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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 17 febbraio 2009 n. 873
Pres. Varrone, est. Taormina
G. A. (Avv. C. Maceri) c. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI TRIESTE (Avv. A. Sinagra) e altri


Processo amministrativo – Giudicato – Effetti - Dedotto e deducibile – Copertura – Sussiste - Conseguenze – Nuova impugnativa – Motivi nuovi – Violazione di disposizioni normative antecedenti la data di pubblicazione della sentenza passata in giudicato – Inammissibilità - Sussiste

Con particolare riferimento alle materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il giudicato sul rapporto controverso si estende, oltre che sulle questioni effettivamente proposte in giudizio (dedotto), anche quelle deducibili in via di azione ed eccezione (deducibile) che costituiscono precedenti logici essenziali e necessari alla pronuncia. Di conseguenza risulta inammissibile una impugnazione con lo stesso petitum - già oggetto di precedente impugnativa - fondata su motivi diversi ed attinenti alla violazione di disposizioni normative precedenti rispetto alla data di pubblicazione della sentenza passata in giudicato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 8506/2006, proposto da

GALLO ALCIDE rappresentato e difeso dall’Avv. Corrado Mauceri con domicilio eletto in Roma, Viale Angelico, n. 45 presso Fausto Buccellato

contro



ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI TRIESTE
in persona del Presidente rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Augusto Sinagra, con domicilio eletto presso il suo studio in Viale Gorizia, n. 14,
OPERA UNIVERSITARIA DI TRIESTE,
REGIONE AUTON. FRIULI VENEZIA GIULIA in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, non costituitisi,
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto ex lege presso la stessa in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

per la riforma e/o l’annullamento



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, - Sede di Roma, n. 794/1996;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 12 dicembre 2008, il Cons. Fabio Taormina;
Udito l’avv. Buccellato per l’Avv. Maceri in dichiarata sostituzione per l’appellante;
e l’ Avvocato dello Stato Barbieri per l’appellata amministrazione;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO



Con due distinti ricorsi erano stati impugnati dall’odierno appellante gli atti di inquadramento resi nei propri confronti dalle appellate amministrazioni.
Egli aveva dedotto in primo grado numerosi motivi di ricorso, invocando le disposizioni di cui alla legge n. 808/1977, n. 38/1980, e gli artt. 74 e 76 del Reg. Gentile dell’Opera Universitaria di Trieste.
I primi Giudici, riuniti i predetti ricorsi, li hanno dichiarati inammissibili atteso che, in precedenza, il Tar del Lazio, con la decisione n. 1089/1990, aveva rigettato il ricorso dell’odierno appellante, ritenendo irrilevanti le pregresse prestazioni di lavoro rese dal predetto nei confronti dell’Opera Universitaria di Trieste, con rapporto a termine.
Detta pronuncia era passata in giudicato, e pertanto la questione non era nuovamente proponibile.
Avverso la sentenza in epigrafe l’originario ricorrente di primo grado ha proposto un articolato appello depositando altresì una nota difensiva. Ha contestato la fondatezza della exceptio rei judicatae, facendo presente che la propria richiesta formulata nei due ricorsi dichiarati inammissibili con l’appellata decisione, si fondava su disposizioni diverse da quelle a suo tempo invocate e respinte dal Tar del Lazio con la decisione n. 1089/1990.
Nel merito, ha reiterato le censure già rappresentate nei ricorsi di primo grado, con riferimento alla fondatezza della propria pretesa di inquadramento in un livello superiore.
La sentenza appellata, in quanto illogica, meritava di essere annullata.
Con la nota difensiva depositata il 29.11.2008 l’appellante ha fatto rilevare la ininfluenza della produzione documentale effettuata dall’amministrazione e relativa al proprio licenziamento, posto che egli aveva mantenuto interesse alla decisione della controversia.
L’amministrazione ha chiesto respingersi il ricorso perché infondato.

DIRITTO



La sentenza deve essere confermata previa declaratoria di infondatezza dell’appello.
Invero l’amministrazione condivide la tradizionale impostazione della giurisprudenza amministrativa secondo la quale “il giudicato amministrativo copre il dedotto e il deducibile, determinando le conseguenti preclusioni processuali.” (da ultimo, si veda Consiglio Stato , sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1580).
Già in passato, peraltro, la Sezione aveva avuto modo di chiarire la portata di tale principio, affermando che “ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il "titolo" della stessa azione ed il "bene della vita" che ne forma oggetto; entro tali limiti, il giudicato copre il "dedotto ed il deducibile ", cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, pur non dedotte in giudizio, costituiscano un presupposto logico ed indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la "sopravvenienza di fatti e situazioni nuove", verificatisi dopo la formazione del giudicato.”(Consiglio Stato , sez. VI, 07 giugno 2005, n. 2920).
Con particolare riferimento poi alle materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si è precisato (e la decisione si attaglia perfettamente alla presente controversia) che “nell'ambito della giurisdizione esclusiva il giudicato sul rapporto controverso si estende, oltre che sulle questioni effettivamente proposte in giudizio (dedotto), anche quelle deducibili in via di azione ed eccezione (deducibile) che costituiscono precedenti logici essenziali e necessari alla pronuncia.”(Consiglio Stato , sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 38).
Nel caso di specie, lo stesso appellante ha lealmente ammesso che con riguardo alla pretesa sostanziale sottesa all’odierno giudizio era stata già in passato proposta analoga azione (quanto al petitum) e che la stessa era stata respinta con pronuncia regiudicata.
Ritiene però – in contrario avviso rispetto alla impugnata decisione- che tale circostanza non esplichi gli effetti preclusivi ravvisati dai primi Giudici, posto che l’odierna domanda giudiziale era fondata su aspetti diversi.
Senonchè è agevole riscontrare dalla stessa esposizione contenuta nel ricorso in appello che la domanda giurisdizionale azionata nel presente giudizio si fonda su disposizioni normative precedenti rispetto alla data in cui fu resa la sentenza n. 1089/1990 del Tar del Lazio.
Il giudicato formatosi, pertanto, preclude il riesame della controversia, atteso che, diversamente argomentandosi, potrebbe consentirsi una -teoricamente infinita- riproposizione di azioni giudiziali aventi lo stesso oggetto e fondate di volta in volta su differenti (ed anche preesistenti) motivi di doglianza, così frustrando l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche che è posta alla base dello stesso concetto di “cosa giudicata”.
Esattamente, pertanto, i primi Giudici hanno dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione di primo grado, con statuizione che resiste alle censure contenute nell’appello e che pertanto merita conferma.
Possono nondimeno essere compensate le spese processuali sostenute dalle parti.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo respinge e per l’effetto conferma l’appellata sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone - Presidente
Domenico Cafini - Consigliere
Roberto Garofoli - Consigliere
Francesco Bellomo - Consigliere
Fabio Taormina - Consigliere, Rel.


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)





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