N. 00200/2009 REG.SEN.
N. 01767/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1767 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ivano Lotito, rappresentato e difeso dagli avv. Letizia Salvadori, Isabella Martini, con domicilio eletto presso Letizia Salvadori in Firenze, via L. il Magnifico N. 83 St. Chiti;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I Reparto – SM – Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, n. 337752/T3-2 di prot., a firma del Gen. B. Marco Scursatone, notificato al ricorrente il 3.9.2008 (doc. 1); inerente il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale del Carabiniere in f.v. Lotito Ivano (CIP 337752 CH) dal 1^ Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” in Livorno, al 4° Btg. Veneto quale “addetto” senza alloggio di servizio;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché incognito al ricorrente e, per quanto occorrer possa, della proposta di trasferimento n. 205/1 del 04/07/2008 formulata dal I° Rgm. Carabinieri Paracadutisti di Livorno,
nonché
per il risarcimento dei danni derivati al ricorrente a seguito dell’emanazione del provvedimento impugnato.
Visti i motivi aggiunti depositati in data 27.1. 2009;.
del provvedimento del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” Ufficio Comando- Sezione Segreteria e Personale, Prot. n. 205(/01 del 4.7.2008;
del provvedimento 2^ Brigata Mobile Carabinieri SM- Ufficio personale, prot. n. 47/36-1 del 11.7.2008;
del provvedimento del Comando Divisione Unità mobili SM Ufficio del Personale Prot. n. 117/7 del 16.7.2008;
del provvedimento del Comando Unità Mobili Specializzate Carabinieri “Polidoro” SM- Ufficio Personale prot. n. 76/24-1 del 18.7.2008;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché incognito al ricorrente e, per quanto occorrer possa, della nota del Comando generale dell’ Arma dei Carabinieri prot. 337752/c! del 28.11.2008;
nonché
per il risarcimento dei danni derivati al ricorrente a seguito dell’ emanazione del provvedimento impugnato.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con dichiarazione resa a verbale nel corso della suindicata Camera di Consiglio il difensore dell’ Amministrazione intimata ha rinunciato ai termini a difesa in relazione alla proposizione dei motivi aggiunti;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Considerato che:
con il ricorso in esame il ricorrente, Carabiniere in f.v., ha impugnato il provvedimento – notificatogli il 3 settembre 2008 - con cui è stato disposto il suo trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale dal I Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” in Livorno al 4° Battaglione “Veneto” quale “addetto” senza alloggio di servizio;
dalla proposta di trasferimento, posta alla base del provvedimento impugnato, formulata in data 4 luglio 2008 dal Comandante del I Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” in Livorno emerge che il ricorrente è stato deferito all’A.G., unitamente ad altre cinque persone – note all’Arma per precedenti di Polizia per lesioni personali, resistenza e lesioni a P.U., stupefacenti, guida sotto l’influenza di alcol e falsità materiale - per il reato di calunnia in concorso e lesioni personali aggravate, e che il quadro della situazione complessivamente delineatosi ha reso incompatibile l’ulteriore permanenza del ricorrente presso il Reparto di appartenenza, per motivi funzionalmente correlati al servizio;
il motivo di ricorso concernente la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge 241/90 è fondato e assorbente di ogni altro, ritenendosi condivisibili le argomentazioni sviluppate da quella giurisprudenza con la quale si è superato il precedente orientamento stabilendo che anche per l’appartenente ai corpi militari dello Stato il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, 23 gennaio 2003 n. 204; TAR Veneto, n. 784/04; TAR Liguria, n. 1579/03) quando non sussistano ragioni di celerità che ne giustifichino l’omissione, non evidenziate nel caso di specie né desumibili dalla scansione temporale degli atti del procedimento;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, con compensazione delle spese di giudizio, stante la non univocità della giurisprudenza sul punto controverso, salvo l’onere di cui all’art. 21, comma 6 bis, del D.L. n. 223/06, come modificato dalla legge n. 248/06, a carico della parte soccombente all’atto del passaggio in giudicato della sentenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.
Compensa le spese del giudizio, salvo l’onere di cui all’art. 21, comma 6 bis, del D.L. n. 223/06, come modificato dalla legge n. 248/06, a carico della parte soccombente all’atto del passaggio in giudicato della sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore Carlo Testori, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2009