REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8827 del 2006, proposto
dall’Azienda Casertana Mobilità e Servizi (A.C.M.S. S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Goglia, domiciliato presso l’avv. Elena Giuffrè in Roma, via Campania n. 47;
CONTRO
La D.A.V. – Ditta Angelino Vincenzo s.r.l., in persona dell’amministratore Angela Pascarella, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Zammit, domiciliato in Roma, via Alessandria n. 130;
il Comune di Carinola (n.c.);
per la riforma
della sentenza del TAR Campania, sede di Napoli III sezione, 8 settembre 2006, n. 7988;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2008 il Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti l’avv. Di Paolo per delega dell’avv. Goglia e l’avv. Clarizia per delega dell’ avv. Zammit, come indicato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Oggetto dell’appello è la sentenza specificata in rubrica, con la quale il TAR Campania ha accolto il ricorso proposto dalla D.A.V. per l'annullamento della deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Carinola 25.5.1993, n. 165, di rinnovo della concessione di “trasporto pubblico urbano” in favore della A.C.T.C. (oggi A.C.M.S.).
L'appellante, che contesta le motivazioni contenute nella sentenza, propone i seguenti motivi d’appello:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971. Falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Error in iudicando.
Secondo l’appellante il ricorso di primo grado, notificato in data 8 novembre 2004, avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per tardività, sotto due profili. Il primo perché, trattandosi dell’impugnazione di una deliberazione, pubblicata l’11 giugno 1993, da parte di un soggetto non direttamente contemplato nell’atto il termine per l’impugnazione era irrimediabilmente scaduto. Il secondo, perché comunque la parte aveva avuto effettiva conoscenza dell’atto in un diverso giudizio civile che le vedeva contrapposte.
Conclude quindi chiedendo, in riforma della sentenza appellata, la dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado.
E’ costituita in giudizio la D.A.V, che controbatte le tesi avversarie, riproponendo per mero tutiorismo le altre censure del ricorso di primo grado assorbite dal giudice, e conclude per il rigetto dell'appello.
DIRITTO
Oggetto dell’appello è la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale il Tar Campania ha accolto il ricorso proposto, con atto notificato in data 8 novembre 2004, dalla ditta Angelino Vincenzo (D.A.V.), esercente di autolinee di competenza regionale, per l'annullamento della deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Carinola 25.5.1993, n. 165, di rinnovo della concessione di “trasporto pubblico urbano” in favore della A.C.T.C. (oggi A.C.M.S.).
L’appello, proposto dall’Azienda Casertana Mobilità e Servizi s.p.a. (A.C.M.S.), è fondato.
Secondo l’art. 21, coma 1, della L. 6-12-1971, n. 1034, “ il ricorso deve essere notificato…entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento…” Il criterio distintivo delle due categorie di soggetti è dettato ancor oggi dall’art. 2 del RD 17/08/1907, n. 642, secondo il quale “qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, il termine per ricorrere alle sezioni giurisdizionali decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno , o del bollettino degli annunzi legali per la provincia.”
La giurisprudenza amministrativa ha interpretato in senso ampio l’espressione “non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento “, affermando che “ i soggetti interessati, ai quali deve essere obbligatoriamente comunicato o notificato il provvedimento amministrativo ai fini della decorrenza del termine per l'eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale, sono non solo coloro che risultino nominativamente contemplati nell'atto, ma anche coloro che, sebbene non specificamente menzionati nell'atto, possono essere facilmente individuati come soggetti sui quali l'atto specificamente incide, sulla base del suo contenuto.”
Rilette alla luce delle riforme successivamente intervenute in materia di procedimento amministrativo, le norme processuali in questione consentono agevolmente di individuare tali soggetti in coloro ai quali deve essere consentita la partecipazione al procedimento, secondo le regole dettate dal capo terzo della legge 7 agosto 1990, n. 241. Cioè, i “soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti non semplicemente in via riflessa e derivata “ (Consiglio Stato , sez. VI, 10 marzo 2006 , n. 1271).
