1985 diretto a conferire all’appellante la potestà dì succedere al trono del Portogallo, con tutti i diritti connessi, compreso quello di fregiarsi del cognome “Sassonia Coburgo di Bragança”. Il Ministero di grazia e giustizia riteneva tuttavia di non poter promuovere un favorevole provvedimento sulla base della motivazione per cui il diritto del beneficiario ad acquistare la qualità di erede al trono del Portogallo e di assumere il cognome annesso a detta qualità, appartiene alla giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria e sfugge alla competenza del Ministero. L’interessato si rivolgeva quindi al Tribunale di Siracusa, riproponendo la medesima domanda, che tuttavia il Tribunale riteneva inammissibile trattandosi di aggiunta di cognome e di riconoscimento di titoli nobiliari di competenze di altri uffici ai sensi degli artt 153 e segg. R.D. n. 1238/1939 ed implicante un procedimento contenzioso nel quale contraddittore necessario è il P.M..
L’interessato riproponeva la domanda tramite la Procura Generale della Repubblica di Venezia in data 23.4.1998, ma il Ministero con provvedimento 16.12.1998 respingeva nuovamente l’istanza, sulla base dello stesso parere già posto a base del diniego espresso nel 1987.
Avverso il provvedimento di diniego l’appellante proponeva ricorso al TAR Lazio deducendo due motivi di:
1. Violazione artt. 153 e segg. R.D. 9.7.1939 n. 1238; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per erroneità e travisamento dei fatti;
2. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, motivazione carente ed inconferente, manifesta irragionevolezza.
Il TAR ha respinto il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe, rilevando che il caso in esame era riportabile all’ipotesi di azione di accertamento costitutivo influente sullo stato delle persone, al fine di tutelare un diritto soggettivo perfetto dell’individuo a vedersi esattamente identificato e tutelato sulla base degli artt. 6 e 7 c.c. ( azione proponibile anche nel caso in cui si rivendichi un secondo cognome pur non avente carattere nobiliare ).
Il TAR osservava che l’interessato, per conseguire detta aggiunta al proprio cognome, aveva invocato atti notarili in virtù dei quali il ricorrente sarebbe stato chiamato a succedere alla Corona del Portogallo; con la conseguenza che la controversia in ordine all’asserito diritto soggettivo all’attribuzione degli ulteriori cognomi a favore del ricorrente doveva essere portata davanti all’Autorità giudiziaria, nelle forme del processo ordinario di cognizione.
Avverso la sentenza del TAR Lazio ha proposto il presente appello il sig. POIDIMANI, ripetendo in sostanza le censure di violazione di legge ed eccesso di potere già dedotte in primo grado e deducendo, altresì, il motivo di:
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 153 E SEGG. R.D. 9/7/39 N. 1238 - CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Con il primo motivo, infatti, viene ribadito che il procedimento attivato dal ricorrente non era diretto a suscitare un giudizio di merito in ordine alla fondatezza della domanda proposta, essendo i relativi presupposti già. accertati in virtù di atti pubblici mai contestati da alcuno, per cui il Ministero doveva limitarsi a valutare, secondo un’indagine sommaria, la meritevolezza dell’istanza di essere presa in considerazione ai fini dell’ulteriore corso del procedimento; perciò doveva ritenersi la competenza del giudice amministrativo in ordine alla valutazione della legittimità del procedimento seguito ai fini dell’accoglimento o meno della domanda presentata ai sensi dell’art. 153 e segg. R.D. nn.1238/39. Il diniego di autorizzazione all’ aggiunta di cognome costituiva, secondo la giurisprudenza, un provvedimento eminentemente discrezionale di natura endoprocedimentale, che abbisognava di un’ adeguata motivazione, nella specie insussistente.
