REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
A)sul ricorso in appello n. 887 del 2008 proposto
dall’avv. Sara Quarantini, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Tarantini, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Dora n. 1 (presso lo studio legale Curia, Cuomo de Marco & Associati);
contro
l’avv. Silvia Bartollini, rappresentata e difesa dal’avv.Alvaro Bartollini ed elettivamente domiciliata in Roma, via Circonvallazione Trionfale n. 145 (presso l’ avv. Fabrizio Petrarchini);
e nei confronti
del Comune di Terni, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentanto e difeso dall’avv. Alessandro Alessandro ed elettivamente domiciliato in Roma p.zza Capo di Ferro n. 13 (presso la segreteria del Consiglio di Stato);
B) sul ricorso in appello n. 888 del 2008, proposto dal
Comune di Terni, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Alessandro Alessandro ed elettivamente domiciliato in Roma, p.zza Capo di Ferro n. 13 (presso la segreteria del Consiglio di Stato);
contro
l’ avv. Silvia Bartollini, non costituitasi;
e nei confronti
dell’ avv. Sara Quarantini, non costituitasi;
per la riforma
della sentenza 3 dicembre 2007 n. 902 resa dal Tribunale amministrativo regionale per l’ Umbria;
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio (nel ric. n. 887 del 2008)
dell’ avv. Bartollini e del Comune di Terni;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 15 luglio 2008, il Cons. Giancarlo Giambartolomei;
Uditi gli avvocati Tarantini, Bartollini e Alessandro;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1.- Dopo che era stato emanato in data 19 gennaio 2006 avviso pubblico per la presentazione delle candidature all’ elezione alla carica di difensore civico del Comune di Terni, nella seduta del 19 maggio 2006 la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, congiuntamente ai presidenti delle quattro commissioni consiliari permanenti, determinava i criteri ed individuava alcuni requisiti minimi (quali il possesso di una laurea in giurisprudenza e l’ acquisita esperienza maturata in campo giuridico-amministrativo). Sentita la Conferenza dei capigruppo, con nota 27 febbraio 2007 n. 35007, il Presidente del Consiglio Comunale dichiarava ammissibili parte delle candidature e si determina di proporre al Consiglio comunale la rosa composta dai nominativi di tutti i soggetti ammessi.
Inserita l’ elezione all’ ordine del giorno del Consiglio comunale, le prime votazioni (segrete) non andavano a buon fine per mancanza del quorum richiesto. Nella seduta del 19 marzo 2007 (del. n. 90) l’ avv. Sara Quarantini era eletta difensore civico con 26 preferenze su 37 votanti.
Con sentenza 3 dicembre 2007 n. 902 il ricorso proposto dall’ avv. Silvia Bartollini, pur essa candidata alla carica, era accolto e, conseguentemente, era annullata la delibera consiliare 19 marzo 2007 n. 90
Con ricorsi n. 887 e n. 888 del 2008, rispettivamente l’ avv. Quarantini ed il Comune di Terni hanno proposto appello avverso la sentenza n. 902 del 2007
Nel ricorso n. 887 del 2008 si sono costituiti l’ avv.Silvia Bartollini ed il Comune di Terni. La prima ha depositato scritti difensivi, ribadendo la tesi della necessità che la deliberazione consiliare contenga “un abbozzo di discussione o di valutazione comparativa”.
Anche l’ appellante ha depositato memoria.
Nel ricorso n. 888 del 2008, in data 14 luglio 2008, il Comune di Terni ha depositato, tardivamente, brevi scritti difensivi
Nella Camera di consiglio del 18 marzo 2008 (ord. n. 1467/08 ed ord. n. 1468/08) sono state accolte entrambe le domande cautelari di sospensione della sentenza impugnata.
2.- I due ricorsi vanno riuniti per avere ad oggetto la medesima sentenza.
3.- L’ appello è fondato.
Il difensore civico è un funzionario onorario chiamato a svolgere, tra l’ altro, il compito di segnalare gli abusi e le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’ Amministrazione nei confronti dei cittadini e quella di controllo eventuale sulle delibere (artt.11 e 127 TUEL) Da qui l’ esigenza di una sua imparzialità e di una sua indipendenza, anche dalla maggioranza, e, conseguentemente, di una sua investitura che non lo renda condizionabile.
Anche a tal fine l’ art. 8 della legge regionale della Regione Umbria n. 45 del 1995 richiede la maggioranza dei due terzi “dei consiglieri assegnati” al Comune per rendere necessaria la convergenza di forze politiche contrapposte e per permettere di giungere ad una scelta condivisa su un soggetto le cui competenze tecnico-giuridiche sono già attestate dal possesso degli imprescindibili requisiti di eleggibilità.
Dopo tre riunioni infruttuose, per lo Statuto del Comune di Terni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. E’previamente richiesto, però, il parere della Conferenza dei capigruppo ed è previsto che sia il presidente del Consiglio e non il sindaco ha effettuare una “proposta” all’ assemblea.
E’ quanto analiticamente osservato dal giudice di prime cure che andando poi ad esaminare la singola fattispecie giunge a conclusioni non condivisibili e contestate da entrambi gli appellanti.
Si afferma nella sentenza che, non essendo stato correttamente seguito l’ iter procedimentale dettato dalla statuto comunale che, previo parere della Conferenza dei capi gruppo, prevede una proposta del presidente del Consiglio, intesa non solo come momento d’ impulso ma di definizione del contenuto della delibera da adottare, sarebbero fondate le dedotte censure di difetto di motivazione, mancando in detta delibera ogni indicazione delle ragioni della scelta, e di omessa valutazione comparativa.
Deducono di contro (fondatamente) l’ avv. Quarantini ed il Comune di Terni che, resa incontrovertibile la sentenza (in mancanza di un appello incidentale) nella parte in cui ha respinto il primo ed il terzo motivo, la nomina a difensore civico conseguirebbe ad una vera e propria elezione ed il conferimento del mandato sarebbe in stretta correlazione con la fiducia espressa dal Consiglio Comunale con conseguente non necessità di una comparazione tra i candidati e di motivare la nomina all’ atto dell’ adozione della delibera consiliare.
Invero, in mancanza di una censura sull’ assenza di un parere della conferenza dei capigruppo e di una proposta del presidente del Consiglio comunale, anche ammesso che per ciò il procedimento non si era svolto correttamente, non poteva il giudice di prime cure traslare il vizio di una fase incensurata del procedimento stesso a quella della votazione in cui la motivazione non era formalmente richiesta.
Conformemente ad un prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. giust. amm., 12/4/2007 n. 300; Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1910), le disposizioni di cui all’ art. 22 dello statuto e dell’art. 62, co. 4, del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale non prevedono una procedura comparativa per la scelta del difensore civico, essendo “nell’ espressione del voto la ragione stessa della nomina”.
Trattandosi di votazione segreta, non era neanche prevista una dichiarazione di voto dalla quale potesse risultare una valutazione del singolo consigliere .
4.-Per quanto sopra considerato e dedotto, previa la loro riunione, i due appelli devono essere accolti ed in riforma della senza impugnata deve essere respinto il ricorso in primo grado.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, previa loro riunione, ACCOGLIE i ricorsi in appello n. 887 e n. 888 del 2008, ed in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso n. 202 del 2007.
Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2008, con l’intervento dei Magistrati:
-Domenico La Medica- Presidente
-Claudio Marchitiello- Consigliere
-Marzio Branca- Consigliere
-Giancarlo Giambartolomei - Consigliere,est.
-Angelica dell’ Utri Costagniola- Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...............14/01/09.................
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)