Il nesso tra le due disposizioni, in effetti, è stato colto dal primo giudice, laddove afferma che “la qualificazione della situazione rivestita dalle due società interessate all’autolinea in contestazione nell’ambito del relativo procedimento amministrativo impone ad un tempo di disattendere le eccezioni di rito e di ritenere fondato il gravame”, ma conclude in modo non condivisibile laddove sostiene che la circostanza della “non contestata interferenza nel percorso delle autolinee in affidamento” dimostrerebbe, per un verso, l’infondatezza, sotto il profilo processuale, dell’eccezione di tardività dell’impugnazione per la mancata produzione in giudizio della prova dell’avvenuta conoscenza individuale del provvedimento impugnato, e contestualmente la fondatezza, sotto il profilo del merito, della censura di violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull’assunto che la mancata comunicazione alla D.A.V. dell’avvio non avrebbe consentito a quest’ultima di partecipare al procedimento di rinnovo della concessione data ad A.C.T.C.
L’assunto, come si è detto, non convince, perché, se è vero che coloro cui va comunicato l’avvio del procedimento ed il provvedimento finale, perché questo ha prodotto effetti diretti sull’interesse di cui sono portatori, sono titolari di un interesse legittimo che consente loro di agire davanti al giudice amministrativo, non è altrettanto vero che a tutti i titolari di un interesse legittimo va effettuata la comunicazione individuale dell’atto conclusivo del procedimento, ai fini del decorso dei termini per l’impugnazione giudiziale. Ove così non fosse, si creerebbe confusione tra due categorie di soggetti, titolari entrambi di un interesse legittimo, ma differenziati quanto alla decorrenza del termine per l’impugnazione giudiziale.
Nel caso di specie, non v’è dubbio che D.A.V. era legittimata ad impugnare il provvedimento comunale di rinnovo della concessione di trasporto urbano data ad A.C.T.C, in quanto l’interferenza del percorso di quest’ultima con quello relativo alla concessione regionale di esercizio di autolinee a lei rilasciata dalla Regione, quantomeno in astratto, era suscettibile di arrecarle un pregiudizio differenziato rispetto alla generalità dei soggetti. Ma ciò che è in discussione è se, alla stregua delle norme riguardanti lo specifico procedimento di rinnovo della concessione di trasporto urbano, l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare a D.A.V. l’avvio del procedimento ed il provvedimento conclusivo dello stesso.
In mancanza di un specifica norma che imponga alle amministrazioni comunali, in sede di rinnovo della concessione di trasporto pubblico urbano, di considerare anche l’interesse dei concessionari di autolinee regionali con percorsi parzialmente coincidenti, deve necessariamente concludersi nel senso che il provvedimento impugnato non dispieghi effetti diretti su costoro e che il pregiudizio lamentato debba considerarsi alla stregua di un effetto riflesso del provvedimento. Per cui l’amministrazione comunale procedente non era affatto tenuta a dare comunicazione a D.A.V. dell’avvio del procedimento e della sua conclusione. Con la conseguenza che quest’ultima, che non può essere considerata come un soggetto destinatario diretto del provvedimento finale, avrebbe dovuto impugnarlo entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla scadenza del termine della sua pubblicazione, cioè dall’11 giugno 1993. Il ricorso di primo grado, notificato in data 8 novembre 2004 dopo più di dieci anni dalla sua pubblicazione, quindi è palesemente tardivo.
L’appello, pertanto, deve essere accolto.
Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione V, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla senza rinvio l’impugnata sentenza, dichiarando irricevibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia seguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 12 e successivamente del 17 dicembre 2008, con l’intervento dei signori:
Stefano Baccarini - Presidente
Cesare Lamberti - Consigliere
Aldo Fera - Consigliere estensore
Filoreto D’Agostino - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................18/02/09....................
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)