Con riguardo al secondo motivo d’appello l’interessato sottolinea come l’istanza presentata ai sensi degli artt. 153 e segg. R.D. n. 1238/39 non fosse affatto diretta – come erroneamente ritenuto dal Giudice amministrativo di primo grado - ad ottenere il riconoscimento del titolo nobiliare di cui lo stesso era già in possesso, quanto piuttosto ad ottenere l’aggiunta al proprio cognome del “predicato” di che trattasi, la cui fondatezza, peraltro, era stata già acclarata con lodo arbitrale del 18/7/95, dichiarato esecutivo dall’AGO con provvedimento del 19.12.1995 e con cui è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa avanzata dal signor Poidimani; atti tutti depositati nel giudizio di primo grado e di cui la sentenza non ha tenuto alcun conto.
Con successiva memoria in data 19.12.2008 l’appellante ha sostanzialmente ripetuto quanto già dedotto con l’atto introduttivo dell’appello.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 13 gennaio 2009.

DIRITTO



Al fine del decidere vale precisare che oggetto sostanziale del contendere è il provvedimento ministeriale in data 16.12.1998 con cui è stata respinta l’istanza dell’appellante, già ricorrente in primo grado, di aggiungere al proprio cognome i predicati di “ Sassonia – Coburgo di Bragança ”.
Con l’appellata sentenza il TAR ha ritenuto inapplicabili, nella specie, sia la disciplina per il cambiamento e le aggiunte di cognome, di cui agli art. 153 e seg. del R.D. 9-7-1939 n. 1238, recante l’Ordinamento dello stato civile ( oggi abrogato dall’art. 110 del nuovo regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127, emanato con D.P.R. 3-11-2000, n. 396, ma al’epoca dei fatti ancora vigente ); sia la disciplina di aggiunte o cambiamenti di nome o cognome in casi speciali ( nomi ridicoli o vergognosi o rivelanti origine illegittima ), di cui agli artt. 158 e seg. stesso R. D. n. 1238; sia la normativa relativa alle rettificazioni d'ufficio dell’atto di nascita di cui al Titolo IX ( artt. 165 e seg. ) dello stesso Ordinamento.
Le prime due ipotesi scaturiscono in un provvedimento di concessione ( artt. 157 e 161 R. D. n. 1238 ), impugnabile innanzi al giudice amministrativo ( Cons. St., Sez. IV, sent. n. 906 del 09-12-1989; id., n. 145 del 6-3-1995; id., 4 ottobre 1999 , n. 1510 ;id., 26 giugno 2002, n. 3533; id., 27 aprile 2004, n. 2752; id., 26 aprile 2006 , n. 2320 ); mentre la terza dà luogo ad un procedimento camerale che termina con una sentenza, contro la quale sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione ( Cass., Sez. I, sent. n. 2214 del 23-2-1993; id., n. 4785 del 16-5-1994; id., n.2776 del 27.3.1996 e n. 8316 del 1°.9.1997 ).
Nella specie, invece, il TAR ha ritenuto che fosse applicabile il diverso procedimento di tutela ( esclusivamente ed interamente ) giurisdizionale ) del diritto al nome, di cui all’articolo 7 del cod. civ., trattandosi di un accertamento costitutivo devoluto alla cognizione del giudice ordinario con contraddittorio necessario nei confronti del P. M..
Il criterio seguito dall’amministrazione con il provvedimento impugnato e condiviso dal Giudice di prima istanza è immune dai vizi dedotti con l’atto d’appello.
Vale premettere, ricorrendo all’insegnamento della Corte Costituzionale, che “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona” (Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13 ). Fra queste ipotesi la giurisprudenza della Cassazione ha ammesso anche quella che suol definirsi, con brutto neologismo, cognomizzazione del predicato nobiliare (Cass. Civ., n. 2426 del 7-3-1999).
Si tratta dei casi in cui una specifica denominazione ( di varia origine: geografica, fisica, storica, caratteriale, ecc. ) acquista la particolare forza individualizzante di uno specifico casato o di una stirpe, dalla cui appartenenza un soggetto intenda ricavare e far derivare un diritti soggettivo al nome ( Cass., Sent. n. 10936 del 7-11-1997 ).
Il tema è stato affrontato soprattutto con riferimento ai titoli nobiliari italiani, in relazione ai quali, come la Corte di legittimità ha avuto occasione di precisare più volte ( sent. n. 2361 del 1978; sent. n. 2426 del 7-3-1991 ), l'azione diretta ad acquisire come parte del cognome il predicato di un titolo nobiliare ai sensi della XIV disposizione transitoria della Costituzione va proposta “ in via contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero e di eventuali privati controinteressati ”.
La c.d. cognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è quindi possibile, nei limiti fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1967 e nei limiti della tutela giurisdizionale che nell'ordinamento riceve il diritto al nome (art. 2 Cost.; art. 7 c.c.).
In particolare, va ricordato che, secondo il ricordato orientamento della Cassazione, la specifica tutela prevista dal citato artt. 7 del cod. civ. non riguarda solo facoltà di interdire fatti di usurpazione o spossessamento o abuso di titolo, ma anche atti di rivendicazione, in senso proprio, di cognomi connessi a titoli o denominazioni di casato.
Bene dunque ha fatto il TAR a respingere il ricorso contro l’atto impugnato, giustamente ritenuto immune da tutti i vizi di eccesso di potere e violazione di legge dedotti, essendo stato correttamente ritenuto che la pretesa dedotta dall’appellante, avente ad oggetto “ il diritto “ ( tale espressamente qualificato anche dall’appellante ) all’aggiunta al proprio cognome anche di quello, tipicamente nobiliare, addirittura di portata reale in relazione al trono del Portogallo, per effetto di atto di concessione all’uso del cognome nobiliare rilasciato dall’erede al predetto trono, principessa Maria Pia Sassonia Coburgo di Bragança.
Avendo fatto corretta interpretazione delle norme in tema di aggiunta di cognome di cui al codice civile anziché di quelle sull’Ordinamento dello Stato civile, del tutto legittimamente il Tribunale Amministrativo ha ritenuto di non poter prendere in esame i vari profili di eccesso di potere dedotti dall’istante, presupponendo essi la sussistenza in capo all’Amministrazione di un potere discrezionale di valutazione in ordine all’aggiunta dei cognomi nobiliari richiesti, che invece non le competeva nella fattispecie.
Corretta è anche la ritenuta irrilevanza del fatto che il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto della decisione del Presidente del Tribunale di Siracusa intervenuta in data 9 10 1987, trattandosi di decisione camerale la quale non fa altro che confermare quanto già ritenuto dall’amministrazione circa la necessità, nella specie, di un vero e proprio procedimento contenzioso con contraddittore necessario il P.M.
D’altra parte, alle medesime conclusioni è pervenuta la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia adita nuovamente dall’appellante nel 1998, sulla base del cui parere è stato adottato il provvedimento impugnato.
Privo di ogni consistenza è pertanto il secondo motivo d’appello, secondo cui il TAR non avrebbe adeguatamente considerato il lodo del 1985 e gli ulteriori accertamenti e riconoscimenti del diritto al cognome dinastico compiuti dall’autorità giudiziaria.
In disparte i profili circa l’inammissibilità di un motivo con cui si afferma che altri organi hanno già provveduto ad accertare la fondatezza del medesimo diritto azionato con il presente ricorso, resta comunque il fatto che per far valere quei riconoscimenti occorreva, come ripetutamente detto, attivare la specifica procedura di cui all’articolo 7 del codice civile.
- L’appello deve essere, pertanto, respinto.
- Le spese del giudizio, tenuto conto delle ripetute, chiare indicazioni ricevute dall’appellante in ordine alla corretta strada da seguire per far valere il suo preteso diritto, nonché degli altrettanto chiari precedenti giurisprudenziali, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe:
- respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2009, con la partecipazione di:
Costantino SALVATORE - Presidente
Luigi MARUOTTI - Consigliere
Armando POZZI - Consigliere est
Anna LEONI - Consigliere
Bruno MOLLICA - Consigliere

Pubblicata 5 febbraio 2009



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